Sentenza del 07/08/2023 n. 24056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l'anno 2012 collegato all'applicazione della norma (l. n. 311/2004, art. 1, comma 109) che imponeva l'autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionali privi di partita IVA, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti. La società deduceva violazione di principi dell'ordinamento UE e costituzionale (artt. 10 e 113 TFUE, norme della Direttiva 2006/112/CE, Cost., e art. 117 Cost.) e mancata disapplicazione della norma nazionale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritirato dalla ricorrente mediante formale rinuncia, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018). La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia rituale intervenuta prima dell'udienza, ha compensato le spese di lite e ha escluso l'applicabilità dell'obbligo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (versamento supplementare per parte impugnante non vittoriosa). Non si è pronunciata nel merito delle questioni sollevate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109
previsione di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA e indetraibilità dell'IVA versata su detti acquisti
La Commissione regionale aveva ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione, osservando che l'imprenditore acquirente può trasferire l'onere dell'imposta sul consumatore finale mediante aumento del prezzo.
Direttiva 2006/112/CE (sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), riferimenti invocati
1 paragrafo 2, comma 2; 2 paragrafo 1, lett. a) (come richiamati dalle parti)
Le censure invocavano violazioni dei principi di neutralità e parità di trattamento stabiliti dalla direttiva. La CTR ha ritenuto che la disposizione nazionale non contrasti con tali principi perché l'IVA può essere trasferita sul consumatore finale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 10 e 113
art. 113 TFUE (armonizzazione delle imposte indirette) e art. 10 TFUE (obblighi generali degli Stati membri)
Gli artt. sono stati richiamati dalla ricorrente per sostenere il constraint europeo sulle legislazioni nazionali in materia di IVA; tuttavia la questione non è stata decisa dalla Corte di cassazione per estinzione del giudizio.
Costituzione italiana, art. 117, comma 1
richiamato nel ricorso per il principio di subordinazione della normativa nazionale ai vincoli dell'ordinamento comunitario
La ricorrente sosteneva la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nazionale in rapporto al diritto UE; la Corte non si è pronunciata sul merito.
D.L. 14 settembre 2018, n. 119, conv. L. 17 ottobre 2018, n. 136 (definizione agevolata/"rottamazione")
menzionata come titolo della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito
L'adesione alla definizione agevolata ha determinato la rinuncia al ricorso e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
disciplina dell'obbligo, per la parte impugnante non vittoriosa, di versare una somma aggiuntiva
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale obbligo in ragione della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di ricorso per cassazione)
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 (richiamati nei motivi di ricorso)
I motivi denunciavano violazioni di diritto e vizi di interpretazione; la vicenda è però stata estinta prima della decisione di merito.
Massime di principio
- Se il contribuente accetta una definizione agevolata o altra transazione che realizza compiutamente il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, la rinuncia al giudizio (se rituale e tempestiva) estingue il processo e impedisce la pronuncia di merito.
- La rinuncia rituale al giudizio deve essere formalmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte; se avviene prima dell'udienza produce l'estinzione del procedimento.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese di lite possono essere compensate e non si applicano gli oneri supplementari previsti per la parte impugnante non vittoriosa (es. art. 13 DPR 115/2002, comma 1‑quater).
- Le censure basate su presunte violazioni del diritto UE e dei principi di neutralità e parità di trattamento devono essere concretamente dimostrate: la possibilità per l'acquirente di trasferire l'IVA sul consumatore finale è un elemento che i giudici nazionali possono ritenere rilevante per la compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE.
- Prima di proporre ricorso è opportuno valutare l'effettiva convenienza economica e processuale rispetto a soluzioni deflattive (rottamazioni, definizioni), perché l'adesione a tali misure comporta spesso la rinuncia ai rimedi giudiziari.
- Se si contesta la legittimità di una norma nazionale per incompatibilità con il diritto dell'Unione, è fondamentale far emergere nel procedimento di merito la questione pregiudiziale e, se necessario, chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE; una rinuncia interrompe tale percorso.
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