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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 25269 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Estinzione del giudizio - Condizioni - Comunicazione dell'ufficio finanziario attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento di quanto dovuto - Necessità - Produzione di documenti da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a un’intimazione di pagamento derivante da una cartella esattoriale per IRPEF 2000. Con il primo motivo contestava la validità della notificazione della cartella, sostenendo che l’atto fosse stato consegnato al portiere senza il rispetto delle formalità previste dagli artt. 139 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Con il secondo motivo deduceva di aver aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, avendo presentato la domanda e versato la somma richiesta, chiedendo quindi la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente la relata di notificazione, impedendo alla Corte di verificare il vizio denunciato secondo il principio di autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la produzione della domanda di condono e della copia del modello F24 non era sufficiente a ottenere l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002, richiamato dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, era necessaria una comunicazione dell’Ufficio finanziario attestante sia la regolarità della domanda sia l’integrale pagamento di quanto dovuto. Tale attestazione non poteva essere sostituita dai documenti prodotti dal contribuente, dal silenzio dell’Amministrazione o dalla valutazione diretta del giudice. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002

    L’estinzione del giudizio per chiusura della lite fiscale richiede la comunicazione dell’Ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto.

    La dichiarazione giudiziale di estinzione non consegue automaticamente alla presentazione della domanda di condono e al pagamento dichiarato dal contribuente. È indispensabile l’attestazione positiva dell’Ufficio competente.

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011

    La disposizione richiama la disciplina della definizione delle liti fiscali prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002.

    La definizione agevolata delle liti prevista dalla normativa speciale mantiene la necessità dell’attestazione dell’Amministrazione finanziaria sulla regolarità della domanda e sull’integrale pagamento.

  • Art. 372, comma 1, c.p.c.

    In sede di legittimità possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere.

    La produzione di documenti nuovi in cassazione è possibile, in via eccezionale, quando serva a dimostrare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; tuttavia tali documenti non sostituiscono l’attestazione necessaria dell’Ufficio prevista dalla disciplina del condono.

  • Art. 139 c.p.c.

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario, anche mediante consegna a soggetti abilitati a riceverli.

    La contestazione della relata di notifica deve essere specificamente documentata; in cassazione è necessario trascrivere integralmente la relata, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento.

    La validità della notificazione della cartella deve essere valutata sulla base delle modalità concretamente risultanti dalla relata e delle disposizioni processuali applicabili.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede regole specifiche per la notificazione degli atti tributari.

    Le censure relative alla mancata applicazione delle formalità di notificazione devono essere supportate dalla riproduzione dell’atto e della relata nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l’estinzione di una lite fiscale mediante condono non basta dimostrare di aver presentato la domanda e di aver effettuato il pagamento: occorre normalmente l’attestazione positiva dell’Ufficio sulla regolarità della definizione e sull’integrale versamento.
  • Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria o la mancata contestazione in udienza non equivalgono a un’attestazione di regolarità del condono.
  • Il giudice non può sostituirsi all’Ufficio nell’accertamento originario della ritualità della domanda e della completezza del pagamento; un eventuale diniego deve essere contestato con gli strumenti e nei termini previsti.
  • Quando si impugna in cassazione una notificazione, è necessario trascrivere integralmente la relata e indicare con precisione gli elementi dai quali deriverebbe il vizio, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La scadenza del termine entro cui l’Ufficio può comunicare il diniego della definizione non comporta automaticamente l’accoglimento del condono né l’estinzione della controversia.

Testo integrale

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