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Sentenza

Sentenza n. 5854/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana. - dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”

Giustizia amministrativa202301967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Toscana che approva gli elenchi e gli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, i relativi elenchi degli importi dovuti, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti statali e concertativi presupposti, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta in materia di payback. La richiesta è stata ricondotta dal Collegio alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che mancavano le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla normativa per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della volontà della ricorrente di non coltivare ulteriormente la controversia a seguito del versamento della quota ridotta del payback. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non erano state prodotte dalle amministrazioni regionali le attestazioni richieste dalla disciplina sopravvenuta. La questione è stata sottoposta al contraddittorio mediante avviso dato in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina consente alle aziende fornitrici che versano la quota ridotta di estinguere l'obbligazione relativa agli anni considerati e prevede, unitamente all'accertamento amministrativo del versamento, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... determinando la cessazione della materia del contendere.

    La normativa sopravvenuta riduce ulteriormente la quota dovuta dalle imprese che effettuano il versamento nel termine previsto e collega l'accertamento del pagamento alla definizione dei giudizi; in assenza delle attestazioni regionali, la vicenda può comunque evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio deve avvisare le parti quando intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio; l'avviso è stato dato in udienza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La produzione delle attestazioni regionali previste dalla normativa sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici è necessaria per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
  • Quando la parte ricorrente manifesta, in ragione del versamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta, di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche se non ricorrono i presupposti documentali per la cessazione della materia del contendere.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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