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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13834/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avviato per il recupero di crediti indicati in sette cartelle rimaste impagate. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che l'intimazione di pagamento notificata nel 2018, prodromica al pignoramento, non avesse efficacia interruttiva della prescrizione. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti; la Corte d'appello ha riformato solo in parte, limitatamente ad alcune cartelle relative a tributi erariali non ancora prescritti, confermando per il resto la prescrizione dei crediti contributivi, degli interessi e delle sanzioni, nonché di ulteriori tributi erariali. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'agente della riscossione ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che alcuni crediti erariali erano divenuti irretrattabili perché già portati da una precedente intimazione di pagamento ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d'ufficio la nullità sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado per violazione del contraddittorio. In un giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato (INPS) avrebbe dovuto essere evocato in giudizio quale litisconsorte necessario, ma non risultava parte del giudizio davanti al Tribunale. Richiamando l'orientamento recente secondo cui nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di pignoramento presso terzi sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato, la Corte ha cassato entrambe le sentenze e rinviato la causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio e nuova regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    indica il rimedio utilizzato dal debitore per contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata.

  • art. 102 c.p.c.

    violazione del principio del contraddittorio

    la mancata partecipazione del terzo pignorato integra una nullità rilevabile d'ufficio per litisconsorzio necessario.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando occorra rinnovare il giudizio per nullità del processo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in relazione all'impugnabilità degli atti della riscossione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per il termine quinquennale di prescrizione di talune poste creditorie.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    menzionato ai fini della verifica degli effetti della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in motivazione quale parametro valorizzato nell'interpretazione che privilegia chiarezza e semplicità del dettato normativo.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva il terzo pignorato deve essere sempre chiamato in causa quale litisconsorte necessario, insieme al creditore procedente e al debitore esecutato.
  • La mancata evocazione del terzo pignorato determina la nullità insanabile del giudizio di primo grado e della sentenza che lo definisce, con conseguente cassazione anche della decisione di appello.
  • Quando il processo è nullo per difetto del contraddittorio, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e quella di primo grado, rimettendo la causa al giudice originario perché rinnovi il giudizio con integrazione del contraddittorio.
  • Le questioni di prescrizione e di opponibilità degli atti della riscossione restano assorbite ove la Corte rilevi una nullità processuale che impedisce la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessarioRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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