Cassazione Civile, Sentenza n. 5800/2020 del 03/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2000, l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della società un avviso di accertamento induttivo ai fini Irpeg, Irap e Iva, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Dopo il contraddittorio preventivo, l’Ufficio determinò il reddito imponibile e i ricavi imponibili, con imposte, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso della società e compensò le spese; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 7 dicembre 2011, accolse l’appello principale dell’Ufficio. La società ricorse per cassazione con nove motivi. I primi due contestavano l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, sostenendo che la firma in calce fosse sostituita a mezzo stampa e che tale indicazione valesse come dichiarazione confessoria; deducevano inoltre vizi di motivazione. Il terzo, quarto e quinto motivo lamentavano l’omessa pronuncia e l’erroneo rigetto delle eccezioni secondo cui il funzionario firmatario non apparteneva all’ufficio appellante e non era competente a sottoscrivere l’impugnazione. Il sesto e il settimo motivo censuravano l’impiego dell’accertamento induttivo, sostenendo che la sola omissione dichiarativa non bastasse e richiamando la documentazione contabile, i costi, i versamenti fiscali e l’asserita assenza di antieconomicità. L’ottavo e il nono motivo contestavano il mancato riconoscimento di ulteriori costi deducibili oltre alla percentuale del 40% dei ricavi accertati, richiamando anche una proposta formulata dall’Ufficio nel contraddittorio per l’accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi e il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano la ratio della decisione regionale: la CTR aveva accertato la presenza di una sottoscrizione originale del funzionario, sufficiente a integrare il requisito formale dell’atto, mentre la menzione della firma sostituita a mezzo stampa non escludeva tale accertamento; non ricorreva inoltre una confessione dell’Amministrazione su diritti indisponibili. La questione relativa all’idoneità della firma sostituita a mezzo stampa è rimasta assorbita. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati rigettati: la CTR aveva escluso in modo sintetico la carenza di potere; la legittimazione processuale spetta all’Agenzia e l’ufficio è rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, delegata in via generale. La documentazione prodotta dalla società, priva di datazione idonea a dimostrare che il firmatario non appartenesse all’ufficio appellante al momento dell’impugnazione, non provava né la sua estraneità né l’usurpazione del potere di impugnare. Il sesto e il settimo motivo sono stati rigettati perché l’omessa presentazione della dichiarazione relativa al 2000 costituiva, da sola, presupposto sufficiente per l’accertamento induttivo previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, con possibilità di utilizzare qualsiasi elemento probatorio e presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’ottavo e il nono motivo sono stati rigettati: l’Ufficio aveva riconosciuto induttivamente costi nella misura del 40% dei ricavi; per ottenere la deduzione di costi ulteriori la contribuente doveva allegarne specificamente esistenza, importo e inerenza e provarli, ma non aveva individuato i singoli componenti negativi né la documentazione pertinente. La proposta di riconoscimento dei costi contenuta nei verbali del 3 e 4 ottobre 2007 era parte di una trattativa per l’accertamento con adesione non conclusa e non costituiva riconoscimento probatorio dei costi né rinuncia alla pretesa tributaria. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2
Pertanto, deve ritenersi che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 ed 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscano la qualità di parte processuale e conferiscano la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, cosicchè, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio che ne esprima la volontà.
Nel contenzioso tributario la legittimazione processuale è attribuita all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui è rivolto il ricorso. L’ufficio può essere rappresentato dal direttore o da un soggetto preposto al reparto competente, delegato in via generale; l’atto sottoscritto da un funzionario si presume proveniente dall’ufficio, salvo che sia eccepita e provata la non appartenenza del firmatario all’ufficio appellante o l’usurpazione del potere di impugnazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, non già dell’art. 39, bensì dall’art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. cit., art. 38, comma 3, -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio.
In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’accertamento dell’Ufficio è regolato dall’art. 41 e può basarsi sui dati e sulle notizie comunque acquisiti, su qualsiasi elemento probatorio e su presunzioni supersemplici. L’omissione dichiarativa è di per sé presupposto sufficiente per il metodo induttivo e grava sul contribuente l’onere di fornire elementi contrari idonei a dimostrare che il reddito è inesistente o inferiore.
art. 53 Cost.
In tema di accertamento induttivo cd. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anzichè quello netto.
Nell’accertamento induttivo puro la ricostruzione del reddito deve considerare anche le componenti negative emerse o determinate induttivamente, così da tassare il profitto netto e non quello lordo, in conformità al principio di capacità contributiva.
art. 2697 c.c.
La pretesa della ricorrente di veder riconosciuta la deducibilità di costi in misura superiore presuppone la prova, da parte della stessa contribuente, gravata del relativo onere (Cass. 26/05/2017, n. 13300, ex plurimis), dell’esistenza, dell’importo e dell’inerenza di tali componenti negative.
Chi invoca la deduzione di componenti negative ulteriori rispetto a quelle riconosciute nell’accertamento deve provare l’esistenza, l’importo e l’inerenza dei costi.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento induttivo sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti e di qualsiasi elemento probatorio, anche mediante presunzioni supersemplici; l’omissione è sufficiente a fondare il metodo e il contribuente deve fornire la prova contraria.
- Anche nell’accertamento induttivo puro, la ricostruzione del reddito deve tenere conto delle componenti negative risultanti dagli accertamenti o determinate induttivamente, per evitare la tassazione del profitto lordo anziché del reddito netto.
- Il contribuente che chieda il riconoscimento di costi deducibili ulteriori rispetto a quelli già considerati deve allegare e provare in modo specifico esistenza, importo e inerenza dei singoli costi; il richiamo generico a documentazione o a un verbale di contraddittorio non assolve tale onere.
- La proposta formulata dall’Ufficio nella trattativa per l’accertamento con adesione, se non accettata, non determina rinuncia alla pretesa impositiva né costituisce riconoscimento probatorio dei costi prospettati.
- Nel contenzioso tributario, l’atto d’impugnazione dell’ufficio si presume proveniente dall’ufficio competente quando non sia provata l’estraneità del sottoscrittore o l’usurpazione del potere di impugnare; l’ufficio può essere rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
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