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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34307/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, mediante avviso di accertamento catastale, la rendita proposta da una società per un impianto eolico, includendo nel valore imponibile anche la torre di sostegno delle pale. La CTR aveva confermato l'annullamento degli avvisi ritenendo che la torre, pur infissa al suolo, fosse un componente primario e funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dal calcolo della rendita ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della medesima norma, sostenendo che la torre costituisce una costruzione e non un componente impiantistico esente. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per preteso giudicato esterno, richiamando altre decisioni rese tra le stesse parti su avvisi identici relativi ad altre torri del medesimo parco eolico.

La decisione

La Corte ha escluso l'efficacia di giudicato esterno delle sentenze richiamate dalla contribuente, perché quelle decisioni non riguardavano la specifica torre oggetto del presente giudizio ma formulavano valutazioni generali sulle torri eoliche. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, per gli immobili del gruppo D, la rendita catastale va determinata tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ha precisato che occorre un accertamento in concreto sulla funzione della singola torre, per verificare se essa sia parte dell'impianto assimilabile a un componente impiantistico escluso dalla rendita. Poiché tale verifica non era stata compiuta dalla CTR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà anche provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo D va effettuata "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento", ma con esclusione di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma impone di includere nella rendita solo suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, escludendo invece i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo; per le torri eoliche è necessario accertare in concreto la loro effettiva funzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ... comprende accertamenti, intervenuti tra le stesse parti, relativi a determinati fatti.

    Il giudicato esterno fa stato solo per gli accertamenti relativi a determinati fatti tra le stesse parti; non si estende a valutazioni generali o a beni/rapporti diversi da quelli specificamente decisi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    La censura di legittimità era proposta per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale in tema di determinazione della rendita catastale.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è opponibile solo quando la precedente decisione abbia accertato fatti specifici rilevanti nel nuovo giudizio tra le stesse parti; non basta che la precedente sentenza contenga argomentazioni di carattere generale su beni analoghi.
  • In tema di rendita catastale degli immobili del gruppo D, la distinzione tra elemento da includere e componente da escludere va operata in base alla funzione concreta del bene: sono esclusi i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.
  • Quando si contesta l'inclusione di una componente nella rendita catastale, il giudice di merito deve accertare in fatto la funzione specifica del singolo elemento e non può limitarsi a qualificazioni astratte o generiche riferite alla categoria del bene.
  • La torre di un impianto eolico può essere esclusa dalla rendita solo se, in concreto, sia parte integrante e funzionale del processo produttivo dell'energia; se invece svolge mera funzione di supporto statico, può rientrare nel calcolo catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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