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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta da ENEL sulla prestazione previdenziale integrativa erogata in forma di capitale nell'ambito dei fondi PIA/FONDENEL. Egli sosteneva che l'intera somma dovesse essere qualificata come reddito di capitale e assoggettata alla ritenuta del 12,5%, anziché alla tassazione separata prevista per i redditi di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR deducendo che non fosse possibile applicare automaticamente il regime del 12,5% all'intero capitale, senza distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario e senza considerare i diversi periodi di maturazione della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato la causa a una diversa composizione della medesima Commissione. Il giudice del rinvio dovrà analizzare il funzionamento dei fondi PIA/FONDENEL, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato, determinare il rendimento netto e quantificare la parte della prestazione riconducibile a tale rendimento. Solo su quest'ultima parte potrà applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista dalla legge n. 482 del 1985; la restante sorte capitale dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 trova applicazione integralmente la tassazione separata. Non è stata quindi riconosciuta, in via definitiva, la richiesta di rimborso integrale del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (nel testo applicabile, oggi art. 17 per la tassazione separata)

    Le prestazioni previdenziali in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata secondo la disciplina prevista dal T.U.I.R.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione previdenziale in capitale o in rendita.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, oggi art. 45

    La norma è stata richiamata in relazione alla qualificazione delle somme come redditi di capitale, ma non consente di assoggettare automaticamente l'intera prestazione previdenziale a tale regime.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui rendimenti finanziari

    Per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,5% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Ha previsto la tassazione separata delle prestazioni in capitale per determinate categorie di iscritti ai fondi di previdenza complementare, contribuendo alla modifica del regime fiscale applicabile nel tempo.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 14

    Dal 1 gennaio 2001 ha reso applicabile la tassazione separata alle prestazioni previdenziali, senza distinguere, per il nuovo regime, tra capitale e rendimento.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il regime fiscale dipende sia dal periodo di maturazione sia dalla composizione della prestazione, distinguendo tra capitale versato e rendimento effettivamente prodotto.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario.
  • Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la ritenuta del 12,5% riguarda soltanto il rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento del capitale; la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • Per le somme maturate dal 1 gennaio 2001, la prestazione è generalmente assoggettata integralmente al regime della tassazione separata, senza separare capitale e rendimento.
  • La qualificazione fiscale non dipende solo dalla denominazione del fondo o dalla forma giuridica del contratto, ma anche dal suo concreto funzionamento: versamenti effettuati, investimenti sul mercato, riserve matematiche e modalità di attribuzione delle plusvalenze.
  • Chi chiede il rimborso deve poter dimostrare, con documentazione del fondo o del sostituto d'imposta, quale quota della prestazione rappresenti un rendimento netto effettivamente conseguito; in assenza di tale accertamento analitico non è giustificato il rimborso integrale.

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