Cassazione Civile, Ordinanza n. 05708/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di risarcimento del danno per occupazione abusiva di una porzione di un appartamento. In appello la domanda è stata accolta e l'occupante è stato condannato al risarcimento in favore del proprietario, ritenuto legittimato a far valere il danno nonostante il complesso passaggio di diritti reali sull'immobile, dapprima come nudo proprietario e poi come pieno proprietario a seguito del trasferimento dell'usufrutto già spettante alla madre, con cessione anche delle ragioni di credito connesse all'usufrutto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse attribuito valore presuntivo a circostanze prive di capacità rappresentativa della volontà del proprietario di mettere a frutto l'immobile e dunque della sussistenza del danno; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la legittimazione al risarcimento non potesse decorrere prima dell'acquisto della piena proprietà e che, in ogni caso, non fosse provato un credito risarcitorio ceduto dalla madre; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente sull'entità del danno liquidato, lamentando anche l'omessa considerazione delle critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e manifestamente infondato il terzo. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione estranea al giudizio di legittimità. In particolare, quanto al primo motivo, ha affermato che si trattava di contestazione della ricostruzione del fatto e del ragionamento presuntivo del giudice di merito, non di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; quanto al secondo, ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la corte territoriale aveva preso in considerazione le circostanze dedotte e che la doglianza tendeva solo a sollecitare un riesame del merito, nonché ha ribadito i limiti della denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c.; quanto al terzo, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, comprensibile e coerente, e che la censura sulla consulenza tecnica non era specifica né idonea a mostrare la decisività degli elementi asseritamente trascurati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono rimaste nel perimetro della valutazione di merito; la critica che contesta la capacità rappresentativa degli indizi riguarda la ricostruzione del fatto e non la falsa applicazione della norma, salvo che si denunci un errore nella sussunzione di un fatto incontroverso.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è denunciabile, invece, il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una carenza assoluta o una motivazione solo apparente, incomprensibile o intrinsecamente irriducibile; non basta contestare l'insufficienza della motivazione rispetto alle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non rileva l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è mancante solo se assente del tutto o se redatta in modo da non consentire di individuare la ratio decidendi per contraddittorietà o incomprensibilità.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale accelerata prevista per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una dedotta violazione di legge: la critica resta di merito se mira a sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli documenti, argomentazioni o risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso il criterio del libero convincimento imposto dalla legge; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia male apprezzato le prove.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece la motivazione è lineare, comprensibile e coerente, non è sindacabile in cassazione per mera insufficienza o per diversa valutazione delle prove.
- Chi contesta in cassazione una consulenza tecnica d'ufficio deve indicare in modo specifico le critiche, le risultanze trascurate e la loro decisività: una doglianza generica o meramente assertiva è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05703/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05704/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →