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Sentenza

Sentenza n. 9397/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento in parte qua, della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. IP - 807-2025, del 20 ottobre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2025 con cui è stata autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 20MG FILMTABLETTEN - 28 FILMTABLETTEN dalla GERMANIA con numero di autorizzazione Zul. Nr.65406.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania, e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia, nella parte in cui non consente il cambio di denominazione del farmaco richiesto da GMM Farma S.r.l.; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la comunicazione dell'AIFA n. 0119231-23/09/2025 -AIFA-AIFA_UCIP-P (codice pratica: MC1/2024/1221) recante ad oggetto Risposta alle osservazioni alla comunicazione AIFA - Domanda di importazione parallela. MEDICINALE Lercanidipin-Omniapharm 20 mg Filmtabletten, 28 Filmtabletten. Paese UE: Germania. Codice pratica: MC1/2024/1221.

Giustizia amministrativa202514851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia notificata e depositata dalla ricorrente il 17 marzo e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Non vi è stata una decisione nel merito sulla legittimità della determinazione AIFA o della comunicazione impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione AIFA che autorizzava l'importazione parallela di un medicinale senza consentire il cambio di denominazione richiesto dalla ricorrente, nonché la comunicazione AIFA di risposta alle osservazioni

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la determinazione del Direttore generale dell'AIFA che autorizzava l'importazione parallela dalla Germania di un medicinale, nella parte in cui non consentiva il cambio di denominazione del farmaco richiesto dall'impresa. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra cui la comunicazione AIFA di risposta alle osservazioni sulla domanda di importazione parallela. Prima della definizione del giudizio, la ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, ha determinato l'estinzione del giudizio senza esame del merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata e depositata determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., impedendo una decisione sul merito della controversia.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ritenga equo disporlo in ragione della definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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