Sentenza del 13/04/2016 n. 7205 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2007. Saba Italia contestava il mancato riconoscimento dell'agevolazione relativa al cosiddetto cuneo fiscale, sostenendo che il beneficio spettasse anche ai concessionari di parcheggi pubblici, in modo analogo ai titolari di appalti. In via preliminare, però, la società ha dedotto la nullità del giudizio d'appello perché l'impugnazione era stata notificata soltanto a Saba Italia e non alle Regioni che erano state parti del giudizio di primo grado. Ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello e, in subordine, chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario sostanziale con le Regioni, la loro partecipazione al giudizio di primo grado avesse determinato un litisconsorzio processuale. Pertanto, il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La mancata integrazione ha comportato la nullità del procedimento d'appello e della relativa sentenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14, 36, 49 e 53
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, le parti del processo tributario, il contenuto della sentenza e le regole dell'impugnazione. Nel caso concreto sono state richiamate in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio e alla validità del giudizio d'appello.
Codice di procedura civile, art. 331
Quando la causa è inscindibile o sussiste un litisconsorzio processuale, l'impugnazione deve essere notificata a tutte le parti; se alcune sono state pretermesse, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. La mancata integrazione determina la nullità del giudizio d'impugnazione e della sentenza.
Codice di procedura civile, artt. 112, 332 e 331
Le norme sono state richiamate dalla ricorrente in relazione all'obbligo di pronunciare sulle domande e alle modalità di partecipazione delle parti nel giudizio di impugnazione. La Corte ha fondato la decisione principalmente sull'art. 331 c.p.c.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11
La disposizione riguarda la determinazione della base imponibile IRAP e le deduzioni collegate al costo del lavoro, comprese quelle riconducibili al cosiddetto cuneo fiscale. La Corte non ha esaminato nel merito la spettanza dell'agevolazione, poiché la decisione è stata definita per un vizio processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il ricorso di primo grado è stato notificato a più parti e queste sono rimaste formalmente coinvolte nel processo, l'impugnazione deve rispettare la struttura soggettiva del giudizio originario.
- Anche quando non esiste un litisconsorzio necessario sostanziale, può sussistere un litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause ai fini dell'impugnazione.
- Se una parte del giudizio di primo grado non viene destinataria dell'appello, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; non può decidere validamente senza tale adempimento.
- La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento d'appello e della sentenza, vizio rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Le questioni sulla regolare costituzione del contraddittorio hanno carattere preliminare e devono essere esaminate prima delle questioni sostanziali, come la spettanza di un'agevolazione fiscale.
- Quando la sentenza viene cassata per un vizio processuale, la Corte di cassazione può rinviare la causa al giudice di merito senza decidere il merito della pretesa fiscale.
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