Ordinanza n. 2060/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto emesso l'11 febbraio 2026 con prot. n.216 e comunicato il 12 febbraio 2026 con cui è stato rigettato dal Direttore Generale del MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania il 27 maggio 2024 presso l'Universitatea "Petre Andrei" Din Iasi, Strada Bluescu nr. 2 Iai 700309 - Romania, ai fini dell'esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato, con valutazione sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa all'iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dal ricorrente nel settore. È stata inoltre contestata l'argomentazione ostativa relativa all'assenza di natura abilitante del titolo, ritenuta già superata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, richiamata nelle pronunce nn. 18-22 del 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego ministeriale fino al termine dell'anno scolastico in corso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari dell'art. 55 c.p.a., valorizzando il fumus derivante dall'apparente incompletezza della valutazione amministrativa sulla formazione estera e sull'esperienza professionale, nonché il periculum connesso al pregiudizio lavorativo, anche in ragione della convocazione del ricorrente per una supplenza su posto di sostegno. Ha fissato l'udienza di merito al 20 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare in considerazione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile giustifica la sospensione cautelare dell'atto impugnato fino al termine dell'anno scolastico.
Massime di principio
- Nella valutazione di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore; una valutazione apparentemente incompleta può integrare il fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare.
- L'argomentazione ostativa fondata sulla mera assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere autonomamente posta a fondamento del diniego quando la relativa questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Il pregiudizio lavorativo derivante dal diniego di riconoscimento di un titolo necessario per una supplenza su posto di sostegno può integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare dell'atto.
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