Sentenza n. 708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Veneto relativo alla liquidazione, in euro 800,00 oltre accessori, delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, il cui ricorso di ottemperanza era stato accolto dal TAR Veneto per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva imposto al Ministero la costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e l'attribuzione dei relativi importi, ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese. Ha dedotto che la liquidazione di euro 800,00 fosse inferiore ai minimi risultanti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato, e quindi in violazione della disciplina sulle spese processuali, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c., nonché lesiva del decoro professionale. Ha sostenuto che la natura seriale e la limitata complessità della controversia non potessero giustificare una liquidazione meramente simbolica e ha chiesto la riforma della sentenza con riconoscimento di euro 4.427,00, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la liquidazione di euro 800,00 oltre accessori. Ha rilevato che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, fermo il divieto di attribuire somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. La motivazione specifica è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza, non invece per la mera quantificazione delle spese a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, la controversia riguardava un'unica questione giuridica, non particolarmente complessa, relativa all'esecuzione di un obbligo pecuniario definito, ed era caratterizzata da elevata serialità e dalla presenza di numerosi precedenti analoghi. La serialità, pur non costituendo un'eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata per ridurre il compenso parametrico quale indice del minore impegno difensivo. L'importo riconosciuto non è stato ritenuto simbolico, ma congruo rispetto all'attività professionale richiesta. Il precedente invocato dall'appellante è stato ritenuto non pertinente perché relativo a una diversa controversia sul silenzio-inadempimento riguardante il riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all'estero. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la costituzione solo formale del Ministero e per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal Collegio per fondare la decisione su controversie analoghe.
D.M. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione, ma devono essere applicati in modo proporzionato all'importanza dell'opera e all'impegno professionale effettivamente richiesto; la serialità e la non particolare complessità possono giustificare una riduzione.
D.M. 147/2022
Modifica i parametri forensi rilevanti per la liquidazione del compenso; la decisione ne ammette l'applicazione con valutazione discrezionale e proporzionata del giudice.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dall'appellante a sostegno dell'asserita inderogabilità dei minimi; il giudice conferma tuttavia la legittimità della quantificazione discrezionale non simbolica delle spese.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dall'appellante in relazione ai minimi tariffari e al decoro professionale; la decisione esclude che l'importo liquidato sia lesivo del decoro, poiché non meramente simbolico.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, che deve rispettare i parametri forensi assicurando proporzione tra compenso, importanza dell'opera e impegno professionale effettivamente richiesto, senza tuttavia essere tenuto a liquidare automaticamente gli importi medi o massimi.
- La serialità del contenzioso e la presenza di numerosi precedenti analoghi possono essere valorizzate per ridurre il compenso liquidato in base ai parametri forensi, poiché costituiscono indici di un minore impegno difensivo e di una non particolare complessità della controversia.
- La serialità della controversia non esclude l'applicazione del principio della soccombenza, ma incide esclusivamente sulla misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
- La liquidazione delle spese non può essere meramente simbolica né lesiva del decoro professionale; è tuttavia legittima una quantificazione significativamente inferiore ai valori medi quando sia congruamente rapportata alla semplicità, all'unicità della questione trattata e alla serialità del giudizio.
- Il giudice deve motivare specificamente la decisione sulle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la mera quantificazione dell'importo dovuto alla parte vittoriosa rientra invece nel potere discrezionale del giudice, purché non conduca a una somma simbolica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →