Cassazione Civile, Ordinanza n. 32802/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il proprietario di un immobile vicino a un complesso di alloggi realizzati dall'ente per l'edilizia popolare ha chiesto in giudizio la riduzione in pristino dei luoghi, mediante demolizione delle opere asseritamente costruite in violazione delle distanze legali. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che l'intervento fosse sorretto da atti amministrativi legittimi e che la sua realizzazione, in quanto opera pubblica o di pubblico interesse, sottraesse al giudice ordinario il potere di ordinare demolizione o modificazione. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la delibera comunale di localizzazione dell'area e la concessione edilizia non equivalessero a dichiarazione di pubblica utilità; ha inoltre dedotto che, in assenza di un vincolo preordinato all'esproprio, non potesse ritenersi perfezionato il presupposto pubblicistico richiamato dalla sentenza impugnata e che, quindi, l'ente avesse agito iure privatorum, con conseguente applicabilità della disciplina sulle distanze e ammissibilità della condanna a un facere ripristinatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente sollevata dai controricorrenti perché nuova in cassazione e non adeguatamente veicolata secondo il principio di autosufficienza. Nel merito, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata osservando che, per gli interventi di edilizia economica e popolare, operano le norme speciali sulla localizzazione delle aree e sulla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità/urgenza delle opere; ha quindi confermato che la realizzazione degli alloggi era assistita da provvedimenti amministrativi legittimi e che, in tale contesto, il giudice ordinario non può ordinare demolizione o modificazione dell'opera perché ciò inciderebbe sull'esercizio del potere amministrativo. Ha escluso anche che l'eventuale revoca di un decreto indennitario trasformasse l'attività dell'ente in attività iure privatorum. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio e dei suoi effetti.
art. 12 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
la Corte esamina la norma sul significato equipollente di atti urbanistici o concessori rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, ma precisa che nel caso concreto operano norme speciali sull'edilizia economica e popolare.
art. 1, comma 1, L. 3 gennaio 1978, n. 1
richiamato dalla sentenza impugnata, ma ritenuto abrogato dal d.P.R. n. 327/2001.
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
consente di escludere il potere del giudice ordinario di interferire con l'atto amministrativo mediante ordini di demolizione o modificazione dell'opera.
artt. 51 e 52 L. 22 ottobre 1971, n. 865
sono indicati come norme speciali applicabili agli interventi di edilizia economica e popolare, in forza delle quali la delibera di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
D.L. n. 115/1974
richiamato insieme alla L. n. 865/1971 come disciplina speciale delle iniziative di edilizia economica e popolare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo, in caso di rigetto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
art. 37 c.p.c.
evocato nel richiamo giurisprudenziale sul difetto di giurisdizione quando le azioni possessorie contro la PA investano comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o atti amministrativi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a opere di edilizia economica e popolare, la delibera comunale di localizzazione dell'area può integrare, secondo la disciplina speciale applicabile, gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori, con conseguente legittimazione dell'intervento pubblico.
- Quando l'opera è realizzata in esecuzione di atti amministrativi legittimi e nell'esercizio di poteri pubblici, il giudice ordinario non può ordinare demolizione o modificazione dell'opera se tale ordine interferirebbe con l'atto amministrativo e con la concreta attuazione del potere pubblicistico.
- Le azioni petitorie o possessorie del proprietario confinante non sono esperibili per ottenere la rimozione di un'opera pubblica realizzata in esecuzione di un potere amministrativo, restando semmai azionabile davanti al giudice ordinario il diritto all'indennizzo per l'imposizione di fatto di una servitù.
- L'attività della pubblica amministrazione non si considera iure privatorum per il solo fatto che l'atto sia viziato o che intervenga una revoca in autotutela di un diverso provvedimento; per qualificarsi come attività meramente materiale occorre che il comportamento sia del tutto sganciato da atti o provvedimenti amministrativi.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, e la parte che invochi un error in procedendo deve riportare in ricorso gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte nel rispetto del principio di autosufficienza.
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