Sentenza n. 1046/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio Comunale del 30.12.2021 n. 62 pubblicata mediante inserimento nel sito informatico www.comune.lerici.sp.it – Sezione Albo Pretorio il 26-01-2022, avente ad oggetto “aggiornamento al PUC vigente – valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 43, co. 6 L.R. 36/97 e smi”; della deliberazione del Consiglio Comunale del 17.1.2022 n. 3 pubblicata mediante inserimento nel sito informatico www.comune.lerici.sp.it – SezioneAlboPretorio – il 05-02-2022 avente ad oggetto “approvazione aggiornamento al PUC ex art. 43 L.R. 36/97 e smi-approvazione disciplina per l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio urbanistico edilizio esistente”; di tutti gli atti presupposti, tra i quali la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30/9/2021 di adozione di aggiornamento del PUC vigente a sensi dell'art. 43 L.R. 36/1997 e rispettivi atti allegati, nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o conseguente Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 20/9/2023: della valutazione preventiva resa dal Comune di Lerici, in relazione alla richiesta ex art. 35, comma 3, L.R. Liguria 16/2008 resa con pec Prot. PEC N.17505 del 29-05-2023 - Risposta negativa ad ammissibilità di intervento di localizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere consiliari di adozione e approvazione dell'aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 l.r. 36/1997, nonché diniego della valutazione preventiva sull'ammissibilità di un intervento di delocalizzazione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un deposito e di terreni nel Comune di Lerici, contestava l'aggiornamento del PUC diretto a recepire la l.r. 49/2009. Sosteneva che il deposito avrebbe dovuto essere incluso nel patrimonio edilizio collocato in aree a rischio idraulico o geomorfologico elevato o molto elevato e che, ai fini della relativa individuazione, il Comune avrebbe dovuto utilizzare correttamente le risultanze del Piano di Bacino, anziché la sola carta del rischio geomorfologico. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 7 e 7-bis l.r. 49/2009, violazione della l.r. 32/2012, degli artt. 43 e 44 l.r. 36/1997, dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Contestava inoltre le limitazioni introdotte dal PUC alla delocalizzazione, ritenendole incompatibili con la l.r. 49/2009. Con motivi aggiunti impugnava la risposta negativa del Comune alla richiesta di valutazione preventiva ex art. 35, comma 3, l.r. Liguria 16/2008, deducendo autonomamente difetto di motivazione e violazione della disposizione regionale, nonché illegittimità derivata dall'illegittimità degli atti urbanistici impugnati con il ricorso principale.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di utilità concreta dell'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il PUC si limitava a ricognire le aree a rischio geomorfologico elevato o molto elevato già individuate dal Piano di Bacino Ambito 20; poiché l'area della ricorrente non era inclusa in tale Piano di Bacino, l'annullamento dell'aggiornamento del PUC non avrebbe potuto condurre alla classificazione dell'immobile come edificio esposto al rischio rilevante ai sensi della l.r. 49/2009. Sarebbe stata quindi necessaria l'impugnazione del Piano di Bacino, non impugnato. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il Comune aveva trasmesso, oltre alla PEC contenente la risposta negativa, un provvedimento recante la motivazione del diniego: la proposta di delocalizzazione superava la distanza massima di 200 metri prevista dall'art. 24 delle Norme generali del PUC e, inoltre, l'immobile non rientrava in una categoria che consentisse la delocalizzazione e l'area di destinazione non era idonea alla ricostruzione. Il primo motivo aggiunto, relativo al difetto di motivazione, è stato pertanto respinto. È stata respinta anche la censura di illegittimità derivata, perché, in assenza di impugnazione del Piano di Bacino, mancava comunque la precondizione per qualificare l'area come zona a rischio geomorfologico elevato o molto elevato. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 43 l.r. Liguria 36/1997
Disciplina il procedimento utilizzato dal Comune per l'aggiornamento del PUC.
artt. 1, 2, 6, 7 e 7-bis l.r. Liguria 49/2009
Individua gli interventi di riqualificazione e delocalizzazione riferibili agli edifici esposti a rischio idraulico o idrogeologico, secondo le condizioni richiamate dalla normativa urbanistica e dai piani di bacino.
art. 35, comma 3, l.r. Liguria 16/2008
Prevede la richiesta di valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento edilizio e l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo di motivazione, ma la censura è stata respinta perché il Comune aveva trasmesso un provvedimento recante le ragioni del diniego.
art. 24 delle Norme generali del PUC di Lerici
La delocalizzazione in altro sito può essere assentita soltanto nei casi previsti dalla disciplina del PUC; i lotti di ricostruzione devono essere ricompresi entro un raggio di m 200 dal sedime dell'edificio esistente.
La disposizione è stata ritenuta ostativa alla proposta concreta, poiché la delocalizzazione richiesta superava la distanza massima di 200 metri e non ricorrevano le condizioni di assentibilità previste.
Piano di Bacino Ambito 20
Costituisce il piano presupposto che individua le aree a rischio geomorfologico elevato o molto elevato; poiché l'area della ricorrente non vi era inclusa, l'aggiornamento del PUC non avrebbe potuto utilmente modificarne la qualificazione.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro una disciplina urbanistica meramente ricognitiva, quando l'utilità perseguita dal ricorrente presuppone la modifica di un piano sovraordinato o presupposto non impugnato e l'annullamento dell'atto impugnato non potrebbe quindi produrre il risultato sostanziale richiesto.
- Quando la disciplina regionale collega l'ammissibilità di interventi di riqualificazione o delocalizzazione edilizia alla classificazione di un'area contenuta nei vigenti piani di bacino, l'annullamento dell'atto comunale di recepimento o ricognizione non è utile se il piano di bacino non è stato impugnato e continua a escludere l'area dalla classificazione rilevante.
- Il difetto di motivazione non sussiste quando, anche se la comunicazione iniziale contiene una risposta negativa sintetica, l'amministrazione abbia reso disponibile un provvedimento che esplicita le condizioni normative e fattuali ostative all'intervento richiesto.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto che contiene la classificazione necessaria per l'applicazione di una disciplina urbanistica impedisce di far valere utilmente l'illegittimità derivata dell'atto successivo di recepimento o applicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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