Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione forzata mobiliare promossa per la riscossione di crediti. La società esecutata e una persona fisica collegata alla compagine sociale hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché, nonostante un provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso dal giudice dell’esecuzione il 23/6/2016, l’istituto incaricato della vendita dei beni pignorati avrebbe ugualmente proceduto all’alienazione il 24/6/2016. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d’appello ha confermato, rilevando che la sospensione era stata comunicata/portata a conoscenza della controparte solo il 4/7/2016, quindi dopo la vendita, e che non poteva imputarsi responsabilità all’agente della riscossione né al soggetto incaricato delle operazioni di vendita, ignari del provvedimento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali e omesso esame, sostenendo che la sospensione sarebbe stata comunque conoscibile tramite fascicolo dell’esecuzione e che la notifica eseguita presso indirizzo PEC estratto dal registro IPA sarebbe stata invalida; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 515 c.p.c., affermando che i beni pignorati erano indispensabili per l’esercizio della professione e non potevano essere venduti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché difettava di specifiche argomentazioni idonee a censurare la ratio decidendi e perché investiva questioni non decise dalla corte territoriale; il secondo perché diretto contro una valutazione del primo giudice non fatta propria dalla sentenza impugnata, che aveva deciso sulla sola e assorbente mancanza di conoscenza legale della sospensione prima della vendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La ratio della decisione è processuale: i motivi non colpiscono la vera base logico-giuridica della sentenza d’appello, fondata esclusivamente sulla mancata conoscenza, da parte dei convenuti, del provvedimento di sospensione prima della vendita, e contengono censure apodittiche o estranee al decisum.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
la censura per violazione di legge deve indicare puntualmente le norme asseritamente violate e sviluppare argomentazioni specifiche sul contrasto tra la decisione e le norme/regole giurisprudenziali applicabili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il motivo è inammissibile se il fatto dedotto non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata o se la censura non si confronta con l’effettivo fondamento della decisione
art. 342 c.p.c.
non essendo sufficiente ... riportarsi alle difese già svolte in primo grado
l’atto di appello richiede specifiche contestazioni dei punti della decisione impugnata; il semplice rinvio alle difese precedenti non basta
art. 615 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in tema di opposizione all’esecuzione e conoscibilità del provvedimento di sospensione
art. 133 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle comunicazioni dei provvedimenti del giudice
art. 515 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impignorabilità dei beni ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato
art. 534-bis c.p.c.
menzionato solo per escludere che, nel caso concreto, si trattasse di professionista delegato ex art. 534-bis
art. 71 d.P.R. n. 602 del 1973
menzionato per qualificare il soggetto incaricato delle operazioni di vendita come ausiliario dell’agente della riscossione
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche o apodittiche e non indica in modo puntuale le norme violate né spiega come la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse o con la giurisprudenza rilevante.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non costituisce il fondamento della decisione impugnata, ma riguarda questioni estranee o soltanto incidentali rispetto alla ratio decidendi.
- In cassazione non è ammissibile contestare una statuizione del primo giudice che la sentenza d’appello non abbia fatto propria, se la corte di merito ha deciso sulla base di una ratio autonoma e assorbente.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata conoscenza, prima del compimento dell’atto esecutivo, di un provvedimento di sospensione, non può imputarsi responsabilità a chi ha agito in esecuzione della procedura senza essere stato legalmente informato della sospensione.
- L’appello deve confrontarsi specificamente con i punti decisivi della sentenza impugnata; il mero richiamo alle difese già svolte in primo grado non soddisfa l’onere di specificità del gravame.
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