Circolare numero 198 del 13-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce tre profili in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola: il rapporto tra requisiti normali e requisiti ridotti quando il lavoratore possiede l’anno di contribuzione nel biennio; il criterio di calcolo della durata della prestazione con riferimento al parametro 365; e l’esclusione dell’indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori assunti con contratto part-time verticale. Viene precisato che chi ha già presentato e ottenuto la disoccupazione con requisiti normali non può cumulare anche quella con requisiti ridotti per il medesimo periodo, mentre il parametro 365 va applicato anche in presenza di giornate non indennizzabili o coperte da altre prestazioni previdenziali. Per il part-time verticale si conferma la non spettanza dell’indennità per le sospensioni contrattualmente previste.
Indennità ordinaria di disoccupazione: requisiti ridotti, durata e part-time verticale
Indennità ordinaria di disoccupazione: requisiti, durata e part-time verticale
La circolare interviene su tre questioni applicative relative all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. In particolare, chiarisce quando possa essere riconosciuta la prestazione con requisiti ridotti ai lavoratori che possiedono anche il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio, quale criterio adottare per determinare la durata della prestazione e perché non siano indennizzabili i periodi di inattività dei lavoratori assunti con contratto part-time verticale.
Diritto all’indennità con requisiti ridotti in presenza del requisito normale
La prima parte riguarda i criteri di definizione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti presentate da lavoratori che avrebbero anche i requisiti per la prestazione ordinaria con requisiti normali, ossia l’anno di contribuzione nel biennio di cui all’art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
La circolare richiama l’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, che ha interpretato l’art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160 nel senso che il diritto alle prestazioni previste sussiste anche per i lavoratori che, pur avendo il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio, abbiano erroneamente presentato domanda nei termini e con le modalità previste per l’indennità con requisiti ridotti anziché per quella con requisiti normali.
Da ciò la circolare fa discendere che:
- i lavoratori che possiedono il requisito normale e che non abbiano presentato domanda nell’anno di riferimento possono ottenere l’indennità con requisiti ridotti, se ricorrono gli specifici requisiti di tale prestazione;
- se invece la domanda per la disoccupazione con requisiti normali è stata regolarmente presentata e accolta, non sussistono i presupposti per riconoscere anche l’indennità con requisiti ridotti per il medesimo caso.
Durata della prestazione e criterio del parametro 365
La seconda questione riguarda la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. La circolare conferma il criterio già espresso nella circolare n. 139 del 20 giugno 1988 e precisa che, ai fini del calcolo, deve essere adottato il parametro 365 ogni volta che gli interessati possano far valere giornate non indennizzabili oppure giornate indennizzate con prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione.
Sono considerate giornate non indennizzabili, ai fini della detrazione:
- le domeniche;
- le festività infrasettimanali;
- le festività non lavorate, siano esse retribuite o meno, purché rientranti nell’arco temporale del rapporto di lavoro;
- le giornate di ferie.
Il parametro 365 si applica inoltre anche alle giornate coperte da prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione, tra cui la circolare cita espressamente:
- malattia;
- infortunio.
Lavoratori part-time verticale e indennità di disoccupazione
La terza parte tratta il caso dei lavoratori assunti con contratto part-time verticale e risponde ai quesiti delle Sedi in merito alla possibilità di erogare l’indennità ordinaria di disoccupazione durante i periodi di inattività.
La circolare conclude che non sussistono le condizioni per considerare indennizzabili tali periodi, sia con riferimento ai requisiti ridotti sia con riferimento ai requisiti normali. La ragione è che questi lavoratori:
- concentrano l’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, oppure in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana;
- sono assunti con contratto a tempo indeterminato, con tutti i benefici connessi, compresi eventuali miglioramenti economici o normativi applicabili anche nei periodi in cui non prestano attività;
- hanno periodi di sospensione dal lavoro contrattualmente predefiniti, in conseguenza di una distribuzione discrezionale dell’orario di lavoro in determinati archi temporali.
La circolare richiama infine il fatto che tale criterio di non indennizzabilità è stato costantemente seguito anche nelle decisioni sui ricorsi e nei provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati Provinciali da parte degli organi centrali dell’Istituto.
Punti principali
Rapporto tra requisiti normali e requisiti ridotti
La circolare richiama l’art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e chiarisce, sulla base dell’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, che il diritto all’indennità con requisiti ridotti sussiste anche per i lavoratori che, pur avendo il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità della prestazione con requisiti ridotti anziché di quella con requisiti normali. Tuttavia, se la domanda per la disoccupazione con requisiti normali è stata regolarmente presentata e accolta, non può riconoscersi anche il diritto all’indennità con requisiti ridotti.
Durata dell’indennità e parametro 365
In tema di durata della prestazione, viene ribadito che il parametro 365 deve essere utilizzato per detrarre i periodi non indennizzabili o comunque coperti da prestazioni diverse dalla disoccupazione. La precisazione vale per le giornate non indennizzabili, quali domeniche, festività infrasettimanali e festività non lavorate, siano esse retribuite o meno, purché ricadano nel rapporto di lavoro, nonché per le giornate di ferie. Il criterio si applica anche alle giornate indennizzate con prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione, come malattia e infortunio.
Part-time verticale e non indennizzabilità dei periodi di inattività
Per i lavoratori assunti con contratto part-time verticale la circolare esclude la possibilità di erogare l’indennità ordinaria di disoccupazione, sia con requisiti ridotti sia con requisiti normali, per i periodi di inattività. La motivazione risiede nel fatto che l’attività lavorativa è concentrata solo in alcuni mesi, settimane o giorni dell’anno e il rapporto è a tempo indeterminato, con i relativi benefici anche nei periodi di non lavoro. I periodi di sospensione sono inoltre contrattualmente predeterminati e derivano da una scelta di distribuzione dell’orario di lavoro; viene richiamato anche l’orientamento costante degli organi centrali dell’Istituto e delle decisioni sui ricorsi.
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