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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24176/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, formulato contro una sentenza di patteggiamento, perché fondato su doglianze in tema di motivazione sulla pena non deducibili nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava una sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a un reato pluriaggravato di furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte ha però rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non rientrava in tali casi, è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi estranee al sindacato di legittimità le censure sulla mera motivazione della determinazione della pena, se non integrano illegalità della pena.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento deduce vizi non compresi nel catalogo legale dei motivi ammissibili, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esame nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni oggettive di non deducibilità dei motivi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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