Circolare numero 129 del 8-6-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’art. 18 della legge n. 223/1991 tramite convenzione tra INPS e CONF.S.A.L. per la trattenuta delle quote associative sindacali sulle prestazioni di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola. Vengono chiariti i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e validità della delega, i casi di invalidità e contestazione, le regole sulla misura del contributo, le procedure automatizzate e i rapporti operativi con le strutture sindacali locali. Sono inoltre indicati i conti contabili istituiti per la rilevazione delle trattenute, degli accrediti e del debito verso le federazioni aderenti alla CONF.S.A.L.
Riscossione INPS delle quote associative sindacali sulle prestazioni temporanee per gli iscritti CONF.S.A.L.
Riscossione INPS delle quote associative sindacali sulle prestazioni temporanee per CONF.S.A.L.
La circolare illustra l’attuazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante convenzione tra INPS e CONF.S.A.L. per la trattenuta delle quote associative sindacali sulle prestazioni previdenziali temporanee. L’intervento chiarisce i soggetti interessati, le modalità di delega, i casi di invalidità o contestazione, le procedure di pagamento e gli aspetti contabili e operativi connessi al servizio di esazione.
Quadro normativo e convenzione
La legge n. 223/1991 ha esteso ai lavoratori beneficiari di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione il diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni, richiamando il modello già previsto per i braccianti agricoli dalla legge n. 852/1973. In tale cornice, l’INPS ha approvato con deliberazione n. 407 del 30 marzo 1993 la convenzione con la Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori - CONF.S.A.L., sottoscritta il 29 aprile 1993, per disciplinare la riscossione delle quote associative.
Soggetti che possono avvalersi del servizio
L’art. 1 della convenzione individua tra i beneficiari i titolari di trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. Le trattenute possono essere disposte a favore delle organizzazioni sindacali aderenti alla CONF.S.A.L. elencate nell’allegato 1 con i relativi codici.
La circolare precisa che:
- la convenzione è stipulata con la Confederazione, che è il soggetto contraente;
- le singole organizzazioni di categoria aderenti sono i soggetti delegatari;
- ciascuna organizzazione delegataria deve presentare domanda di autorizzazione alla Direzione Generale INPS;
- con tale domanda l’organizzazione elegge domicilio ai fini dell’accordo e assume oneri, facoltà, diritti e obblighi derivanti dalla convenzione.
Delega del lavoratore: forma, contenuto e validità
Il diritto alla trattenuta si esercita mediante delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo di domanda della prestazione previdenziale. La delega deve recare anche:
- il timbro dell’organizzazione delegataria;
- la firma del rappresentante legale;
- l’indicazione dell’organizzazione tramite il codice previsto dalla tabella allegato 1.
Le SAP devono controllare la regolarità formale e sostanziale delle deleghe.
La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e, in via generale, è irrevocabile, esaurendo i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni di durata superiore all’anno, la delega può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o presentare una nuova delega.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, la disciplina prevede regole specifiche. Il datore di lavoro deve indicare:
- il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo;
- la misura percentuale della trattenuta;
- i dati relativi a ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La convenzione prevede inoltre che, fino alla presentazione delle nuove deleghe con l’autorizzazione espressa alla trattenuta sindacale, restino efficaci, per l’integrazione salariale pagata direttamente, anche le deleghe già rilasciate per le trattenute sul salario, purché i relativi dati siano comunicati all’INPS.
Casi di invalidità, contestazione e restituzione delle quote
Sono considerate prive di effetto le deleghe:
- non contenute nel modulo di domanda;
- prive della sottoscrizione del lavoratore;
- prive del timbro o della firma dell’organizzazione sindacale delegataria;
- nei casi di pagamento diretto, non comunicate dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
La circolare disciplina anche il caso di contestazione della trattenuta: se il lavoratore dichiara formalmente di non aver rilasciato la delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. L’organizzazione sindacale beneficiaria deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote sindacali rimane anch’essa a carico dell’organizzazione delegataria. La convenzione ribadisce che l’INPS è estraneo al rapporto associativo e svolge soltanto il ruolo di esattore; il recupero di prestazioni indebitamente erogate avviene al lordo della ritenuta sindacale.
Misura del contributo sindacale
L’art. 4 della convenzione stabilisce che la misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega ed essere espressa in percentuale della prestazione previdenziale. La percentuale deve essere uniforme per tutti gli iscritti dell’organizzazione e per ciascun tipo di prestazione.
È inoltre previsto che:
- se la percentuale indicata è inferiore a quella comunicata all’INPS dalla federazione, la delega è priva di effetto e va restituita;
- se la percentuale indicata è superiore, la delega produce effetto solo entro il limite della misura comunicata all’Istituto.
Procedure automatizzate e flussi informativi
Le procedure automatizzate di liquidazione di C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono state adeguate per acquisire, calcolare e stampare la documentazione di pagamento con le trattenute associative.
Da ciascun flusso periferico vengono prodotte liste analitiche contenenti:
- i dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
- il tipo di indennità liquidata;
- l’importo delle trattenute operate.
Tali liste devono essere trasmesse alle organizzazioni sindacali delegatarie con le modalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati in sede locale. Successivamente, elaborazioni semestrali sugli archivi centrali forniscono alla Confederazione stipulante tabulati riepilogativi dei dati elaborati presso le SAP.
La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.
Rapporti con le strutture sindacali a livello locale
Per l’applicazione della convenzione a livello territoriale, i rappresentanti locali delle organizzazioni delegatarie devono riferirsi al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne della SAP per tutte le questioni applicative e per la comunicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare le trattenute.
Il medesimo funzionario assicura il raccordo con i responsabili degli uffici competenti per materia. Le questioni non risolvibili localmente e gli indirizzi di carattere generale devono essere portati all’attenzione della Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alle organizzazioni di categoria, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/05: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni temporanee per conto delle federazioni aderenti alla CONF.S.A.L.;
- GPA 35/45: accreditamento dei contributi sindacali alle federazioni aderenti alla CONF.S.A.L.;
- GPA 18/45: rilevazione del debito verso le federazioni aderenti alla CONF.S.A.L.
Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Durata e rinnovo della convenzione
L’accordo è efficace dalla data di stipulazione e ha validità fino al 31 dicembre 1993. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. La disdetta può essere data anche da una sola delle organizzazioni stipulanti o da una sola delle organizzazioni delegatarie, con effetti rispettivamente per l’intera Confederazione e le organizzazioni aderenti, oppure per la sola organizzazione interessata. È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti stipulanti qualora emergano esigenze di modifica o integrazione.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione dà attuazione all’art. 18 della legge n. 223/1991, che estende ai beneficiari di prestazioni temporanee il diritto di versare i contributi associativi sindacali mediante trattenuta sulle indennità. Possono avvalersene i titolari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. Le trattenute sono destinate alle Organizzazioni sindacali aderenti alla CONF.S.A.L. indicate nell’allegato 1 e, in concreto, ciascuna organizzazione delegataria deve essere autorizzata dalla Direzione Generale dell’Istituto.
Delega del lavoratore e requisiti formali
Il versamento si esercita con delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo di domanda. La delega deve recare anche il timbro dell’organizzazione sindacale e la firma del legale rappresentante; nel modulo deve essere indicato il codice dell’organizzazione delegataria tratto dalla tabella allegata. Le SAP sono incaricate di verificare il rispetto dei requisiti di forma e sostanza.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve indicare, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice dell’associazione sindacale destinataria e la percentuale della trattenuta, secondo i dati comunicati all’Istituto. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro. Fino alla presentazione delle nuove deleghe con autorizzazione espressa, restano efficaci anche quelle già rilasciate per le trattenute sul salario, purché comunicate all’INPS secondo le modalità previste.
Contestazioni, revoca e invalidità della delega
La delega è normalmente irrevocabile ed esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni di durata superiore all’anno può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Sono nulle le deleghe non sottoscritte, prive del timbro o della firma dell’organizzazione, e, nei pagamenti diretti, quelle i cui dati non siano stati comunicati dal datore di lavoro. Se il lavoratore contesta formalmente la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo e l’organizzazione sindacale deve restituire quanto percepito. In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote resta a carico dell’organizzazione sindacale; l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo.
Misura del contributo e procedure automatizzate
La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega e deve essere uniforme per tutti gli iscritti della stessa organizzazione e per tipo di prestazione. Se la percentuale indicata è inferiore a quella comunicata all’Istituto, la delega è inefficace; se è superiore, produce effetto solo entro il limite della misura comunicata. Le procedure automatizzate di liquidazione di C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono state adeguate per acquisire, calcolare e stampare le trattenute; vengono prodotte liste analitiche per le strutture sindacali e tabulati semestrali riepilogativi per la Confederazione.
Rapporti locali e istruzioni operative
A livello locale i rappresentanti delle organizzazioni delegatarie devono fare riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per tutte le questioni applicative e per la comunicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare le trattenute. Le questioni non risolvibili localmente e gli indirizzi generali sono rimessi alla Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Regole contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/05, GPA 35/45 e GPA 18/45. Il primo rileva i contributi trattenuti sulle prestazioni temporanee, il secondo gli accrediti alle federazioni aderenti alla CONF.S.A.L., il terzo il debito verso tali federazioni. Gli importi per rimborso delle spese del servizio di esazione e per l’IVA devono essere imputati ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. Ulteriori istruzioni procedurali e contabili sono rinviate alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 giu 1993Circolare numero 128 del 8-6-1993
- Circolare · 7 giu 1993Circolare numero 127 del 7-6-1993
- Circolare · 9 giu 1993Circolare numero 130 del 9-6-1993
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 134 del 10-6-1993
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 133 del 10-6-1993
- Circolare · 10 giu 1993Circolare numero 132 del 10-6-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →