Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra reati oggetto di sette sentenze irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Il Procuratore ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione: il nuovo calcolo della pena (anni 14 e multa di €10.000) risultava in palese contrasto, molto più favorevole, rispetto alla precedente determinazione (anni 24 e mesi 6 e multa €12.000) operata limitando la continuazione a quattro sentenze; inoltre il GIP non avrebbe correttamente individuato il reato più grave (pare avesse scelto in base alla pena edittale astratta anziché alla pena concretamente inflitta) e non avrebbe spiegato la determinazione degli aumenti né indicato le pene attribuite ai singoli reati, omettendo di considerare alcune sentenze richiamate.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che l'ordinanza fosse viziata per carenza di motivazione e per errore nella individuazione del reato più grave e nel computo degli aumenti. È stato richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione (art. 187 disp. att. c.p.p. e giurisprudenza), e doveva indicare la pena effettivamente irrogata per il capo ritenuto più grave e motivare il calcolo degli aumenti e l'inclusione di tutte le sentenze. L'ordinanza è stata annullata e il provvedimento è stato rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - Ufficio GIP - in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, deve individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione (non sulla pena edittale astratta).
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Rv. 261088
Conferma il principio che il riferimento per l'individuazione del reato più grave è la pena concretamente inflitta dal giudice di merito; il giudice dell'esecuzione deve indicare e confrontare le pene effettive per giustificare la scelta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato "più grave" sulla base della pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, non sulla sola pena edittale in astratto.
- Nell'applicare la continuazione tra sentenze irrevocabili occorre indicare espressamente la pena irrogata per il capo ritenuto più grave e confrontarla con le altre per rendere intelligibile la scelta.
- La determinazione degli aumenti per continuazione richiede motivazione puntuale: il giudice deve spiegare i criteri di calcolo e considerare tutte le sentenze richiamate, evitando omissioni.
- Errori aritmetici o sproporzioni rispetto a risultanze precedenti possono integrare vizio di legge e giustificano l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
- Il Procuratore può impugnare le ordinanze del giudice dell'esecuzione per vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quando la ricostruzione del cumulo/continuazione non sia documentata e motivata.
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