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Circolare

Circolare numero 130 del 9-6-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l'abrogazione del terzo comma dell'art. 63 del Regolamento del personale, per adeguarlo al decreto legislativo n. 29/1993 sulla disciplina degli incarichi dirigenziali. La modifica elimina la possibilità di delega al Direttore generale da parte del Comitato esecutivo e riallinea la norma alle competenze attribuite agli organi dell'ente pubblico non economico. La deliberazione dispone anche la trasmissione del provvedimento ai Ministri competenti.

Modifica dell'art. 63 del Regolamento del personale sulla preposizione alle funzioni dirigenziali

Modifica dell'art. 63 del Regolamento del personale sulla preposizione alle funzioni dirigenziali

La circolare dà conto della deliberazione n. 14 del 21 maggio 1993 con cui viene modificato il vigente Regolamento del personale, mediante l'abrogazione del terzo comma dell'art. 63. L'intervento è motivato dall'esigenza di adeguare la disciplina interna al nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Oggetto della modifica

La modifica riguarda l'art. 63 del Regolamento organico del personale, intitolato alla "Preposizione alle funzioni dirigenziali". Viene soppressa la previsione che consentiva al Comitato esecutivo di delegare al Direttore generale la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai dirigenti, previa determinazione di criteri generali.

Restano invece invariati i primi due commi, secondo cui:

  • la preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni è effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, con informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • la preposizione degli altri dirigenti alle funzioni proprie della qualifica o di qualifica superiore è disposta o revocata dal Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale.

Contenuto dell'art. 63 come risultante

Il testo vigente, richiamato nella circolare, prevede anche che la preposizione dei dirigenti alle unità funzionali non possa superare la durata di cinque anni. Decorso tale termine, i dirigenti possono essere confermati motivatamente nell'incarico secondo le procedure previste, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di assegnarli anche prima della scadenza ad altro incarico, nell'ambito di una razionale politica di impiego dei quadri dirigenziali.

Fondamento normativo dell'intervento

La deliberazione richiama gli artt. 19 e 27 del D.Lgs. n. 29/1993. L'art. 19 attribuisce al Ministro il conferimento degli incarichi dirigenziali per i dirigenti generali, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per gli altri dirigenti, su proposta del dirigente centrale competente. L'art. 27 stabilisce che, per gli enti pubblici non economici, le attribuzioni e i provvedimenti che il decreto demanda al Ministro spettano agli organi individuati dalle rispettive norme regolamentari.

Il Consiglio di amministrazione osserva che l'art. 63 era già sostanzialmente in linea con tale disciplina, salvo appunto la previsione del terzo comma, ritenuta non più compatibile con il nuovo assetto delle competenze.

Ragioni di urgenza e deliberazione finale

La modifica viene definita urgente per evitare soluzioni di continuità nell'operatività di atti essenziali per l'Amministrazione, in particolare quelli relativi al governo della dirigenza, con l'avvio del nuovo regime normativo.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione e del parere favorevole della Commissione del personale nella seduta del 12 maggio 1993, delibera quindi l'abrogazione del terzo comma dell'art. 63. La deliberazione deve essere trasmessa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 8 della legge n. 88/1989.

Punti principali

Modifica normativa dell'art. 63

La deliberazione n. 14 del 21 maggio 1993 abroga il terzo comma dell'art. 63 del vigente Regolamento del personale, già modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 13 settembre 1991. Rimangono quindi fermi i primi due commi sulla preposizione dei dirigenti generali e degli altri dirigenti alle rispettive funzioni.

Contenuto dell'art. 63 vigente

Il testo conferma che la preposizione dei dirigenti generali alle funzioni relative è effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, con informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli altri dirigenti, la preposizione o revoca alle funzioni proprie della qualifica o di qualifica superiore è disposta dal Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale. È inoltre previsto che la preposizione alle unità funzionali non possa durare oltre cinque anni, con possibilità di conferma motivata o di assegnazione ad altro incarico anche prima della scadenza.

Ragioni dell'adeguamento al D.Lgs. n. 29/1993

La modifica è stata resa necessaria per adeguare la disciplina interna al combinato disposto degli artt. 19 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ridefinisce la competenza al conferimento degli incarichi dirigenziali. Per gli enti pubblici non economici, le attribuzioni in materia, che per le amministrazioni statali spettano al Ministro, sono demandate agli organi individuati dalle rispettive norme regolamentari.

Esito della deliberazione e adempimenti successivi

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'abrogazione del terzo comma dell'art. 63, ritenendo la modifica urgente per evitare soluzioni di continuità nella gestione della dirigenza con l'entrata in vigore del nuovo regime normativo. La deliberazione deve essere trasmessa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 8 della legge n. 88/1989.

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