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Parere

Parere n. 1530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal prof. Dino Pedreschi mei confronti del Ministero dell’università e della ricerca e nei confronti del prof. Claudio Faccenna e dell’Università degli Studi Roma Tre, dando notificazione anche all’Università di Pisa, per l’annullamento: - del Decreto Direttoriale n. 92 del 26 gennaio 2024 del Ministero dell’università e della ricerca di di rettifica della graduatoria finale Macrosettore PE – Physical Sciences and engineering - Schema di finanziamento Advanced Grant, relativo alla procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (Bando Fis 2021) indetta con Decreto Direttoriale prot. n. 2281/2021, nella parte in cui viene esclusa dal finanziamento la sua proposta progettuale; - delle Tabelle A “Graduatoria finale”, B “Progetti finanziati” e C “Progetti non finanziati” inerenti al Macrosettore PE – Physical Sciences and engineering - Schema di finanziamento Advanced Grant allegate al predetto Decreto Direttoriale n. 92/2024, nella parte in cui viene esclusa dal finanziamento la sua proposta progettuale; - del Decreto Direttoriale n. 163 del 12 febbraio 2024 del Ministero dell’università e della ricerca di ammissione al finanziamento delle proposte progettuali per il Macrosettore PE – Physical Sciences and engineering - Schema di finanziamento Advanced Grant, relativo alla procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (Bando Fis 2021) indetta con Decreto Direttoriale prot. n. 2281/2021, nella parte in cui viene esclusa dal finanziamento la sua proposta progettuale; - dell’Allegato A – “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento” – Macrosettore PE Advanced Grant, al predetto Decreto Direttoriale n. 163/2024 che costituisce parte integrante ed essenziale del D.D. n. 163/2024; - dei verbali del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), concernenti le operazioni di valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati, dal Prof. Faccenna e dal Prof. Pedreschi, relativi a ciascuna fase di valutazione, ivi compresa l’intervista e la rideterminazione dei punteggi operata a seguito della segnalazione presentata dal Prof. Faccenna; nonché - della delibera n. 1/2023 del Presidente del CNVR, prot. 19063 del 5.10.2023, nella parte in cui ha deliberato di nominare tre revisori anonimi con il compito di “attribuire i punteggi per ciascun criterio di valutazione indicato nell’Avviso base dell’apposita scheda di valutazione fornita dall’Amministrazione che avrà cura di garantirne l’anonimato”; - della proposta del Presidente del CNVR (non conosciuta e di data incognita) di esprimersi sulla nomina dei tre nuovi esperti per riesaminare la proposta del Prof. Faccenna; - del verbale del CNVR del 29 settembre 2023 (non conosciuto) mediante il quale detto organo si è espresso a favore della nomina dei tre nuovi esperti per riesaminare la proposta del Prof. Faccenna; - del verbale n. 56 del 31 ottobre 2023 di ratifica della delibera 1/2023 del Presidente del CNVR; - del verbale n. 58 dell’11 dicembre 2023 del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), contenente la rideterminazione del punteggio del Progetto del Prof. Claudio Faccenna; - delle schede di valutazione dei valutatori anonimi dalle quali i membri del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) hanno “preso atto” nel verbale n. 58 dell’11 gennaio 2023 che “la media di valutazione complessiva parte C è pari a 24 (in precedenza il punteggio totale risultava paria 23). – la media della valutazione parte C sommata al punteggio della parte B (i.e totale 18) e al punteggio dell’intervista (ie. Totale 8,5), restituisce un punteggio complessivo di 50,5 (in precedenza il punteggio totale del progetto risultava pari a 49,5)”; - ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti direttoriali e degli atti di rivalutazione che hanno modificato la graduatoria del Fondo Italiano per la Scienza, escludendo dal finanziamento il progetto del ricorrente.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, il cui progetto di ricerca era stato inizialmente collocato tra quelli finanziabili, ha contestato la legittimità della successiva rivalutazione del progetto di un altro candidato, disposta in autotutela dall'Amministrazione dopo le contestazioni di quest'ultimo. La rivalutazione, affidata a tre nuovi revisori anonimi, ha determinato l'incremento del punteggio del progetto del controinteressato e lo spostamento del progetto del ricorrente al primo posto tra quelli non finanziabili. Sono stati dedotti, tra gli altri, la carenza dei presupposti dell'autotutela, l'illegittima nomina dei nuovi revisori, la violazione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, par condicio e ragionevolezza, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell'art. 21-nonies e degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, nonché l'illegittimità derivata dei decreti di rettifica e ammissione al finanziamento. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato la questione della legittimazione del ricorrente e dell'eventuale incidenza, sul ricorso straordinario, di un distinto ricorso giurisdizionale proposto dall'Università di Pisa.

Il parere

Il parere è favorevole al ricorrente e dispone l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati. La Sezione ha ritenuto irrilevante il distinto ricorso proposto dall'Università di Pisa, poiché la posizione del professore ricorrente è autonoma e non opera alcuna alternatività tra i due rimedi. Ha riconosciuto in astratto il potere dell'Amministrazione di esercitare l'autotutela e di rinnovare anche parzialmente una valutazione, pur in assenza di un'espressa previsione del bando, ma ha qualificato l'intervento come vera rinnovazione della valutazione e non come mera rettifica della graduatoria. L'esercizio concreto del potere è stato ritenuto illegittimo perché l'Amministrazione ha proceduto alla nomina di nuovi revisori sulla base della sola contestazione del controinteressato, senza una previa istruttoria sulla fondatezza, effettività e rilevanza dei vizi denunciati, senza spiegare perché non fossero possibili chiarimenti o un riesame da parte dei revisori originari e senza motivare la scelta dei nuovi valutatori. La Sezione ha inoltre ritenuto violato l'art. 7 della l. 241/1990, poiché il ricorrente, già utilmente collocato tra i progetti finanziabili, avrebbe dovuto essere informato dell'avvio del riesame e posto in condizione di rappresentare osservazioni sulla fondatezza delle contestazioni e sulle conseguenze potenzialmente lesive della propria posizione. Tali censure sono state ritenute assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze, compresa quella relativa alla sostituzione di tutti i revisori e alle modalità della nuova valutazione.

Osservazioni

Autotutela e rinnovazione della valutazione

L'assenza nel bando di una previsione espressa sulla rinnovazione della valutazione non esclude il potere dell'Amministrazione di intervenire in autotutela, fondato sui principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Tuttavia, la rivalutazione della proposta del controinteressato da parte di tre nuovi revisori ha costituito una vera rinnovazione del giudizio e ha prodotto una nuova graduatoria, non una semplice rettifica materiale.

Nomina dei nuovi revisori e difetto di istruttoria

La nomina dei nuovi revisori è illegittima perché non è stata preceduta da un'effettiva verifica della fondatezza e della rilevanza delle contestazioni del controinteressato. La mera presentazione di contestazioni, anche articolate, non può automaticamente giustificare l'autotutela. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare anche l'eventuale possibilità o utilità di chiedere chiarimenti ai revisori originari e motivare la scelta dei nuovi valutatori.

Motivazione della scelta dei revisori

Non sono state indicate le ragioni dei presunti vizi della prima valutazione né quelle della sostituzione dei revisori. La scelta di individuare valutatori maggiormente affini ai contenuti della proposta è risultata non adeguatamente motivata e potenzialmente contraddittoria rispetto all'esigenza di obiettività e imparzialità della selezione.

Partecipazione procedimentale del candidato già finanziabile

Il ricorrente, la cui proposta era stata utilmente collocata nella graduatoria e risultava destinataria del finanziamento, avrebbe dovuto ricevere comunicazione dell'intenzione di riesaminare la proposta del controinteressato. La partecipazione avrebbe consentito di formulare osservazioni sulla fondatezza delle contestazioni e sulle conseguenze del riesame per la propria posizione. La sua omissione ha violato l'art. 7 della l. 241/1990.

Assorbimento delle ulteriori censure

La fondatezza delle censure relative alla carenza istruttoria nella nomina dei nuovi revisori e alla violazione delle garanzie partecipative è stata ritenuta assorbente delle altre doglianze, compresa quella sulla sostituzione di tutti e tre i revisori e sulle modalità della rinnovazione della valutazione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I principi di legalità, imparzialità e buon andamento fondano il potere dell'Amministrazione di intervenire in autotutela, ma impongono un'istruttoria effettiva, una motivazione adeguata e la considerazione delle posizioni private incise.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'esigenza che l'esercizio dell'autotutela rispetti legalità, imparzialità e buon andamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivare l'intervento di riesame, la sussistenza dei vizi originari e la scelta delle modalità di rinnovazione della valutazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Imponeva di informare il candidato già collocato tra i progetti finanziabili dell'avvio del riesame potenzialmente lesivo della sua posizione e di consentirgli di partecipare al procedimento.

  • art. 8 l. 241/1990

    È richiamato insieme all'art. 7 per le garanzie partecipative ritenute violate.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio richiede la verifica dell'illegittimità originaria, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale e la considerazione degli interessi dei soggetti che hanno tratto utilità dall'atto; la relativa valutazione deve risultare dall'istruttoria e dalla motivazione.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.

  • art. 7 del bando FIS 2021

    È richiamato dal ricorrente, ma la Sezione ha ritenuto che l'assenza di un'espressa previsione sulla rinnovazione della valutazione non impedisse, in astratto, l'esercizio dell'autotutela.

  • art. 5 del d.m. n. 841/2021

    È richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate; il parere non ne esplicita un'interpretazione autonoma distinta.

Massime di principio

  • L'assenza, nel bando o nella disciplina della procedura comparativa, di una previsione espressa sulla rinnovazione della valutazione non esclude in astratto il potere dell'Amministrazione di intervenire in autotutela per eliminare atti illegittimi, purché siano rispettati i presupposti e le garanzie proprie dell'annullamento d'ufficio.
  • La semplice contestazione, anche puntuale e articolata, della valutazione amministrativa da parte di un concorrente non impone né giustifica automaticamente il riesame: l'Amministrazione deve prima accertare, con adeguata istruttoria e motivazione, l'effettività, la fondatezza e la rilevanza dei vizi denunciati.
  • La rinnovazione, anche parziale, della valutazione di una proposta progettuale da parte di nuovi revisori, quando incide sulla posizione degli altri concorrenti e determina una nuova graduatoria, costituisce un nuovo giudizio amministrativo e non una mera rettifica materiale.
  • Nell'esercizio dell'autotutela l'Amministrazione deve considerare le posizioni di vantaggio maturate dai privati sulla base dell'atto originario e motivare le ragioni dell'intervento, delle modalità prescelte e dell'eventuale sacrificio imposto a tali posizioni.
  • Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e potenzialmente leso dal riesame della posizione di un altro concorrente deve essere informato dell'avvio del procedimento e posto in condizione di partecipare, formulando osservazioni sulla fondatezza delle contestazioni e sulle conseguenze dell'intervento.
  • La scelta di sostituire i valutatori originari con nuovi revisori deve essere sorretta da una motivazione concreta e da un'istruttoria che rendano comprensibili sia i presunti vizi della prima valutazione sia le ragioni della nuova composizione dell'organismo valutatore.

Rivalutazione di un progetto di ricerca e annullamento della nuova graduatoria

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un professore universitario contro il Ministero dell'università e della ricerca, relativo alla procedura competitiva del Fondo Italiano per la Scienza, bando 2021, Macrosettore PE – Physical Sciences and engineering, schema Advanced Grant.

Premesse e svolgimento della procedura

Il progetto del ricorrente aveva superato le fasi previste dalla procedura e aveva ottenuto un punteggio complessivo di 50,2 punti. La graduatoria iniziale lo aveva collocato tra i progetti finanziabili, sia pure in ultima posizione utile.

Un altro candidato, il cui progetto era stato collocato tra quelli non finanziati con 49,5 punti, aveva contestato il punteggio ricevuto nella seconda fase, sostenendo l'esistenza di illogicità e incongruenze nelle valutazioni dei revisori anonimi. L'Amministrazione aveva accolto la richiesta di riesame e sottoposto la proposta a tre nuovi revisori.

La nuova valutazione aveva incrementato il punteggio del progetto del controinteressato a 50,5 punti, collocandolo tra i progetti finanziabili. Di conseguenza, il progetto del ricorrente era stato spostato al primo posto dei progetti non finanziabili. Gli atti impugnati comprendevano i decreti di rettifica e di ammissione al finanziamento, le graduatorie, i verbali del CNVR, la nomina dei nuovi revisori e le relative schede di valutazione.

Legittimazione e rapporto con il ricorso giurisdizionale

La Sezione ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente. Il precedente ricorso proposto dall'Università di Pisa davanti al TAR Lazio, definito per carenza di interesse, non incideva sull'ammissibilità del ricorso straordinario, poiché la posizione del professore era autonoma e indipendente da quella dell'Università. Non sussisteva quindi alcun rapporto di alternatività tra i due rimedi.

Potere di autotutela e natura dell'intervento

Secondo il parere, l'assenza nel bando di una previsione espressa sulla rinnovazione, totale o parziale, della valutazione non impedisce all'Amministrazione di esercitare il potere di autotutela per eliminare atti illegittimi. Tale potere trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'istanza del privato ha tuttavia una funzione meramente sollecitatoria e non vincola l'Amministrazione a provvedere. Se l'Amministrazione decide di esercitare l'autotutela, deve verificare l'illegittimità originaria dell'atto, accertare l'esistenza di un interesse pubblico all'intervento e considerare le posizioni dei soggetti che abbiano tratto utilità dall'atto originario.

La Sezione ha escluso che l'intervento potesse essere qualificato come semplice rettifica. La sottoposizione della proposta del controinteressato a un nuovo giudizio da parte di tre revisori diversi ha costituito una vera rinnovazione della valutazione, conclusasi con una nuova graduatoria. Il nomen juris utilizzato dall'Amministrazione non è stato ritenuto decisivo.

Difetto di istruttoria nella nomina dei nuovi revisori

La censura principale è stata ritenuta fondata. Né il decreto finale né il primo atto di avvio della revisione contenevano una verifica concreta della fondatezza e della rilevanza delle contestazioni formulate dal controinteressato.

L'Amministrazione aveva considerato la mera presentazione delle contestazioni come sufficiente a giustificare il riesame. Secondo la Sezione, tale impostazione è incompatibile con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Prima di sostituire i valutatori, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria diretta a stabilire se i rilievi fossero effettivamente fondati e tali da rendere necessaria la rinnovazione.

In particolare, non è stata adeguatamente valutata l'eventuale possibilità di chiedere chiarimenti o un riesame ai revisori originari. L'affermazione secondo cui tale soluzione sarebbe stata inutile è stata giudicata apodittica e non motivata, oltre a non risultare né dall'atto di nomina dei nuovi revisori né dal provvedimento di approvazione della nuova graduatoria.

È risultata inoltre non comprensibile la scelta dei nuovi revisori, soprattutto perché l'Amministrazione aveva fatto riferimento alla loro maggiore affinità con i contenuti della proposta. Tale criterio, in assenza di un'adeguata spiegazione, rischiava di rendere la selezione non obiettiva e non imparziale.

Violazione della partecipazione procedimentale

La Sezione ha ritenuto meritevole di accoglimento anche la censura relativa all'art. 7 della l. 241/1990. Il ricorrente era già utilmente collocato in graduatoria e figurava tra i destinatari del finanziamento. La decisione di riesaminare la proposta di un altro candidato era astrattamente idonea a modificare la graduatoria e a incidere direttamente sulla sua posizione.

Il ricorrente avrebbe dovuto essere informato dell'avvio del procedimento. La partecipazione non serviva necessariamente a contestare la valutazione del proprio progetto, ma a consentirgli di formulare osservazioni sulla fondatezza delle censure del controinteressato e sulle conseguenze che il riesame avrebbe potuto produrre sulla sua posizione.

La partecipazione procedimentale è stata considerata lo strumento attraverso cui l'Amministrazione avrebbe potuto acquisire elementi utili per decidere legittimamente sull'autotutela. Nel caso concreto essa era mancata e non risultavano elementi idonei a dimostrarne l'inutilità.

Esito

Le censure relative al difetto di istruttoria nella nomina dei nuovi revisori e alla violazione delle garanzie partecipative sono state ritenute assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze. La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse accolto e che gli atti impugnati fossero annullati.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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