Sentenza n. 550/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione della sentenza del CGARS deducendo un unico motivo ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 106 c.p.a. Ha sostenuto che la sentenza revocanda fosse fondata sull’erronea supposizione che il figlio convivessе con lui alla data del diniego del Questore, il 3 ottobre 2016, mentre dai certificati storici di residenza risultava che il figlio aveva trasferito la residenza presso altro indirizzo il 6 luglio 2016. Secondo il ricorrente, tale errore sarebbe stato decisivo perché la precedente sentenza aveva valorizzato la convivenza come sopravvenienza rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità del richiedente. In via rescissoria ha chiesto il riesame dell’appello e il suo accoglimento.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio richiede cumulativamente: una falsa percezione materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, distinta dall’interpretazione o valutazione giuridica; la non controversia del fatto; e la decisività dell’errore, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata necessariamente diversa. Nel caso concreto, i certificati dimostravano che alla data del diniego il figlio non era più anagraficamente residente con il padre, ma anche che vi era stata una convivenza recente, protrattasi per circa otto mesi e cessata soltanto tre mesi prima del provvedimento. La sentenza revocanda aveva percepito tale cronologia e ne aveva tratto una valutazione giuridica sulla rilevanza della recente convivenza e della sua cessazione, non una falsa percezione materiale degli atti. Inoltre, la questione della convivenza era stata ampiamente controversa e discussa in tutti i gradi di giudizio, sicché non poteva costituire errore revocatorio. Infine, l’asserito errore non era decisivo, poiché il diniego e le pronunce precedenti si fondavano su plurime autonome ragioni: la condanna personale del richiedente per falsità ideologica, i gravi precedenti e le misure di prevenzione a carico del fratello, le misure di prevenzione riguardanti moglie e cognata e i precedenti penali del figlio, rilevanti quale elemento del contesto familiare anche indipendentemente dalla convivenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa quando la decisione deriva da una falsa percezione materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, di un fatto documentalmente escluso o provato, purché il fatto non sia stato controverso e l’errore sia decisivo.
art. 106 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della revocazione prevista dal codice di procedura civile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale del contenuto degli atti o documenti processuali, immediatamente rilevabile come svista o abbaglio dei sensi; non ricorre quando il giudice abbia correttamente percepito i fatti e ne abbia poi valutato la rilevanza giuridica.
- Non è deducibile per revocazione l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del ragionamento interpretativo o valutativo del giudice: tali vizi integrano, eventualmente, errori di giudizio.
- L’errore revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente travisato abbia costituito oggetto di contraddittorio tra le parti e sia stato espressamente esaminato e deciso nella sentenza; la contestazione della relativa valutazione non può trasformare la revocazione in un ulteriore grado di giudizio.
- L’errore di fatto è decisivo soltanto se, eliminato l’errore, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa. Quando la pronuncia si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e sufficienti, l’errore relativo a una sola di esse non è decisivo.
- Nella valutazione dell’affidabilità richiesta per il rinnovo di un titolo di pubblica sicurezza, la recente convivenza con un familiare gravato da precedenti può essere valutata come elemento del contesto relazionale anche se cessata prima dell’adozione del provvedimento; la sua rilevanza è oggetto di giudizio amministrativo e non integra, di per sé, un errore percettivo revocatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →