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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37616/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza confermata dalla Corte d'Appello: Bicaj deduce vizio di motivazione e fatti (contestando la ricostruzione sull'arma utilizzata: secondo la difesa la vittima parlò di un grosso coltello mentre in concreto fu rinvenuto un cutter, privo di tracce ematiche, e si contestano la vicinanza del luogo del rinvenimento e la prova della volontà omicida); Buhaiciuc deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa e al mancato apprezzamento delle doglianze sollevate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché attengono a questioni di fatto adeguatamente valutate dai giudici di merito (affidabilità della testimonianza della persona offesa confermata da riscontri medico-legali e congruenza con modalità del fatto). Di conseguenza le decisioni di Tribunale e Corte d'Appello, che avevano condannato Bicaj per tentato omicidio e Buhaiciuc per tentata violenza privata e lesioni, restano operative. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiama i limiti di motivazione per la cassazione e la necessità di sintesi nei motivi che investono questioni di fatto; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti siano valutazioni di merito non riassumibili in censura di legittimità.

  • art. 192 co. 3 cod. proc. pen.

    norma sulla necessità di riscontri per determinate dichiarazioni di parte; la Corte richiama la giurisprudenza che chiarisce che non sempre è richiesta la compresenza di riscontri esterni per ritenere attendibile la vittima, purché si motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.

  • Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012 (rv 253214) - giurisprudenza

    principio nomofilattico secondo cui la deposizione della persona offesa può costituire prova decisiva anche in assenza di riscontri esterni, quando la sua attendibilità sia adeguatamente valutata e motivata; la Corte di legittimità si è richiamata a questo precedente per giustificare il fondamento probatorio basato sulla vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile per motivi non imputabili al giudice; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la somma di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili.
  • La deposizione della persona offesa può reggere la decisione anche senza riscontri esterni, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca della narrazione e vi siano elementi di supporto (es. referti medico-legali congruenti).
  • La precisa identificazione dello strumento di offesa (es. cutter vs coltello) può essere irrilevante se è comunque dimostrato che è stato utilizzato uno strumento tagliente idoneo a cagionare lesioni gravi o mortali nelle parti colpite; ciò non toglie che, se la disputa verte sulla sussistenza dell'elemento intenzionale, è necessario portare elementi specifici che mettano in crisi la valutazione probatoria.
  • Per contestare l'attendibilità della vittima con successo in sede di legittimità occorre dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione dei giudici di merito, non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Ricorsi che si risolvono in mera riesposizione dei fatti valutati nei gradi precedenti espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e all'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto le doglianze devono essere formulate in termini di diritto e dimostrare errori di applicazione o vizio di motivazione.

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