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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23053 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, sostenendo che il giudizio relativo agli avvisi di accertamento IRPEF e addizionale regionale emessi nei confronti della socia fosse nullo per mancata integrazione del contraddittorio con la società e con gli altri soci. Secondo l'Agenzia, gli accertamenti individuali traevano origine dalla rettifica del reddito della società e avrebbero richiesto la partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi del litisconsorzio necessario, precisando che, nel caso di società di capitali, anche a ristretta base partecipativa, non è necessaria la partecipazione al medesimo giudizio della società e degli altri soci, neppure quando gli accertamenti derivino dai medesimi fatti. È stata quindi confermata la decisione favorevole alla contribuente, fondata sull'annullamento, in separato giudizio, degli accertamenti emessi nei confronti della società. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la necessità di garantire il contraddittorio con la società e con gli altri soci. La Corte, tuttavia, ha escluso che in questa controversia sussistesse un litisconsorzio necessario.

  • Art. 101 c.p.c.

    Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

    È stato invocato in relazione al principio del contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto che il giudizio potesse validamente svolgersi senza la partecipazione della società e degli altri soci.

  • Artt. 14 e 59 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, il litisconsorzio e le conseguenze processuali della mancata integrazione del contraddittorio nel processo tributario. Nel caso concreto la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il litisconsorzio necessario.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato indicato come parametro processuale del ricorso per cassazione per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento.

  • Principio giurisprudenziale sul litisconsorzio nelle società di capitali

    A differenza delle controversie relative alle società di persone, nelle società di capitali non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra società, soci e Amministrazione finanziaria per gli accertamenti fondati sui medesimi fatti, anche quando la società abbia una base partecipativa ristretta.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti una società di capitali e i suoi soci, il giudizio contro il socio non deve necessariamente coinvolgere anche la società e gli altri soci.
  • La ristretta base partecipativa della società di capitali non determina, da sola, l'esistenza di un litisconsorzio necessario.
  • L'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società può far venir meno il presupposto dell'accertamento conseguente emesso nei confronti del socio per redditi da partecipazione.
  • La disciplina è diversa per le società di persone, nelle quali la stretta connessione tra reddito sociale e reddito dei soci può rendere necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  • La riunione di giudizi distinti non è utile quando il ricorso pendente è fondato esclusivamente su una censura processuale infondata e l'esito dell'altro giudizio non può incidere sulla decisione.

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