Circolare numero 200 del 13-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le università non statali legalmente riconosciute sono assoggettate, anche per i periodi anteriori alla legge n. 243/1991, alla disciplina prevista per le università statali in materia di assicurazione contro la tubercolosi, disoccupazione involontaria e contributo ex ENAOLI. La retroattività è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 120/1995, con salvezza dei contributi già versati prima del 23 aprile 1995. Sono precisati i soggetti interessati, le ipotesi di esclusione per il personale con trattamento previdenziale alternativo all'A.G.O. e le regole sui rimborsi dei contributi indebiti.
Applicazione retroattiva alle università non statali del regime assicurativo delle università statali per tubercolosi, disoccupazione ed ex ENAOLI
Applicazione retroattiva del regime assicurativo alle università non statali legalmente riconosciute
La circolare chiarisce gli effetti della normativa intervenuta in materia di assicurazioni contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria e del contributo ex ENAOLI per il personale delle università non statali legalmente riconosciute. Il punto centrale è la retroattività riconosciuta dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, che estende anche ai periodi precedenti la disciplina già prevista dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 ha equiparato, in materia di assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi, la disoccupazione e del contributo per l'assistenza agli orfani (ex ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute alle università statali. La circolare richiama tale estensione e precisa che essa comporta, per il personale interessato, l'applicazione del medesimo regime previsto per il personale delle università statali.
Successivamente, l'art. 3 del D.L. n. 120/1995 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 si applicano anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore della legge stessa. La norma ha inoltre fatto salvi i contributi già versati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, con la sola eccezione delle ipotesi relative all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei dipendenti con stabilità di impiego.
Soggetti interessati
La circolare precisa che l'ambito soggettivo riguarda esclusivamente il personale dipendente delle università legalmente riconosciute che, già prima del 21 agosto 1991, fruiva di un trattamento di quiescenza proprio, diverso dall'assicurazione I.V.S. Si tratta, in sostanza, del personale docente.
Effetti per i periodi anteriori al 21 agosto 1991
Per effetto della retroazione prevista dal D.L. n. 120/1995, il personale indicato è considerato, per i periodi precedenti al 21 agosto 1991, come il personale delle università statali ai fini delle tre tutele considerate. Ne deriva che:
- è escluso dall'assicurazione contro la tubercolosi, salvo l'applicabilità della legge 1 luglio 1955, n. 552;
- è escluso dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria se in possesso della stabilità di impiego;
- è escluso dal contributo ex ENAOLI se non soggetto ad alcuna delle due assicurazioni sopra indicate, oppure se, pur essendovi soggetto, risultava obbligatoriamente iscritto a un ente o istituto previdenziale che tra i propri scopi avesse anche l'assistenza agli orfani, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Contributi già versati e rimborsi
La circolare ribadisce che i contributi versati anteriormente al 23 aprile 1995, data di entrata in vigore del D.L. n. 120/1995, restano validamente acquisiti. Tuttavia, per i contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione a favore di personale con stabilità di impiego, si applicano le ordinarie regole in materia di contributi indebiti e di rimborso, con i relativi termini prescrizionali, richiamando in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957.
Sintesi operativa
La circolare, in definitiva, conferma una piena equiparazione retroattiva del personale delle università non statali legalmente riconosciute al personale delle università statali per le prestazioni e contribuzioni considerate. Per gli operatori, il rilievo pratico principale riguarda la verifica:
- della qualifica del personale interessato;
- dell'eventuale stabilità di impiego;
- dell'esistenza di altri regimi previdenziali o assistenziali che escludano il contributo ex ENAOLI;
- della correttezza dei contributi già versati prima del 23 aprile 1995 e dell'eventuale esperibilità di richieste di rimborso nei soli casi ammessi.
Punti principali
Estensione del regime delle università statali alle università non statali
L'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243 ha esteso alle università non statali legalmente riconosciute la disciplina delle università statali in materia di assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi, la disoccupazione e del contributo per l'assistenza agli orfani (ex ENAOLI).
Effetto retroattivo introdotto dal D.L. n. 120/1995
L'art. 3 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, dispone che le norme dell'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Viene inoltre stabilita la validità dei contributi versati prima dell'entrata in vigore del decreto, con le eccezioni previste per la disoccupazione involontaria dei dipendenti con stabilità di impiego.
Personale interessato
Il personale coinvolto è esclusivamente quello dipendente delle università legalmente riconosciute che, anche prima del 21 agosto 1991, godeva di un trattamento di quiescenza diverso dall'assicurazione I.V.S.; nella sostanza, si tratta del personale docente.
Esclusioni per i periodi anteriori al 21 agosto 1991
Per effetto dell'equiparazione alle università statali, il personale indicato è escluso, per i periodi anteriori al 21 agosto 1991, dall'assicurazione contro la tubercolosi, salvo l'applicabilità della legge 1 luglio 1955, n. 552; dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria se in possesso della stabilità di impiego; e dal contributo ex ENAOLI se non soggetto ad alcuna delle due assicurazioni oppure se, pur essendovi soggetto, risultava obbligatoriamente iscritto a un ente o istituto previdenziale con finalità anche di assistenza agli orfani ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Contributi versati prima del 23 aprile 1995
I contributi versati anteriormente al 23 aprile 1995 restano validamente acquisiti. Fa eccezione il caso dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione per personale con stabilità di impiego: in tale ipotesi si applicano le ordinarie norme sul rimborso dei contributi indebiti e i relativi termini prescrizionali, in particolare quelli dell'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957.
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