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Sentenza

Sentenza n. 3880/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.2000.28/10/2022.0659152 notificata in data 28 ottobre 2022, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Caserta, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 24 ottobre 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “il decreto legislativo 165/97 esclude dal beneficio dei 6 scatti i destinatari del comma 2 dell'articolo 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione), dal momento che detta condizione non solo è equiparata ad un collocamento a domanda (…).”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Caserta, (Rif. Prot. n. 6760 dell'8 gennaio 2020) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202205905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetti di liquidazione del TFS che non li avevano computati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'INPS e i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come introdotto dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che, pur essendo stato collocato a riposo a domanda, aveva compiuto 55 anni e maturato più di 35 anni di servizio utile, condizioni che consentono l'applicazione del beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza. L'INPS aveva negato il beneficio ritenendo applicabile l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che esclude il riconoscimento automatico dei sei aumenti periodici in caso di cessazione a domanda e lo subordina al pagamento della contribuzione previdenziale residua. Il ricorrente ha inoltre chiesto rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisca il beneficio dei sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia è stata interpretata in senso ampio, comprensivo della Polizia Penitenziaria. Il giudice ha distinto il beneficio previsto dall'art. 6-bis, rilevante anche per il TFS, dalla disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita ai sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modificativa del regime di calcolo dell'indennità di buonuscita. È stata quindi ritenuta priva di pregio la tesi dell'INPS secondo cui il collocamento a domanda avrebbe escluso il beneficio o lo avrebbe subordinato al pagamento della contribuzione residua. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, è stato considerato non decadenziale, ma funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti degli atti di diffida. Il TAR ha negato la rivalutazione monetaria, ritenendo vietato il cumulo con gli interessi ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Ha riconosciuto il diritto al beneficio e condannato esclusivamente l'INPS, quale ente obbligato al pagamento dell'indennità di buonuscita, alla corresponsione delle somme dovute, oltre interessi legali dalla data del pagamento del TFS, nonché alle spese di giudizio pari a 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la disciplina comprende gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e rileva ai fini del TFS.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha introdotto o sostituito la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio dei sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza al ricorrere dei requisiti anagrafici e contributivi.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute, sicché il TAR ha riconosciuto soltanto gli interessi legali.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, escludendo il collocamento a domanda salvo pagamento della contribuzione residua, ma non modifica il regime di calcolo del TFS fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    Rileva per la nozione ampia di forze di polizia, nella quale rientra anche il Corpo della Polizia Penitenziaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e alle altre forze di polizia che siano collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi ai sei aumenti periodici da computare nella base pensionabile, non modifica né esclude il distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: il suo superamento incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non determina la perdita del diritto ai sei scatti quando sussistano i requisiti anagrafici e contributivi.
  • La controversia relativa al pagamento dell'indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale competente, unico soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione.
  • La prescrizione del diritto al beneficio decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio, salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
  • In caso di corresponsione tardiva delle somme dovute a titolo di TFS, non è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; possono essere riconosciuti gli interessi legali nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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