Cassazione Penale, Sentenza n. 34414/2026 del 24/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 14 novembre 2025 della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale il 21 febbraio 2024 per turbata libertà degli incanti, in relazione a una procedura d’asta del 5 settembre 2018. Con il primo motivo ha dedotto la nullità assoluta della sentenza perché, pur avendo chiesto nell’atto di appello la trattazione orale, il giudizio era stato celebrato in forma scritta e senza la sua partecipazione. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 353 c.p. e la motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni dell’avvocato e di un altro dichiarante, sul ritenuto turbamento dell’asta e sulla rilevanza della condotta, deducendo incongruenze tra le dichiarazioni, l’assenza del dichiarante dalla procedura e la mancanza di riscontri nel verbale notarile, che la Corte territoriale non aveva acquisito. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio. Ha ritenuto ammissibile la richiesta di trattazione orale formulata già nell’atto di appello per le impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024: la disciplina indica il termine finale per presentarla, ma non preclude l’esercizio anticipato della facoltà, e l’art. 601, comma 2, c.p.p. contempla che la Corte disponga la trattazione orale prima dell’emissione del decreto di citazione. Accertato che l’appello, depositato il 1° luglio 2025, conteneva tale richiesta ma fu trattato in forma scritta, la Corte ha ravvisato una nullità assoluta e insanabile: la difesa è stata privata della trattazione orale richiesta e non ha partecipato neppure alla trattazione scritta. Il secondo motivo, relativo alla responsabilità e alla valutazione delle prove, non è stato esaminato, essendo assorbito. La responsabilità penale non è stata definita nel merito dalla decisione di legittimità.
Norme richiamate
art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
In tema di giudizio di appello, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata, per le impugnazioni proposte a far data dal 1 luglio 2024, anche con l'atto di gravame.
La richiesta di trattazione orale può essere formulata già nell’atto di appello per le impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024; il termine previsto dalla disposizione è un termine finale e non costituisce un termine iniziale inderogabile.
art. 601, comma 2, c.p.p.
Alla Corte di appello è espressamente attribuito il potere di disporre, già prima che sia emesso il decreto di citazione, che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, cioè con trattazione orale in presenza.
La previsione che la Corte possa disporre la trattazione orale prima del decreto di citazione depone per la possibilità che la parte formuli la relativa richiesta anche prima della notificazione del decreto, compreso nell’atto di impugnazione.
art. 179, comma 1, c.p.p.
Ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Se, a fronte di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, l’appello è celebrato senza partecipazione, in un modello diverso da quello richiesto e senza il difensore, si verifica una nullità assoluta e insanabile.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. c), si realizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza.
La violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato si colloca nel quadro delle garanzie processuali, ma la decisione individua la nullità assoluta, nel caso di richiesta di oralità disattesa, nell’assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria.
art. 353 c.p.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato Talal El Kak avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 2024 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 353 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
La disposizione identifica il reato per il quale l’imputato era stato condannato nei gradi di merito; la Cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla sua configurabilità, perché ha accolto il motivo processuale assorbente.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024, la richiesta di partecipazione all’udienza d’appello prevista dall’art. 598-bis, comma 2, c.p.p. può essere presentata anche con l’atto di appello: il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione opera come termine finale, senza individuare un termine iniziale che impedisca una richiesta anticipata.
- La richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale in appello esercita una facoltà difensiva potestativa e determina il ripristino del modello partecipato; celebrare invece il giudizio in forma cartolare non partecipata, privando il difensore dell’interlocuzione orale richiesta, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p.
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