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Sentenza

Sentenza n. 2191/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale recante parere non favorevole nella procedura di VAS relativa alla riclassificazione urbanistica di un lotto costiero, unitamente al parere della Commissione Tecnica Specialistica e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale che ha recepito il parere non favorevole della Commissione Tecnica Specialistica nell’ambito della procedura di VAS relativa alla riclassificazione di un lotto di 728 mq, già gravato da vincolo preordinato all’esproprio per verde pubblico e inserito in un contesto urbanizzato. Ha dedotto, anzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, sostenendo che il vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia non si applicasse alle zone omogenee A e B e che l’area fosse qualificabile come zona B, sia per la classificazione urbanistica risultante dalla variante comunale, sia perché inclusa nel perimetro del centro abitato già nel 1970. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto a un’area analoga sita nella frazione di Donnalucata, violazione del decreto assessoriale n. 271/GAB/2021 in materia di assoggettabilità a VAS, violazione dei principi di legittimo affidamento, continuità amministrativa, buona fede e correttezza, nonché violazione degli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria per non avere l’amministrazione acquisito d’ufficio una deliberazione comunale del 2014. È stato altresì contestato lo sviamento e l’irragionevolezza del parere, poiché la Commissione avrebbe riconosciuto l’urbanizzazione e l’interclusione del lotto, concludendo tuttavia per l’inedificabilità assoluta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, ha rilevato che le deroghe al vincolo costiero per le zone A e B riguardano soltanto le aree che possedevano già tali caratteristiche alla data di entrata in vigore della legge regionale, e non quelle divenute zone A o B per effetto di successive classificazioni urbanistiche. La successiva classificazione del lotto come zona B8 non era quindi sufficiente. Il documento prodotto dal ricorrente, relativo alla perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765/1967, non costituiva una perimetrazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971 e non provava che, nel 1976, l’area possedesse i parametri propri della zona B secondo il d.m. n. 1444/1968. Neppure l’urbanizzazione di fatto e l’antropizzazione dell’area consentivano di derogare al vincolo costiero, in assenza della prova certa della preesistente qualificazione come zona A o B. È stata esclusa anche la dedotta disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata la piena assimilabilità dell’area di Donnalucata; inoltre, il decreto assessoriale n. 271/GAB/2021 non escludeva automaticamente la VAS, ma consentiva il ricorso al rapporto preliminare semplificato solo in presenza di tutte le condizioni previste, non ricorrenti nel caso concreto a causa del vincolo costiero. Sono stati respinti anche i motivi relativi all’affidamento e alla buona fede, poiché l’amministrazione aveva correttamente applicato il vincolo inderogabile. Il dedotto difetto di istruttoria è stato ritenuto irrilevante, essendo la deliberazione comunale del 2014 comunque subordinata alla legge regionale e inidonea a superare il vincolo. Infine, il TAR ha evidenziato che il parere negativo si fondava su autonome ragioni ulteriori, non specificamente contestate, concernenti criticità paesaggistiche e carenze del rapporto ambientale in materia di consumo di suolo, analisi delle alternative, misure di mitigazione e pressioni derivanti dal cantiere e dal traffico indotto. In applicazione del principio di resistenza, tali motivazioni erano autonomamente sufficienti a sostenere il provvedimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 l.r. 12 giugno 1976, n. 78

    Il vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia non opera, secondo la disposizione richiamata, per le zone A e B.

    Le deroghe riguardano esclusivamente le aree già qualificabili come zone A o B alla data di entrata in vigore della legge regionale; non possono essere create mediante successive varianti urbanistiche.

  • art. 15 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la conclusione della procedura di VAS mediante parere motivato, che nel caso concreto è stato espresso in senso non favorevole.

  • art. 14 d.lgs. 152/2006

    Richiamato con riferimento alla conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di VAS.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’esclusione dalla VAS di un diverso intervento; il TAR ha ritenuto non provata l’assimilabilità dei casi.

  • Allegato VI d.lgs. 152/2006

    Richiamato per le carenze del rapporto ambientale relative al consumo di suolo, alle alternative, alle mitigazioni e agli impatti del cantiere e del traffico.

  • decreto assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021

    Il rapporto preliminare di assoggettabilità semplificato può essere utilizzato per determinate varianti urbanistiche quando ricorrano tutte le condizioni previste, incluse quelle relative all’assenza o alla particolare disciplina dei vincoli paesaggistici.

    La disposizione non esclude automaticamente la VAS per i lotti di modesta superficie e non era applicabile in presenza del vincolo costiero considerato nel caso concreto.

  • art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Sono zone B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

    La prova della preesistente natura di zona B richiede la dimostrazione dei relativi connotati e parametri urbanistici.

  • art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765

    La perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi di tale disposizione, avente finalità diverse, non equivale di per sé alla perimetrazione delle zone A e B rilevante ai fini della deroga al vincolo costiero.

  • art. 18 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    Una perimetrazione effettuata ai sensi di tale disposizione può concorrere a provare la preesistente sussistenza dei connotati di zona A o B, purché anteriore alla legge regionale n. 78/1976 e accompagnata da elementi probatori certi.

  • art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    I principi di legalità, collaborazione, buona fede e tutela dell’affidamento non impediscono l’applicazione di un vincolo regionale inderogabile né rendono illegittimo il diniego fondato su autonome ragioni ambientali e paesaggistiche.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il mancato reperimento d’ufficio di un atto comunale non determina l’illegittimità quando l’atto sarebbe comunque inidoneo a superare il vincolo legale e il provvedimento è sorretto da ulteriori ragioni autonome.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Rileva ai fini della presenza di vincoli paesaggistici e della verifica delle condizioni per il ricorso alla procedura semplificata di assoggettabilità.

Massime di principio

  • La deroga al vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia prevista per le zone A e B dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976 opera soltanto per le aree che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già qualificate o presentavano con prova certa i requisiti sostanziali delle zone A o B; una successiva classificazione urbanistica non può eludere il vincolo.
  • La mera urbanizzazione di fatto, l’antropizzazione o l’interclusione di un lotto non consentono di derogare al vincolo costiero, se non è dimostrato che l’area possedeva già, alla data rilevante, i connotati urbanistici della zona A o B secondo i parametri del d.m. n. 1444/1968.
  • Una perimetrazione del centro abitato effettuata per finalità diverse dalla delimitazione delle zone A e B non costituisce, da sola, prova certa della preesistente qualificazione dell’area come zona B ai fini dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
  • Il parere negativo di VAS resta legittimamente sostenuto quando, anche a prescindere dalla specifica ragione contestata, presenti ulteriori motivazioni autonome e non specificamente impugnate, concernenti criticità paesaggistiche e carenze del rapporto ambientale; in tal caso opera il principio di resistenza.
  • La disciplina che consente il ricorso a un rapporto preliminare semplificato di assoggettabilità a VAS non determina un’esenzione generalizzata dalla procedura, ma richiede la ricorrenza cumulativa delle condizioni previste, comprese quelle relative ai vincoli paesaggistici.
  • Il mancato reperimento d’ufficio di un documento non determina l’illegittimità del provvedimento quando il documento, anche se acquisito, non potrebbe superare un vincolo legale inderogabile e il provvedimento è comunque fondato su ulteriori autonome ragioni.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e varianti
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEccesso di potere

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