Sentenza n. 103/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Verbale di scrutinio differito (CdC n. 8 del 04.07.2025) nella parte in cui delibera la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva per l’a.s. 2025/2026; 2. del Verbale di scrutinio finale (CdC n. 6 del 09.06.2025) nella parte in cui dispone la sospensione del giudizio per le materie di Matematica e Topografia e definisce modalità e tempi di recupero; 3. del Verbale della prova di recupero di Matematica e Complementi del 01.07.2025 e relativi atti di valutazione; 4. del Verbale della prova di recupero di Topografia del 02.07.2025 e relativi atti di valutazione; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di scrutinio e prove di recupero relativi alla sospensione del giudizio e alla successiva non ammissione dello studente alla classe IV CAT per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
I genitori dello studente hanno impugnato gli atti scolastici con cui era stata dapprima disposta la sospensione del giudizio nelle materie di Matematica e Topografia, con definizione delle modalità e dei tempi di recupero, e successivamente deliberata la non ammissione alla classe successiva all'esito delle prove di recupero. Il ricorso riguardava anche i verbali e gli atti di valutazione delle prove di recupero di Matematica e Complementi e di Topografia, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. I ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia con dichiarazione notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata in giudizio. Il Ministero non si è opposto alla rinuncia e, in udienza, ha prestato assenso alla compensazione delle spese. Il Collegio ha quindi ritenuto rispettate le modalità previste dall'art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese di lite. In precedenza, la domanda cautelare era stata respinta, ma tale fase non costituisce l'esito della domanda principale definita dalla sentenza.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando è formalizzata nelle modalità prescritte e le parti che hanno interesse alla prosecuzione non vi si oppongono.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa, insieme all'art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è rituale quando è sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
- Quando la rinuncia al ricorso è stata ritualmente formalizzata e le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del processo.
- In presenza di una rinuncia accettata dalla parte resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate, ove il giudice ritenga sussistenti i presupposti e vi sia concorde richiesta delle parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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