Sentenza n. 1026/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del provvedimento emanato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai in data 26 settembre 2022 e notificato in data 13 ottobre 2022 con il quale si decretava il rifiuto del rilascio del visto di reingresso; di ogni altro presupposto, consequenziale o, comunque, a qualsiasi titolo connesso al provvedimento impugnato anche se non conosciuto dall’istante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino cinese titolare di un permesso di soggiorno, si era allontanato dall’Italia il 16 ottobre 2019 per assistere il padre gravemente malato e non aveva più fatto rientro. Deduceva che il successivo mancato rientro fosse stato determinato anche dall’emergenza Covid-19 e dalle restrizioni alla circolazione applicate in Cina. Presentava domanda di visto di reingresso nel luglio 2022, dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Il Consolato, sulla base del parere negativo della Questura di Roma, respingeva la domanda per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 8 del d.P.R. 394/1999, dall’art. 13, comma 4, dello stesso decreto e dal punto 12 dell’allegato A al d.i. 850/2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e difetto assoluto di motivazione, lamentando l’omessa o insufficiente considerazione della documentazione medica relativa al padre, dei legami economici e personali con l’Italia, dell’attività imprenditoriale esercitata dal 2013 e delle difficoltà di rientro connesse alla pandemia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il visto di reingresso fosse disciplinato dall’art. 8 del d.P.R. 394/1999 e dal punto 12 dell’allegato A al d.i. 850/2011. Il ricorrente aveva presentato la domanda quasi tre anni dopo la scadenza del permesso e dopo un’assenza continuativa dall’Italia superiore ai limiti previsti dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. La mancata richiesta tempestiva di rinnovo e il superamento dei termini costituivano presupposti ostativi al rilascio del visto. Il Consolato era vincolato dal parere negativo della Questura e, accertata l’assenza dei requisiti normativi, non disponeva di margini di discrezionalità. Il giudice ha escluso che le ragioni addotte fossero idonee a giustificare il rilascio del visto: il ricorrente non aveva dedotto obblighi militari né gravi e comprovati motivi di salute propri, mentre la malattia del padre e le difficoltà connesse alla pandemia non rientravano nei casi normativamente previsti e non erano suscettibili di estensione analogica. Anche la normativa emergenziale sui permessi di soggiorno e le restrizioni agli spostamenti non avrebbero comunque consentito di rispettare i requisiti temporali richiesti. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente e congruente, poiché fondata sulla scadenza del permesso, sulla durata dell’assenza e sul parere ostativo della Questura. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
“Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto”.
Il visto di reingresso presuppone, di regola, che il documento di soggiorno sia scaduto da non oltre sessanta giorni; il superamento del termine preclude il rilascio, salvo le ipotesi specifiche previste dalla disciplina.
punto 12 dell’allegato A al d.i. 850/2011
“Il visto di reingresso consente l’ingresso in territorio nazionale [...] agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta [...]”.
La disposizione rinvia ai requisiti e alle condizioni dell’art. 8 d.P.R. 394/1999 e contempla, tra le ipotesi rilevanti, la scadenza da non oltre sessanta giorni, estensibile fino a sei mesi per comprovati gravi motivi di salute, nonché l’ipotesi degli obblighi militari.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
“Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
L’assenza continuativa oltre i limiti temporali previsti impedisce il rinnovo o la proroga del permesso, salvo le eccezioni tassative relative agli obblighi militari o ad altri gravi e comprovati motivi.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni e documentazione, ma tali elementi non sono stati ritenuti idonei a superare i presupposti ostativi individuati dalla Questura.
art. 1, comma 4, d.l. 33/2020
Il divieto emergenziale di spostamento da e per l’estero prevedeva un’eccezione per comprovate esigenze lavorative; secondo il TAR, la disciplina non rendeva comunque giustificabile il mancato rispetto dei requisiti per il visto.
art. 4, comma 1, lett. a), DPCM 7 agosto 2020
Le misure emergenziali consentivano spostamenti tra Stati per esigenze lavorative; tale previsione non era comunque sufficiente a superare la prolungata assenza e la scadenza del permesso.
d.l. 30 aprile 2021, n. 56
La proroga emergenziale dei permessi di soggiorno, limitata fino al 31 luglio 2021 per i titoli in scadenza al 30 aprile 2021, non avrebbe consentito al ricorrente di rispettare i requisiti complessivi previsti per il visto di reingresso.
Massime di principio
- Il visto di reingresso è un titolo vincolato ai presupposti stabiliti dall’art. 8 d.P.R. 394/1999 e dal punto 12 dell’allegato A al d.i. 850/2011; la rappresentanza diplomatica non può rilasciarlo quando il permesso di soggiorno sia scaduto da oltre il termine normativo, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La presentazione della domanda di visto di reingresso quasi tre anni dopo la scadenza del permesso di soggiorno esclude il possesso del requisito temporale previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 e non può essere sanata dalla mera allegazione di legami economici o personali con l’Italia.
- L’assenza continuativa dall’Italia oltre i limiti previsti dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 impedisce il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno, salvo gli obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi rientranti nelle ipotesi contemplate dalla disciplina.
- Le eccezioni ai limiti temporali per il visto di reingresso sono specifiche e non sono suscettibili di estensione analogica; le esigenze di assistenza a un familiare malato e le difficoltà di rientro dovute alle restrizioni pandemiche non sono state ritenute sufficienti, nel caso deciso, a superare i requisiti normativi.
- Quando la Questura esprime parere negativo vincolante per l’assenza dei requisiti legali del reingresso, il diniego della rappresentanza diplomatica costituisce atto vincolato e la motivazione è sufficiente se richiama la scadenza del permesso, la durata dell’assenza e il parere ostativo.
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