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Circolare

Circolare numero 196 del 10-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come verificare, ai fini contributivi, il rispetto del minimale retributivo previsto per ciascuna categoria del personale di volo dall'art. 4 della legge n. 480/1988. Precisa che il minimale mensile non opera come un vero e proprio minimo inderogabile della retribuzione imponibile in ogni caso: se la retribuzione percepita è inferiore, il periodo contributivo utile si riduce in proporzione, salvo ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia a tempo pieno e la retribuzione debba essere adeguata al minimale. Vengono inoltre distinti i casi di prestazioni giornaliere ridotte, di attività saltuarie o precarie, di vicende particolari del rapporto di lavoro e di lavoro negli aero-club, nonché indicato che i ratei delle mensilità aggiuntive rilevano solo nel mese di erogazione.

Chiarimenti sull'applicazione del minimale retributivo ex art. 4 l. 480/1988 per il personale di volo

Chiarimenti sul minimale retributivo del personale di volo ex art. 4 l. 480/1988

La circolare fornisce indicazioni operative per la verifica del minimale retributivo previsto per ciascuna categoria del personale di volo ai fini contributivi e previdenziali. L'obiettivo è distinguere i casi in cui la retribuzione deve essere adeguata al minimale da quelli in cui, invece, la riduzione della retribuzione comporta soltanto una contrazione del periodo utile ai fini contributivi.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 4, comma 1, della legge n. 480 del 31 ottobre 1988 stabilisce un limite minimo mensile di retribuzione per il personale di volo, destinato al calcolo di contributi e prestazioni. Tale minimo è aggiornato annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita rilevato dall'ISTAT ai fini della scala mobile e delle retribuzioni dell'industria.

La circolare chiarisce tuttavia che questo limite non va inteso come un minimale retributivo in senso assoluto, cioè come un importo che la retribuzione imponibile deve necessariamente raggiungere in ogni ipotesi. La disciplina distingue infatti tra casi in cui il minimale opera come base di adeguamento e casi in cui, invece, la retribuzione effettiva incide solo sulla durata del periodo contributivo utile.

Ipotesi in cui la retribuzione deve essere adeguata al minimale

Quando il lavoratore percepisce, per l'intero mese e ad orario pieno, una retribuzione inferiore al minimo previsto, la retribuzione imponibile deve essere ricondotta al minimale. Lo stesso criterio si applica anche al lavoro con prestazioni rese solo in alcuni giorni del mese, purché si tratti comunque di attività svolta ad orario pieno e con continuità nel rapporto.

In questi casi il minimale mensile va trasformato in minimale giornaliero dividendo l'importo mensile per trenta. Il contributo va quindi determinato sul minimale giornaliero e le giornate lavorate non subiscono riduzione, in quanto l'adeguamento consente l'accredito dell'intero numero delle giornate effettivamente lavorate o retribuite.

Casi di esclusione dall'adeguamento

La circolare richiama quanto già indicato nella circolare n. 290 del 27 dicembre 1991 e precisa che l'adeguamento al minimale non deve essere effettuato, salvo il rispetto della retribuzione contrattuale, nei casi di riduzione della retribuzione conseguenti a vicende particolari del rapporto di lavoro che comportino prestazioni ridotte. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, scioperi che non investano l'intero arco lavorativo giornaliero, malattia e permessi.

L'esclusione opera anche nelle attività caratterizzate da saltuarietà o precarietà, nelle quali l'impegno lavorativo giornaliero è ridotto rispetto a quello normalmente praticato. In tali situazioni non si applica l'adeguamento del minimale, ma il periodo contributivo utile si determina proporzionalmente in base al rapporto tra retribuzione effettivamente percepita e minimale.

Contrazione dell'anzianità contributiva

Nei casi in cui la retribuzione sia inferiore al minimale e non ricorrano le ipotesi di adeguamento, si applica il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 480/1988. Il periodo contributivo utile è allora pari al rapporto tra la retribuzione percepita e il minimale medesimo, con conseguente possibile contrazione delle giornate accreditabili.

Ai fini della verifica, il minimale mensile deve essere rapportato a quello giornaliero dividendo per trenta. La retribuzione sottoposta a contribuzione, per consentire l'accredito dell'intero numero di giornate, non può essere inferiore al prodotto tra il minimale giornaliero e le giornate retribuite.

Esempio applicativo riportato dalla circolare

La circolare propone l'esempio di un pilota per l'anno 1994 con 10 giornate retribuite, retribuzione globale di lire 1.150.000 e minimale mensile pari a lire 4.199.122. Il minimale giornaliero risulta pari a lire 139.971, ottenuto dividendo il minimale mensile per 30.

Poiché la retribuzione giornaliera sottoposta a contribuzione è inferiore al minimo giornaliero, le giornate da accreditare nel Fondo risultano 9, calcolate dividendo lire 1.150.000 per lire 139.971 e arrotondando il risultato a 9. La circolare evidenzia che si perviene allo stesso esito anche rapportando la retribuzione mensile a 30 giorni e confrontandola con il minimale annuale.

Settore aero-club e qualificazione del rapporto

Le istruzioni si applicano anche al settore degli aero-club. In tale ambito, infatti, sono state riscontrate forme di collaborazione con personale di volo che le parti hanno qualificato come autonome, ma che, secondo i principi di diritto comune, risultano in realtà riconducibili al lavoro subordinato. In tali casi trovano applicazione la disciplina delle assicurazioni sociali e quella dello speciale Fondo di previdenza.

Ratei delle mensilità aggiuntive e ulteriori precisazioni

Per verificare il rispetto dei minimali retributivi non deve tenersi conto dell'incremento della retribuzione mensile derivante dall'attribuzione pro quota dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tali somme concorrono soltanto alla verifica del minimale nel mese in cui vengono materialmente erogate.

Per la contribuzione dovuta alle forme di previdenza e assistenza minori in materia di minimali si rinvia alla normativa generale. Le Sedi sono infine incaricate di comunicare le precisazioni alle aziende interessate e di integrare le istruzioni già fornite con la circolare n. 290 del 27 dicembre 1991, in particolare per quanto riguarda la compilazione del mod. 01/M.

Punti principali

Oggetto del minimale retributivo per il personale di volo

L'art. 4, comma 1, della legge n. 480 del 31 ottobre 1988 stabilisce per ciascuna categoria del personale di volo un limite minimo di retribuzione mensile ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice del costo della vita.

Funzione del minimale e rapporto con la retribuzione imponibile

La circolare precisa che tale limite non coincide con un minimale retributivo in senso tecnico assoluto. Se un lavoratore percepisce per l'intero mese e a orario pieno una retribuzione inferiore al minimo, la retribuzione imponibile deve essere adeguata al minimale. Se invece la retribuzione è inferiore al minimo, il periodo contributivo utile si determina in proporzione tra retribuzione percepita e minimale.

Prestazioni a orario pieno rese solo in alcuni giorni del mese

Nei casi di lavoro continuativo ma con prestazioni rese solo in alcuni giorni del mese, sempre ad orario pieno, l'adeguamento al minimale opera comunque. In questi casi il minimale mensile va rapportato al minimale giornaliero dividendo per trenta; il contributo è dovuto sul minimale giornaliero e i giorni lavorati non subiscono contrazione.

Esclusioni dall'adeguamento al minimale

L'adeguamento non va operato, ferma restando la retribuzione contrattuale, nei casi di riduzione della retribuzione per vicende particolari del rapporto di lavoro o per prestazioni lavorative ridotte, come scioperi non coincidenti con l'intero arco lavorativo giornaliero, malattia, permessi, ecc., e anche nelle attività caratterizzate da saltuarietà o precarietà con impegno giornaliero ridotto rispetto a quello normalmente praticato.

Calcolo delle giornate utili e contrazione dell'anzianità contributiva

In tali ipotesi si applica il comma 2 dell'art. 4: il periodo contributivo utile è pari al rapporto tra retribuzione effettivamente percepita e minimale. La verifica del rispetto del minimale mensile va eseguita sul minimale giornaliero, ottenuto dividendo il mensile per trenta, e la retribuzione soggetta a contribuzione deve essere almeno pari al minimale giornaliero moltiplicato per le giornate retribuite, al fine di accreditare l'intero numero di giornate lavorate o retribuite.

Esempio numerico per l'anno 1994

La circolare riporta il caso di un pilota con 10 giornate retribuite, retribuzione globale di lire 1.150.000 e retribuzione minima giornaliera pari a lire 139.971 (ottenuta dividendo lire 4.199.122 per 30). Poiché la retribuzione giornaliera è inferiore al minimo, le giornate accreditabili nel Fondo risultano 9, calcolate dividendo la retribuzione per il minimale giornaliero e arrotondando il risultato.

Applicazione anche agli aero-club

Le medesime regole si applicano anche nel settore degli aero-club, ove possono emergere collaborazioni formalmente qualificate come autonome ma in realtà riconducibili al lavoro subordinato e quindi soggette alle assicurazioni sociali e alla disciplina dello speciale Fondo di previdenza.

Ratei delle mensilità aggiuntive

Per verificare il rispetto dei minimali retributivi non si deve considerare l'incremento della retribuzione mensile dovuto al rateo delle mensilità aggiuntive. Tali somme rilevano soltanto per la verifica del minimale nel mese in cui vengono effettivamente erogate.

Previdenze e assistenze minori e adempimenti delle sedi

Per la contribuzione dovuta alle forme di previdenza e assistenza minori in materia di minimali si rinvia alla normativa generale. Le Sedi devono portare a conoscenza delle aziende interessate i chiarimenti forniti e integrare le istruzioni già contenute nella circolare n. 290 del 27 dicembre 1991 sulla compilazione del mod. 01/M.

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