Cassazione Penale, Sentenza n. 18636/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 81, 624, 625, co.1, n.7, c.p.), deducendo principalmente il difetto della condizione di procedibilità per mancanza di querela, essendo la fattispecie divenuta perseguibile a querela in seguito alla riforma normativa intervenuta con il d.lgs. 10.10.2022, n.150. In subordine censurava la ritenuta sussistenza dell'aggravante e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo assorbendo le restanti doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per mancanza della querela necessaria (condizione di procedibilità) dopo la modifica normativa. Ha precisato che la questione della querela è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che opera il principio della norma più favorevole al reo (art. 2 c.p.) anche con riferimento al regime di procedibilità, e che nel caso non risultano in atti una querela valida né atti processuali della persona offesa idonei a manifestare volontà punitiva (es. costituzione di parte civile). Di conseguenza la sentenza è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il delitto di furto; la sua versione modificata dal d.lgs. 10.10.2022, n.150 ha inciso sul regime di procedibilità (introduzione della procedibilità a querela per specifiche ipotesi)
art. 625, co. 1, n. 7), c.p.
Aggravante contestata (fatto commesso su beni esposti per destinazione alla pubblica fede); la sua presenza influisce sulla qualificazione e sul possibile mantenimento della perseguibilità d'ufficio in casi particolari
art. 129 c.p.p.
Prevede la non procedibilità per difetto della condizione di procedibilità; la Corte ha richiamato il dovere del giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità quando manca la querela
art. 2 c.p.
Principio della applicazione della norma più favorevole al reo; la Corte lo applica anche al regime di procedibilità (natura mista sostanziale e processuale della querela) per determinare quale regime si applica ai fatti anteriori alla modifica
d.lgs. 10.10.2022, n.150 (art.2, lett. i) e modifiche correlate)
Intervento riformatore che ha modificato la disciplina di talune fattispecie di furto (art. 624 e correlati), trasformando il regime di procedibilità in alcuni casi da d'ufficio a a querela, con effetti sui procedimenti in corso
d.l. 31 ottobre 2022, n.162 (art. 6)
Richiamato quale norma di rimando sull'entrata in vigore/effetti del nuovo regime di procedibilità introdotto dalle modifiche normative
art. 85, comma 1 d.lgs. 10.10.2022, n.152
Termine entro il quale la persona offesa avrebbe potuto proporre querela dopo la riforma; la Corte osserva che in atti non risulta esercitata tale facoltà
art. 625 nn. 7 e 7-bis, c.p.
Norme richiamate per valutare le circostanze che mantengono la perseguibilità d'ufficio; qui la Corte ha ritenuto che le circostanze che consentirebbero la persistenza della perseguibilità d'ufficio non sono configurabili nel caso di specie
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende una fattispecie perseguibile solo a querela, la querela rappresenta una condizione di procedibilità e di punibilità di natura mista: va verificata anche per fatti commessi anteriormente alla modifica normativa.
- Il principio della norma più favorevole al reo (art. 2 c.p.) si applica anche al regime di procedibilità: se la nuova norma è più favorevole, essa può assorbire il procedimento in corso e determinare l'improcedibilità in assenza di querela.
- La mancanza della querela può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, fatta eccezione per i casi in cui l'inammissibilità del ricorso precluda il sindacato.
- In mancanza di una querela valida e di atti della persona offesa che manifestino la volontà punitiva (es. costituzione di parte civile o riserva), il giudice deve dichiarare la non procedibilità; ciò può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- L'esistenza di aggravanti "a effetto speciale" può, in casi concreti, giustificare la prosecuzione d'ufficio dell'azione; pertanto occorre valutare se sussistono circostanze che escludono la nuova procedibilità a querela.
- La questione della procedibilità per querela richiede attenzione nei procedimenti pendenti: difetti formali o termini della querela (es. termini di presentazione previsti dalla norma di riforma) possono determinare l'improcedibilità anche se il fatto è anteriore alla riforma.
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