Circolare numero 199 del 13-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando e dove può essere chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 45/1990, distinguendo tra richieste presentate prima e dopo il compimento dell’età pensionabile. Vengono precisati i limiti di ammissibilità, il requisito dei dieci anni di contribuzione continuativa, le ipotesi per i titolari di pensione di anzianità e i diritti dei superstiti. La circolare chiarisce anche come si determina la retribuzione pensionabile da assumere per il calcolo dell’onere di ricongiunzione e richiama i criteri applicabili anche alle ricongiunzioni ex legge 29/1979 presso i Fondi speciali.
Chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ex legge 45/1990
Chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ex legge 45/1990
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sull’articolato regime della ricongiunzione dei periodi assicurativi previsto dalla legge 45/1990, con particolare attenzione alla competenza della gestione destinataria, ai requisiti temporali e contributivi, ai casi di pensione di anzianità, ai diritti dei superstiti e ai criteri di calcolo dell’onere.
Ambito della facoltà di ricongiunzione prima dell’età pensionabile
La circolare ribadisce che, prima del compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta soltanto nella gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda. L’operazione riguarda esclusivamente periodi assicurativi pregressi maturati in altre gestioni previdenziali. Viene quindi esclusa la possibilità di scegliere liberamente una gestione diversa da quella corrente prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Ricongiunzione dopo il compimento dell’età pensionabile
Una volta raggiunta l’età pensionabile, la legge consente di chiedere la ricongiunzione anche in una gestione alla quale l’assicurato sia stato iscritto in passato. Tale possibilità è subordinata alla condizione che nella gestione prescelta possa essere fatto valere il requisito di almeno dieci anni di contribuzione continuativa, riferita ad attività effettivamente prestata.
La continuità della contribuzione deve essere verificata nel periodo compreso tra la data iniziale di iscrizione e la data della domanda. Non interrompono la continuità le eventuali interruzioni dell’iscrizione che non dipendano da assicurazione presso altro Fondo pensionistico.
Periodi sovrapposti e regole di coordinamento
La circolare affronta anche il caso in cui i periodi da ricongiungere si sovrappongano con il periodo della più recente assicurazione. In tale ipotesi opera l’art. 6 della legge 45/1990: sono considerati utili i periodi riferiti ad effettiva attività lavorativa e, in mancanza di questa, la contribuzione di importo più elevato.
Restano comunque salvi:
- il diritto al rimborso della contribuzione non considerata;
- per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del relativo importo dall’onere di ricongiunzione.
Età pensionabile e pensione di anzianità
La circolare precisa che il requisito dell’età pensionabile previsto dal quarto comma dell’art. 1 è richiesto anche quando siano già stati maturati i requisiti contributivi per la pensione di anzianità. In altri termini, il possesso dei requisiti per la pensione di anzianità non sostituisce il requisito anagrafico richiesto per la ricongiunzione nelle ipotesi disciplinate dalla norma.
Viene inoltre chiarito che il libero professionista già titolare di pensione di anzianità a carico di altro Fondo previdenziale può chiedere, una sola volta, la ricongiunzione presso il Fondo stesso, in deroga al principio generale della mancata utilizzazione delle posizioni da ricongiungere. Questa facoltà è però ammessa solo se il trattamento già liquidato è una pensione di anzianità e non un trattamento pensionistico di altra natura. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione, a pena di decadenza.
Facoltà riconosciuta ai superstiti
L’art. 7 della legge 45/1990 riconosce anche ai superstiti di assicurato o di pensionato la facoltà di avvalersi della ricongiunzione. La domanda va presentata entro due anni dal decesso del dante causa, a pena di decadenza.
La circolare precisa che i superstiti possono esercitare tale facoltà alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il dante causa.
Nuova posizione assicurativa e base di calcolo dell’onere
La ricongiunzione comporta la costituzione, nel Fondo di destinazione, di una nuova posizione assicurativa valida di norma a tutti gli effetti. Essa è composta dalla durata del periodo ricongiunto e dal valore delle retribuzioni o dei redditi imponibili originariamente acquisiti nelle gestioni di provenienza.
Ai fini del calcolo della quota di pensione o delle quote A e B da capitalizzare per determinare l’onere di ricongiunzione, le retribuzioni pensionabili da prendere in considerazione sono quelle risultanti dalla posizione assicurativa acquisita dall’interessato, anche se provenienti da altra gestione pensionistica. Lo stesso criterio vale anche quando si proceda alla liquidazione della pensione vera e propria, sia essa già richiesta sia richiesta successivamente.
Applicazione ai Fondi speciali e ai casi ex legge 29/1979
I criteri esposti vengono dichiarati applicabili anche alle ricongiunzioni effettuate ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979 presso uno dei Fondi speciali di previdenza amministrati dall’Istituto. In tali Fondi, infatti, può accadere che il periodo da ricongiungere sia successivo a quello già acquisito nel Fondo, specialmente quando la domanda sia presentata in presenza del requisito degli otto anni di contribuzione previsto dall’art. 2, requisito alternativo alla semplice iscrizione al momento della domanda.
Richiamo alle precedenti istruzioni operative
La circolare conclude richiamando le istruzioni già fornite con le precedenti circolari n. 208 del 5 agosto 1991, n. 149 del 5 luglio 1993 e n. 42 del 16 febbraio 1993, considerate utili per la definizione delle domande di ricongiunzione.
Punti principali
Ambito della ricongiunzione prima dell’età pensionabile
Prima del compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere chiesta solo nella gestione presso la quale l’interessato risulta iscritto al momento della domanda. Essa riguarda soltanto periodi pregressi maturati in altre gestioni previdenziali, non periodi successivi o coincidenti in senso improprio.
Ricongiunzione dopo l’età pensionabile e requisito dei dieci anni
Dopo il compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere chiesta anche in una gestione alla quale l’assicurato sia stato iscritto in passato, purché in tale gestione possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa relativa ad attività effettivamente prestata. La continuità va verificata tra la data iniziale di iscrizione e la data della domanda, escludendo le interruzioni dovute a iscrizione presso altro Fondo pensionistico.
Coordinamento con periodi sovrapposti e art. 6 legge 45/1990
Se i periodi da ricongiungere si sovrappongono con il periodo della più recente assicurazione, trovano applicazione le regole dell’art. 6 della legge 45/1990: sono utili i periodi riferiti ad effettiva attività lavorativa e, in mancanza di questa, la contribuzione di importo più elevato. Restano fermi il diritto al rimborso della contribuzione non considerata e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del relativo importo dall’onere di ricongiunzione.
Ricongiunzione e pensione di anzianità
Il requisito dell’età pensionabile è richiesto anche quando siano già stati maturati i requisiti contributivi per la pensione di anzianità. Inoltre, il libero professionista che abbia già ottenuto una pensione di anzianità a carico di altro Fondo previdenziale può chiedere, una sola volta e in deroga al principio della non utilizzazione delle posizioni da ricongiungere, la ricongiunzione presso il Fondo stesso, ma solo se si tratta di pensione di anzianità e non di altra natura. La domanda va presentata entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione, a pena di decadenza.
Facoltà dei superstiti
L’art. 7 della legge 45/1990 riconosce ai superstiti di assicurato o di pensionato la facoltà di avvalersi della ricongiunzione, con domanda da presentare entro due anni dal decesso del dante causa, a pena di decadenza. Tale facoltà è esercitabile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il dante causa.
Determinazione della retribuzione pensionabile e dell’onere
La ricongiunzione determina nei Fondi di destinazione una nuova posizione assicurativa, valida di norma a tutti gli effetti, composta dalla durata del periodo e dal valore delle retribuzioni o dei redditi imponibili originariamente acquisiti presso le gestioni di provenienza. Ai fini del calcolo della quota di pensione, o delle quote A e B da capitalizzare per determinare l’onere di ricongiunzione, le retribuzioni pensionabili da considerare sono quelle risultanti dalla posizione assicurativa acquisita, anche se provenienti da altra gestione pensionistica. Lo stesso principio vale anche per la liquidazione della pensione che l’assicurato abbia richiesto o richieda successivamente.
Applicazione anche alle ricongiunzioni ex legge 29/1979
I criteri illustrati si applicano anche alle ricongiunzioni effettuate ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979 presso i Fondi speciali di previdenza amministrati dall’Istituto. In tali casi può verificarsi che il periodo da ricongiungere sia successivo a quello già acquisito nel Fondo, quando la domanda sia presentata con il requisito degli otto anni di contribuzione previsto dall’art. 2, requisito alternativo alla semplice iscrizione al momento della domanda.
Richiamo a precedenti istruzioni
La circolare richiama le precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 208 del 5 agosto 1991, nonché le istruzioni contenute nelle circolari n. 149 del 5 luglio 1993 e n. 42 del 16 febbraio 1993, già utili per la definizione delle domande di ricongiunzione.
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