Cassazione Penale, Sentenza n. 39854/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato parzialmente la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione, porto illegale e cessione di armi (capi 23, 25, 26 e 31). Deduce tre principali censure: 1) nullità dell'ordinanza 'genetica' per mancata autonoma valutazione (tecnica del 'copia-incolla') e motivazione insufficiente sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; 2) carenza di motivazione specifica circa la gravità indiziaria sul capo 31 (trattativa con Vito Maisano per un revolver calibro 6,36); 3) vizio di motivazione e mancata considerazione della attualità/concretezza delle esigenze cautelari (interruzione dei rapporti con Procopio dall'aprile 2021, mancata contestazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa, ridimensionamento della posizione per annullamenti su capi 21 e 27), nonché la sussistenza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazione: le censure sono infondate. Sul punto 1) il Tribunale del riesame ha adeguatamente rilevato l'autonomia della motivazione nonostante l'uso della tecnica 'per incorporazione' (copia-incolla/glossa), richiamando la necessità per il ricorrente di dimostrare come l'eventuale omissione avrebbe condotto a diverso esito; sul punto 2) la Corte ritiene che il Tribunale abbia indicato elementi specifici dalle intercettazioni che sostengono la gravità indiziaria rispetto alla trattativa per il revolver e che le censure difensive siano mera replica non puntuale; sul punto 3) l'ordinanza ha dettagliato indici oggettivi e soggettivi che giustificano la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione (perduranti contatti con l'organizzazione e professionalità nel ruolo di fornitore di armi) ritenendo inidonee misure meno afflittive. Conseguenze pratiche: confermata la misura; rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame cautelare; il Tribunale del riesame ha operato nel procedimento ex art. 309 per valutare esigenze cautelari e gravità indiziaria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali per gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte dispone gli adempimenti a tale titolo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (orientamenti)
Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019 (Firozpoor, Rv. 277496); Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 (Esposito, Rv. 274760); Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 (Pedato, Rv. 274403); Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 (Marra, Rv. 269648)
Ribadiscono che: a) l'autonomia della motivazione non è esclusa dall'uso della tecnica 'per incorporazione' se emerge conoscenza critica degli atti e rielaborazione; b) il ricorrente ha l'onere di indicare in che modo la presunta omissione avrebbe condotto a risultato diverso; c) la mera constatazione formale della tecnica di redazione non basta a determinare la nullità dell'atto
Massime di principio
- La mera tecnica redazionale 'copia-incolla' non invalida l'ordinanza cautelare se dal provvedimento emerge una autonoma conoscenza e valutazione critica degli atti; non è richiesta sempre una 'edizione originale' delle conclusioni
- Chi impugna per cassazione deve specificare e dimostrare in che modo la presunta omissione o carenza motivazionale avrebbe concretamente potuto modificare l'esito; censure generiche o ripetitive sono inammissibili
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono elemento decisivo: il giudice del riesame può valorizzare letture delle conversazioni che contrastano con l'interpretazione difensiva; la controversia interpretativa sulle captazioni è di regola questione di merito non sindacabile in Cassazione se motivazione di merito è adeguata
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione è valutabile anche alla luce di perduranti contatti con l'organizzazione e della professionalità nel compimento del reato (es. ruolo di fornitore di armi); la presenza di elementi che riducono il rischio deve essere provata concretamente per giustificare misure meno afflittive
- Il giudice può motivare in modo 'cumulativo' per più coindagati, purché emergano distinzioni e valutazioni delle posizioni individuali; la motivazione comune non è per sé viziata se consente di comprendere le ragioni della scelta cautelare per ciascuno
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