Cassazione Penale, Sentenza n. 37616/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza confermata dalla Corte d'Appello: Bicaj deduce vizio di motivazione e fatti (contestando la ricostruzione sull'arma utilizzata: secondo la difesa la vittima parlò di un grosso coltello mentre in concreto fu rinvenuto un cutter, privo di tracce ematiche, e si contestano la vicinanza del luogo del rinvenimento e la prova della volontà omicida); Buhaiciuc deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa e al mancato apprezzamento delle doglianze sollevate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché attengono a questioni di fatto adeguatamente valutate dai giudici di merito (affidabilità della testimonianza della persona offesa confermata da riscontri medico-legali e congruenza con modalità del fatto). Di conseguenza le decisioni di Tribunale e Corte d'Appello, che avevano condannato Bicaj per tentato omicidio e Buhaiciuc per tentata violenza privata e lesioni, restano operative. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti di motivazione per la cassazione e la necessità di sintesi nei motivi che investono questioni di fatto; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti siano valutazioni di merito non riassumibili in censura di legittimità.
art. 192 co. 3 cod. proc. pen.
norma sulla necessità di riscontri per determinate dichiarazioni di parte; la Corte richiama la giurisprudenza che chiarisce che non sempre è richiesta la compresenza di riscontri esterni per ritenere attendibile la vittima, purché si motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.
Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012 (rv 253214) - giurisprudenza
principio nomofilattico secondo cui la deposizione della persona offesa può costituire prova decisiva anche in assenza di riscontri esterni, quando la sua attendibilità sia adeguatamente valutata e motivata; la Corte di legittimità si è richiamata a questo precedente per giustificare il fondamento probatorio basato sulla vittima.
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile per motivi non imputabili al giudice; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la somma di euro 3.000 a ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili.
- La deposizione della persona offesa può reggere la decisione anche senza riscontri esterni, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca della narrazione e vi siano elementi di supporto (es. referti medico-legali congruenti).
- La precisa identificazione dello strumento di offesa (es. cutter vs coltello) può essere irrilevante se è comunque dimostrato che è stato utilizzato uno strumento tagliente idoneo a cagionare lesioni gravi o mortali nelle parti colpite; ciò non toglie che, se la disputa verte sulla sussistenza dell'elemento intenzionale, è necessario portare elementi specifici che mettano in crisi la valutazione probatoria.
- Per contestare l'attendibilità della vittima con successo in sede di legittimità occorre dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione dei giudici di merito, non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
- Ricorsi che si risolvono in mera riesposizione dei fatti valutati nei gradi precedenti espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e all'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto le doglianze devono essere formulate in termini di diritto e dimostrare errori di applicazione o vizio di motivazione.
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