Cassazione Penale, Sentenza n. 17706/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per due rapine, deducendo vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio. In particolare, censura un errore materiale sull'entità della pena, chiede la qualificazione come tentativo di un episodio del 09/03/2019, contesta l'entità dell'aumento di pena per continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., e il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; infine contesta la determinazione della pena base.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile: motivi in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581 co.1 e 591 co.1 lett. c) c.p.p., taluni argomenti essendo per la prima volta introdotti in cassazione. L'errore materiale indicato sulla motivazione è stato ritenuto privo di rilevanza giuridica poiché il dispositivo conferma inequivocabilmente la pena irrogata dal Tribunale. Per l'introduzione ex novo di doglianze (es. qualificazione come tentativo, diniego attenuante, aumento per continuazione) il ricorso è inammissibile. Per l'inammissibilità totale la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la proposizione del ricorso abbia determinato l'inammissibilità per colpa.
Norme richiamate
art. 581, comma 1 c.p.p.
Presupposto di specificità dei motivi di ricorso per la Corte di cassazione: i motivi generici e non specifici sono inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Indica le forme e i limiti dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi o non specifici secondo questa norma.
art. 81, comma secondo c.p.
Norma sulla continuazione; la Corte ha ritenuto non apprezzabile il motivo che contestava l'entità dell'aumento per continuazione sollevato per la prima volta in cassazione.
art. 62, comma primo, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante prevista dalla norma: il diniego è stato impugnato ma il motivo è inammissibile perché introdotto ex novo in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e all'adozione di sanzioni pecuniarie quando il ricorso risulti inammissibile per colpa; la Corte ha quantificato una sanzione di euro 3.000 per colpa significativa della ricorrente.
Corte cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata in ordine alla possibilità di sanzionare la parte che con colpa determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione richiede motivi specifici e coerenti con i limiti del ricorso; questioni introdotte per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili.
- Un errore materiale nella motivazione può essere irrilevante se il dispositivo manifesta inequivocabilmente la volontà del giudice e conferma la pena: è necessario valutare il contenuto del dispositivo, non solo la motivazione.
- Per contestare aumenti di pena per continuazione o il diniego di circostanze attenuanti occorre aver sollevato e motivato queste questioni nei gradi precedenti; altrimenti la cassazione le potrà dichiarare inammissibili.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o che determina l'inammissibilità per colpa può comportare la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio di sanzioni prima di depositare ricorsi non adeguatamente fondati.
- In preparare il ricorso per cassazione è essenziale verificare che tutti i profili di doglianza siano stati tempestivamente dedotti nei gradi precedenti e che i motivi rispettino i requisiti di specificità imposti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
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