Circolare numero 128 del 8-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adesione dell’INPS alla convenzione con l’Unione sindacati autonomi sudtirolesi (A.S.G.B.) per consentire ai beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni. Sono chiariti soggetti ammessi, modalità di delega, casi di invalidità e revoca, misura del contributo, procedure automatizzate, rapporti con le sedi locali e istruzioni contabili. Restano escluse le trattenute su pensioni e disoccupazione agricola, disciplinate da convenzioni diverse.
Convenzione INPS-ASGB per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee ex art. 18 L. 223/1991
Convenzione INPS-ASGB per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione tra INPS e Unione sindacati autonomi sudtirolesi (A.S.G.B.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni previdenziali temporanee previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento chiarisce soggetti interessati, modalità di delega, controlli, casi di inefficacia, aspetti procedurali e contabili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La convenzione è stata approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 184 del 18 febbraio 1993 ed è stata sottoscritta il 15 aprile 1993. Essa dà attuazione al sistema di trattenuta già previsto per i lavoratori agricoli dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, richiamato dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
L’ambito applicativo riguarda i beneficiari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- trattamenti di disoccupazione ordinaria e speciale non agricola.
Restano escluse le trattenute su:
- pensioni;
- disoccupazione agricola, che continuano a essere disciplinate dalle convenzioni già previste dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 e dalla legge n. 852/1973.
Soggetti legittimati e identificazione dell’Organizzazione
Il diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta spetta ai lavoratori aventi titolo alle prestazioni sopra indicate. L’Organizzazione stipulante è l’A.S.G.B., identificata nel testo di delega con il codice 0501.
Le SAP devono verificare la corretta predisposizione delle deleghe, sotto il profilo sia formale sia sostanziale.
Modalità di rilascio della delega
La trattenuta può operare solo in presenza di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve essere inserita nel modulo di domanda della prestazione previdenziale e deve recare:
- la sottoscrizione del lavoratore;
- il timbro dell’Organizzazione stipulante;
- la firma del rappresentante legale.
La delega è contestuale alla domanda di prestazione e, in via generale, è irrevocabile; i suoi effetti si esauriscono con il pagamento della prestazione richiesta.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Per i casi di integrazione salariale corrisposta direttamente dall’INPS, il datore di lavoro assume un ruolo centrale nella comunicazione dei dati necessari alla trattenuta. In particolare, deve:
- comunicare all’INPS i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori;
- indicare il codice 0501 per ciascun lavoratore delegante;
- conservare le deleghe ai fini delle verifiche dell’INPS.
La circolare precisa che, fino alla presentazione di nuove deleghe conformi, restano efficaci anche le deleghe precedentemente rilasciate al datore di lavoro per trattenute sul salario, purché comunicate all’INPS secondo le modalità previste.
Invalidità della delega e contestazioni
Sono prive di effetto le deleghe:
- non sottoscritte dal lavoratore;
- prive del timbro e della firma dell’Organizzazione stipulante;
- nei pagamenti diretti dell’integrazione salariale, se il datore di lavoro non comunica i dati richiesti all’INPS.
In caso di contestazione da parte del lavoratore, che dichiari formalmente di non aver rilasciato la delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo alla comunicazione di conoscenza del fatto. L’Organizzazione sindacale che ha ricevuto le somme deve restituirle al lavoratore interessato.
La convenzione ribadisce che l’INPS è estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e sindacato: l’Istituto svolge soltanto un ruolo di esazione, mentre eventuali restituzioni e rapporti economici connessi restano tra le parti del rapporto associativo.
Revoca, annullamento o variazione della prestazione
La delega è, di regola, irrevocabile. Tuttavia, per le prestazioni con efficacia superiore all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare la scelta.
Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione dei documenti.
In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, l’ASGB deve restituire al lavoratore le somme già trattenute. L’eventuale recupero di prestazioni indebitamente erogate avviene al lordo della ritenuta sindacale.
Misura del contributo sindacale
La quota da trattenere deve essere indicata espressamente nella delega come percentuale della prestazione previdenziale. La percentuale deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’Organizzazione stipulante e per tipologia di prestazione.
Se la percentuale indicata nella delega è:
- inferiore a quella preventivamente comunicata dall’ASGB all’INPS, la delega è inefficace e va restituita all’Organizzazione;
- superiore, la delega produce effetto solo entro il limite della percentuale comunicata dall’Organizzazione.
Procedure automatizzate e trasmissione dei dati
Le procedure informatiche di liquidazione di C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono state adeguate per acquisire e calcolare le trattenute sindacali e per produrre la relativa documentazione di pagamento.
Dai flussi periferici vengono generate liste analitiche contenenti:
- dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
- tipo di indennità liquidata;
- importo delle trattenute operate.
Tali liste devono essere trasmesse all’ASGB secondo le modalità previste dall’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati in sede locale. Inoltre, mediante elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, vengono predisposti tabulati riepilogativi per l’Organizzazione sindacale.
La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le istruzioni operative per il loro utilizzo.
Rapporti con le sedi territoriali e con l’Organizzazione sindacale
Le sedi INPS devono far riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per le questioni applicative della convenzione e per la comunicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare gli importi trattenuti.
Il funzionario incaricato cura il raccordo con gli uffici competenti per materia. Le questioni non risolvibili localmente, nonché quelle di indirizzo e direttiva generale, devono essere rimesse alla Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
Ai fini contabili vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/54, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni temporanee;
- GPA 35/64, per l’accreditamento dei contributi all’ASGB;
- GPA 18/64, per la rilevazione del debito verso l’ASGB.
Le spese per il servizio di esazione e la relativa IVA devono essere imputate ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per il resto, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Durata della convenzione
La convenzione è efficace dalla data di stipulazione, ha validità fino al 31 dicembre 1993 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti in caso di necessità di modifiche o integrazioni.
Punti principali
Ambito applicativo della convenzione
La convenzione attua l’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e riguarda i beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di integrazione salariale e dei trattamenti di disoccupazione ordinaria e speciale non agricola. Non si applica invece alle trattenute sulle pensioni e sulla disoccupazione agricola, che restano regolate dalle convenzioni previste dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Delega personale e modalità di esercizio del diritto
Il versamento del contributo sindacale avviene mediante delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo di domanda. La delega deve recare anche il timbro dell’Organizzazione stipulante e la firma del rappresentante legale. L’ASGB è identificata con il codice 0501. Le SAP devono verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali delle deleghe.
Regole specifiche per l’integrazione salariale a pagamento diretto
Nei casi in cui l’integrazione salariale sia pagata direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe e indicare il codice 0501 per ciascun lavoratore delegante. Le deleghe vanno conservate dal datore di lavoro ai fini dei controlli. In attesa di nuove deleghe conformi, restano efficaci anche le deleghe già rilasciate al datore di lavoro per le trattenute sul salario, che devono essere comunicate all’Istituto insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
Contestazioni, revoca e casi di invalidità
La delega è in linea generale irrevocabile e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. La delega è priva di effetto se manca la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma dell’Organizzazione stipulante; nei pagamenti diretti dell’integrazione salariale è inefficace anche se il datore di lavoro non comunica i dati richiesti. In caso di contestazione da parte del lavoratore, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo e l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme percepite. In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote resta un rapporto diretto tra sindacato e lavoratore.
Misura del contributo
L’importo da trattenere deve essere indicato espressamente nella delega, in percentuale della prestazione previdenziale. La percentuale deve essere unica per tutti gli iscritti dell’Organizzazione stipulante e per ciascun tipo di prestazione. Se la percentuale indicata in delega è inferiore a quella comunicata dall’ASGB all’Istituto, la delega è inefficace; se è superiore, vale solo entro il limite comunicato dall’Organizzazione.
Procedure automatizzate e flussi informativi
Le procedure automatizzate di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state adeguate per acquisire, calcolare e stampare le trattenute sindacali. Dai flussi periferici vengono generate liste analitiche con i dati dei beneficiari, il tipo di prestazione e gli importi trattenuti, da trasmettere all’ASGB secondo le modalità della convenzione. Sono previsti anche tabulati riepilogativi semestrali dagli archivi centrali. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le istruzioni operative.
Rapporti con le sedi locali e con l’Organizzazione sindacale
Le questioni applicative vanno coordinate a livello locale con il responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne, che cura anche i rapporti con gli uffici competenti e la comunicazione dei dati bancari per l’accredito degli importi trattenuti. Le questioni non risolvibili localmente o di carattere generale sono rimesse alla Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/54, GPA 35/64 e GPA 18/64, rispettivamente per l’imputazione dei contributi trattenuti, per l’accreditamento all’ASGB e per il debito verso l’Organizzazione. Le spese del servizio di esazione e la relativa IVA vanno imputate ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per le ulteriori istruzioni contabili e procedurali si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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