Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 197 del 10-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 32/1995, conv. in L. n. 104/1995, per il personale già dipendente dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno transitato nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche. Viene confermata la facoltà di conservare la posizione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e, per chi non abbia esercitato tale opzione, l'applicazione della ricongiunzione d'ufficio ex art. 6 L. n. 29/1979. La circolare indica gli uffici competenti, i dati che le Amministrazioni devono trasmettere, i periodi assicurativi rilevanti e le modalità operative di trasferimento delle contribuzioni e degli interessi.

Ricongiunzione d'ufficio della posizione pensionistica per il personale ex Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno transitato nelle Amministrazioni statali

Ricongiunzione d'ufficio della posizione pensionistica per il personale ex Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno transitato nelle Amministrazioni statali

La circolare fornisce i criteri applicativi della disciplina previdenziale introdotta dall'art. 9 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella L. 7 aprile 1995, n. 104, per il personale già dipendente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, già assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'intervento riguarda i dipendenti transitati nei ruoli delle Amministrazioni statali, regionali e locali, e chiarisce le modalità di gestione delle posizioni assicurative in relazione alla facoltà di opzione e alla ricongiunzione d'ufficio.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione richiamata ha sostituito integralmente l'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96; la circolare ricorda inoltre che precedenti sostituzioni erano già intervenute con il D.L. 9 agosto 1993, n. 285 e con i successivi decreti, fatti salvi dalla legge di conversione n. 104/1995 per gli effetti e i rapporti giuridici prodotti. Il riferimento operativo centrale è la lettera b) del primo comma dell'art. 14-bis, sub art. 9, che rinvia all'art. 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.

Facoltà di opzione e ricongiunzione d'ufficio

Al personale interessato è stata riconosciuta la facoltà di conservare la posizione pensionistica già costituita presso il FPLD. Per coloro che non abbiano esercitato tale opzione, la circolare conferma l'applicazione della ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della L. n. 29/1979. Trattandosi di una ricongiunzione automatica, essa avviene senza oneri a carico degli assicurati e comporta che le contribuzioni trasferibili perdano efficacia nella gestione di origine dalla data in cui sorge l'obbligo di iscrizione alla nuova gestione pensionistica.

Uffici competenti e adempimenti delle Amministrazioni

Le pratiche devono essere trattate dalle Sedi autonome di produzione competenti in base alla residenza anagrafica degli assicurati. Le Amministrazioni presso cui il personale è transitato devono trasmettere i nominativi di:

  • coloro che hanno optato per la conservazione della posizione presso il FPLD;
  • coloro che non hanno optato e che hanno diritto alla ricongiunzione d'ufficio.

Per ciascun interessato devono essere forniti:

  • generalità complete e codice fiscale;
  • residenza anagrafica;
  • gestione pensionistica presso cui opera la ricongiunzione e modalità di accredito delle somme dovute per contributi e interessi;
  • esatto periodo di servizio prestato alle dipendenze della Cassa del Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La circolare informa altresì che il documento è stato trasmesso anche ai Ministeri competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Periodi assicurativi rilevanti

Ai fini della ricongiunzione devono essere considerati soltanto i periodi di servizio prestato alle dirette dipendenze dell'Ente soppresso. Sono esclusi i periodi di lavoro svolti presso datori diversi, pubblici o privati, anche quando riferiti a enti in precedenza disciolti con altre disposizioni di legge. Sono inoltre esclusi i periodi anteriori al servizio presso l'Ente soppresso che risultino coperti da riscatto o accredito figurativo, indipendentemente dalla data della domanda.

Rientrano invece nell'operazione tutti i periodi collocati all'interno dell'arco temporale del servizio presso l'ente soppresso, purché coperti comunque da contribuzione, anche figurativa.

Modalità operative di trasferimento

Una volta individuata la posizione assicurativa da trasferire, le SAP devono applicare le regole previste per l'emissione e l'invio del mod. Tr.C./01 bis, richiamando la circolare n. 505 RCV - n. 13121 O. e n. 181 B del 22 novembre 1979, per quanto compatibili. Contestualmente deve essere disposto il trasferimento delle somme dovute alla competente Amministrazione dello Stato, comprensive di contributi e interessi.

Gli interessi devono essere calcolati con valuta finale al 31 dicembre dell'anno solare precedente la data della relativa operazione contabile.

Effetti sui periodi residui

I periodi assicurativi che residuano dopo la ricongiunzione restano accreditati a tutti gli effetti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo la normativa generale vigente, con richiamo alla circolare n. 218 del 10 ottobre 1990. Tali periodi possono inoltre formare oggetto di riscatto o di ulteriore ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/1979 presso altre gestioni pensionistiche.

Punti principali

Ambito normativo e soggetti interessati

La circolare richiama l'art. 9 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella L. 7 aprile 1995, n. 104, che ha sostituito integralmente l'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. La disciplina riguarda il personale già dipendente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, transitato nei ruoli delle Amministrazioni statali, regionali e locali, di norma dal 13 ottobre 1993, già assicurato presso il FPLD.

Opzione per la conservazione della posizione pensionistica

Ai dipendenti interessati è stata riconosciuta la facoltà di optare per la conservazione della posizione pensionistica già costituita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La circolare precisa che tale opzione consente di mantenere la posizione assicurativa originaria presso il FPLD.

Ricongiunzione d'ufficio per chi non ha esercitato l'opzione

Per chi non abbia scelto la conservazione della posizione, si applica la lettera b) del primo comma dell'art. 14-bis, sub art. 9, con richiamo all'art. 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Ne deriva il trasferimento d'ufficio della posizione assicurativa al nuovo Fondo pensionistico ai fini della ricongiunzione con la contribuzione maturata successivamente presso l'Amministrazione di assegnazione. Essendo una ricongiunzione d'ufficio, essa avviene senza oneri a carico degli assicurati e comporta la perdita di efficacia, nella gestione di origine, delle contribuzioni trasferibili dalla data in cui sorge l'obbligo di iscrizione alla nuova gestione.

Uffici competenti e dati da trasmettere

Competenti alla trattazione delle pratiche sono le Sedi autonome di produzione operanti nell'area della residenza anagrafica degli assicurati. Le Amministrazioni presso cui il personale è transitato devono trasmettere i nominativi di chi ha optato per la conservazione della posizione e di chi, non avendo optato, ha titolo alla ricongiunzione. Per ciascun interessato devono essere comunicati: generalità complete e codice fiscale; residenza anagrafica; gestione pensionistica presso cui opera la ricongiunzione e modalità di accredito delle somme dovute per contributi e interessi; esatto periodo di servizio prestato alle dipendenze della Cassa del Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Periodi assicurativi da considerare

Ai fini della ricongiunzione devono essere rilevati solo i periodi di servizio prestato alle dirette dipendenze dell'Ente soppresso. Sono esclusi i periodi di lavoro presso datori diversi, pubblici o privati, anche se relativi a enti precedentemente disciolti da altre norme. Restano esclusi anche i periodi anteriori al servizio presso l'Ente soppresso che siano stati oggetto di riscatto o di accredito figurativo. Sono invece compresi tutti i periodi collocati all'interno dell'arco temporale del servizio presso l'ente soppresso, purché coperti comunque da contribuzione, anche figurativa.

Modalità operative di trasferimento e calcolo degli interessi

Una volta rilevata la posizione assicurativa da trasferire, le SAP devono applicare le disposizioni previste per l'emissione e l'invio del mod. Tr.C./01 bis, secondo la circolare n. 505 RCV - n. 13121 O. e n. 181 B del 22 novembre 1979, per quanto compatibili. Contestualmente deve essere disposto il trasferimento delle somme dovute alla competente Amministrazione dello Stato per contributi e interessi, calcolando questi ultimi con valuta finale al 31 dicembre dell'anno solare precedente la data della relativa operazione contabile.

Destino dei periodi residui e ulteriori possibilità

I periodi assicurativi che residuano dopo la ricongiunzione restano accreditati a tutti gli effetti nel FPLD secondo la normativa generale vigente, con richiamo alla circolare n. 218 del 10 ottobre 1990. Tali periodi possono inoltre essere oggetto di riscatto o di ulteriore ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/1979 presso altre gestioni pensionistiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.