Circolare numero 201 del 14-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il pensionamento anticipato previsto per i lavoratori dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate, in attuazione del D.L. n. 240/1995. Indica destinatari, requisiti, limite massimo dei beneficiari, modalità di calcolo della pensione e degli oneri a carico della gestione liquidatoria, decorrenza e regime di incompatibilità. Definisce inoltre termini per la domanda, procedure di trasmissione alle Sedi, adempimenti contabili e codifiche amministrative da utilizzare per la liquidazione e il recupero degli oneri.
Prepensionamento anticipato per i dipendenti ENCC e società controllate
Pensionamento anticipato per i dipendenti ENCC e società controllate
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 2, comma 7, del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, che consente al commissario liquidatore dell’ENCC di predisporre un programma residuale di prepensionamenti di anzianità per il personale già dipendente dall’Ente e dalle società controllate. La misura è finanziata integralmente dalla gestione liquidatoria e richiede specifici adempimenti di domanda, liquidazione, contabilizzazione e recupero degli oneri.
Ambito di applicazione e destinatari
Il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti dall’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dalle società controllate indicate nel testo (RES, SAF, SIVA). Il riferimento normativo principale è il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, pubblicato in G.U. n. 144 del 22 giugno 1995 ed entrato in vigore il 23 giugno 1995. La circolare si innesta sul precedente messaggio n. 15237 del 6 luglio 1995.
Requisiti soggettivi
Hanno titolo al pensionamento anticipato i lavoratori che, alla data del 23 giugno 1995, risultino in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Per l’eventuale utilizzo di periodi assicurativi maturati in Stati esteri convenzionati si rinvia ai criteri già richiamati nella circolare n. 198 del 30 luglio 1992. Non possono accedere al trattamento i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.
Limite numerico dei beneficiari
Il numero massimo dei lavoratori ammessi al prepensionamento è fissato in 200 unità. La circolare evidenzia quindi il carattere residuale e selettivo dell’istituto, rimesso alla valutazione del commissario liquidatore entro il limite stabilito dalla norma.
Misura del trattamento di pensionamento anticipato
La pensione anticipata è liquidata secondo le regole ordinarie, ma con una maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva utile alla pensione di anzianità. La maggiorazione corrisponde al numero di settimane necessarie per raggiungere 35 anni di contribuzione, senza poter superare il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento dei 60 anni di età per gli uomini o dei 55 anni per le donne. La circolare precisa che, per effetto di questo tetto, il calcolo può avvenire anche su un numero di settimane utile inferiore a 1820. Restano inoltre valutabili, ai fini del calcolo della misura, anche i periodi di contribuzione figurativa non utili per il diritto.
Decorrenza e regime normativo
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Al prepensionamento si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.
Domanda, selezione e trasmissione delle pratiche
I lavoratori devono presentare al commissario liquidatore una domanda irrevocabile entro il 15 luglio 1995. Entro i cinque giorni successivi il commissario seleziona le domande accolte e le trasmette alle Sedi INPS competenti. Nella maggior parte dei casi le domande non saranno redatte sul modello VO.1 né corredate dalla documentazione necessaria; in tali casi le Sedi inviteranno gli interessati a presentare il modello e i documenti prescritti, precisando che tale produzione non è soggetta a termini di legge.
Gli elenchi nominativi dei lavoratori prepensionabili, compresi i dirigenti, devono essere trasmessi congiuntamente alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale per le Pensioni e alla Direzione Generale INPDAI, per poi essere inoltrati alle Sedi territorialmente competenti. Se una Sede riceve una domanda senza aver ricevuto l’elenco dei lavoratori prepensionabili, deve segnalare il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni, Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e gestione minatori.
Cessazione del rapporto di lavoro
Per espressa previsione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge, il personale dell’ENCC e delle società controllate cessa dal servizio il 31 luglio 1995. Entro tale data deve essere completata la trasmissione all’Istituto delle domande di pensione anticipata accolte dal commissario liquidatore. I rapporti di lavoro dei dipendenti interessati sono estinti senza diritto al preavviso.
Oneri finanziari a carico della gestione liquidatoria
La gestione di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, due distinte somme:
- una somma pari all’importo ottenuto applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sull’ultima retribuzione annua percepita, ragguagliata a mese;
- una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, comprensivo di un dodicesimo della tredicesima mensilità.
Per l’anno 1995 l’aliquota contributiva indicata è pari al 26,97%.
Criteri di calcolo degli oneri
Per la componente relativa alla maggiore anzianità contributiva, la circolare indica la formula S = R x C x N, dove:
- R è l’ultima retribuzione settimanale del lavoratore, pari alla cinquantaduesima parte della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la cessazione, comprensiva delle mensilità aggiuntive e degli altri emolumenti assoggettati a contribuzione;
- C è l’aliquota contributiva in vigore, al netto delle quote per asili nido e assistenza malattia ai pensionati;
- N è il numero delle settimane di anticipazione della pensione, cioè le settimane di maggiorazione contributiva convenzionalmente attribuite in aggiunta a quelle effettivamente possedute.
Per la componente relativa alle rate di pensione anticipata, l’onere si determina moltiplicando l’importo mensile del trattamento vigente alla decorrenza, comprensivo del rateo di tredicesima, per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di raggiungimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva, dei 35 anni di contribuzione. L’onere complessivo per ciascun lavoratore è dato dalla somma delle due componenti.
Versamento e recupero degli oneri
Il commissario liquidatore, entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS, è tenuto a versare alla gestione di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989 l’importo complessivo dovuto per ciascun lavoratore ammesso al pensionamento anticipato. Una volta liquidato il trattamento, le Sedi comunicano al commissario liquidatore l’importo dell’onere con raccomandata A.R., utilizzando il modulo allegato. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di inadempienza totale o parziale, si applicano le somme aggiuntive previste dall’art. 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza; in caso di ulteriore mancato pagamento, la Sede procede al recupero del credito con le ordinarie modalità.
Segnalazioni per la liquidazione delle pensioni
Per consentire l’individuazione dei pensionamenti liquidati in base alla disciplina in esame, nei dati da inserire nel pannello MNLAN30 devono essere indicati:
- codice natura: valore 1 nel primo sottocampo e valore X nel terzo sottocampo;
- codice attività economica: 95;
- codice professione individuale: 240.
La Direzione Generale provvederà, a fine esercizio, a inviare un tabulato con i nominativi correttamente codificati e l’importo delle pensioni erogate nell’anno, utilizzabile dalle Sedi per la predisposizione del prospetto annuale e per l’aggiornamento del data base relativo ai pensionamenti anticipati.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dell’onere relativo alla maggiore anzianità contributiva, l’Ufficio amministrativo deve predisporre e trasmettere all’Ufficio competente per la contabilità un biglietto contabile con imputazione a debito del conto GAS 32/51 e a credito del conto FPR 22/50.
Per i crediti verso la gestione liquidatoria dell’ENCC, l’Ufficio contabile registra l’importo con il seguente articolo:
- GAS 00/59 a diversi;
- GAS 21/59 per l’importo relativo all’aumento dell’anzianità contributiva;
- GAS 22/59 per l’importo relativo alle rate di pensione anticipate.
Il conto GAS 00/59 deve essere assistito da un partitario dedicato, contenente gli estremi della richiesta di versamento. I bollettini di versamento relativi al conto corrente postale delle riscossioni varie devono riportare la causale: "Art.2, c.7, D.L.n.240/1995".
Conti di nuova istituzione
La circolare richiama infine i conti di nuova istituzione riportati nell’allegato 4:
- GAS 00/59: credito verso la gestione liquidatoria per il contributo dovuto a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità assicurativa e dalle rate di pensionamento anticipato;
- GAS 21/59: contributo dovuto dalla gestione liquidatoria per il riconoscimento della maggiore anzianità assicurativa connessa ai periodi di pensionamento anticipato;
- GAS 22/59: contributo dovuto per la copertura degli oneri delle rate di pensionamento anticipato;
- GAS 32/51: onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il pensionamento anticipato.
Punti principali
Ambito e destinatari
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti dall’ENCC e dalle società controllate (RES, SAF, SIVA). La misura deriva dall’art. 2, comma 7, del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, che consente al commissario liquidatore di predisporre un programma residuale di prepensionamenti di anzianità con onere a totale carico della gestione liquidatoria.
Requisiti per il pensionamento anticipato
Hanno titolo i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (23 giugno 1995) possiedano almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Per i periodi assicurativi esteri convenzionati si rinvia ai criteri della circolare n. 198/1992. Sono esclusi i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.
Numero massimo e trattamento economico
Il numero massimo dei prepensionabili è fissato in 200 unità. La pensione anticipata è calcolata secondo le norme comuni, maggiorando l’anzianità contributiva utile fino a un numero di settimane pari a quelle necessarie per raggiungere 35 anni di contribuzione; in ogni caso la maggiorazione non può superare le settimane tra la cessazione del rapporto e il compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne. Ai fini del calcolo vanno considerati anche i periodi di contribuzione figurativa non utili per il diritto.
Decorrenza, regime e domanda
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed è soggetto ai regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità. La domanda irrevocabile va presentata al commissario liquidatore entro il 15 luglio 1995; il commissario seleziona le domande entro i 5 giorni successivi e le trasmette alle competenti Sedi. Le domande possono non essere redatte sul modello VO.1: in tal caso le Sedi richiedono il modello e la documentazione, senza termini di legge per la loro presentazione.
Cessazione del rapporto e gestione degli elenchi
Il personale cessa dal servizio il 31 luglio 1995. Entro tale data devono essere trasmesse all’Istituto le domande accolte. Gli elenchi dei lavoratori prepensionabili, compresi i dirigenti, vanno inviati alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale per le Pensioni e alla Direzione Generale INPDAI; se una Sede riceve domande senza aver ricevuto l’elenco, deve segnalare il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni.
Oneri a carico della gestione liquidatoria e calcolo
Per ogni mese di anticipo, la gestione liquidatoria deve corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti due quote: una pari all’importo derivante dall’aliquota contributiva vigente sull’ultima retribuzione annua ragguagliata a mese, e una pari all’importo mensile della pensione anticipata, comprensivo di un dodicesimo della tredicesima. Per l’anno 1995 l’aliquota contributiva indicata è del 26,97%. La circolare dettaglia la formula per il calcolo dell’onere relativo alla maggiore anzianità contributiva e quello relativo alle rate di pensione anticipata, con somma finale a carico della G.I.A.S./gestione liquidatoria.
Riscossione, comunicazioni e recupero crediti
Le Sedi, una volta liquidata la pensione, comunicano al commissario liquidatore l’importo dovuto con raccomandata A.R. usando il modulo allegato. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato o parziale versamento si applicano le somme aggiuntive previste dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 536/1987 e, se l’inadempienza persiste, il recupero coattivo del credito.
Adempimenti informativi e contabili
Per la corretta individuazione delle pensioni vanno inseriti nel pannello MNLAN30 il codice natura 1 nel primo sottocampo, X nel terzo sottocampo, il codice attività economica 95 e il codice professione individuale 240. Sul piano contabile si istituiscono e si utilizzano specifici conti (GAS 00/59, GAS 21/59, GAS 22/59, GAS 32/51) per rilevare i crediti/oneri connessi al prepensionamento; i bollettini di versamento devono riportare la causale 'Art.2, c.7, D.L.n.240/1995'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 lug 1995Circolare numero 198 del 13-7-1995
- Circolare · 13 lug 1995Circolare numero 199 del 13-7-1995
- Circolare · 13 lug 1995Circolare numero 200 del 13-7-1995
- Circolare · 10 lug 1995Circolare numero 196 del 10-7-1995
- Circolare · 10 lug 1995Circolare numero 197 del 10-7-1995
- Circolare · 18 lug 1995Circolare numero 202 del 18-7-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →