Sentenza n. 1981/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. L'Amministrazione ha prospettato il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, senza specifiche contestazioni da parte del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'Amministrazione, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento richiesto possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa processuale, anche se intervenute dopo la proposizione del ricorso, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta realizzi concretamente la specifica utilità richiesta con il ricorso contro il silenzio; nel caso di un'istanza di convocazione per il visto, tale utilità è soddisfatta dalla fissazione dell'appuntamento e dall'attivazione del relativo procedimento, senza che ciò implichi necessariamente il rilascio del visto.
- La valutazione delle spese nel giudizio contro il silenzio può tenere conto della ragionevole durata dell'inerzia e del comportamento successivamente tenuto dall'Amministrazione; quando l'Amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il ritardo non è particolarmente esteso, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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