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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 e un'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI 2010. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio assoluto di motivazione, sostenendo l'inesistenza o invalidità della notificazione dell'ingiunzione ICI 2010, perché l'avviso di ricevimento prodotto dal Comune attestava la consegna a un soggetto estraneo alla società. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 7 del regolamento comunale e dell'art. 7 d.l. n. 504/1992, lamentando che la CTR avesse negato l'agevolazione per fabbricati inagibili/inutilizzati e avesse confermato una base imponibile calcolata sul valore catastale rivalutato, nonostante gli immobili fossero interessati da lavori qualificati come ristrutturazione e non mera manutenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza non fosse idonea a scalfire la decisione, poiché la contestata intimazione di pagamento, essendo successiva a un avviso di accertamento definitivo non impugnato nei suoi vizi propri, era sindacabile solo per vizi propri dell'atto successivo; inoltre la censura sulla notifica non era stata prospettata nei termini necessari e non imponeva ulteriori accertamenti di fatto. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la riduzione IMU/ICI per inagibilità o inabitabilità presuppone una obiettiva inidoneità dell'immobile all'uso per degrado o obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; nel caso di specie la CTR si era attenuta a tali principi e, per la parte in cui si denunciavano fatti relativi allo stato degli immobili e alla richiesta di riduzione, il motivo era inammissibile per doppia conforme in difetto dell'indicazione dei profili di divergenza tra primo e secondo grado. La società è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio assoluto di motivazione, ma la Corte ha escluso che la censura imponesse la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito se la questione è infondata e non richiede accertamenti di fatto.

  • art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972

    Richiamato come fonte del principio per cui i vizi dell'atto impositivo non dedotti tempestivamente non si trasmettono agli atti successivi, impugnabili solo per vizi propri.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il medesimo principio sulla autonomia impugnatoria degli atti successivi rispetto all'atto impositivo presupposto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato dalla ricorrente quanto alla trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 7 del Regolamento Comunale di Chiavari

    Interpretato come conforme a legge nella parte in cui esclude la riduzione per immobili inutilizzati per lavori di conservazione, ammodernamento o miglioramento non collegati all'eliminazione della pericolosità.

  • art. 7 d.l. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte, nel corpo della motivazione, collega il tema alla disciplina della riduzione per immobili inagibili/inabitabili e ribadisce il relativo presupposto sostanziale.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    Individuato come norma che consente la riduzione del 50% dell'imposta in caso di immobile inagibile o inabitabile, condizione da intendersi come obiettiva inidoneità all'uso.

  • art. 13, comma 3, lett. b, d.l. n. 201 del 2011

    Richiamato come base della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001

    Utilizzato come criterio per definire i requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili, in relazione al venir meno dei requisiti di agibilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibile la censura di merito in presenza di doppia conforme, in mancanza dell'indicazione dei profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come vizio non deducibile, in presenza di doppia conforme, senza l'indicazione delle divergenze tra le ragioni di fatto delle due sentenze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, gli atti successivi a un avviso di accertamento definitivo sono autonomamente impugnabili solo per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto non si trasmettono al successivo se non sono stati fatti valere tempestivamente.
  • Una contestazione sulla notificazione di un atto successivo non consente di riesaminare indirettamente la validità della notifica dell'atto presupposto, quando quest'ultimo non sia stato specificamente censurato nei suoi vizi originari.
  • La riduzione dell'IMU/ICI per inagibilità o inabitabilità richiede una obiettiva inidoneità dell'immobile all'uso, derivante da degrado, obsolescenza o carenze strutturali non superabili con ordinaria o straordinaria manutenzione; non basta la mera esecuzione di lavori edilizi.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci vizi motivazionali è inammissibile se non indica specificamente i profili di divergenza tra la motivazione di primo e di secondo grado.
  • Il regolamento comunale è legittimo se interpreta la nozione di inagibilità/inabitabilità in coerenza con la disciplina statale dell'IMU e con la funzione patrimoniale del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte immobiliari
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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