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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 3167/2024, depositata e resa pubblica il 27.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9112/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data16.01.2026.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3167/2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente complessivi 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3167/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione del docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il credito e l'obbligo dell'amministrazione risultavano adeguatamente documentati e che il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, quanto alla sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Taranto, disponendo l'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'adempimento e consentendogli di avvalersi delle strutture organizzative necessarie. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua alla luce dell'esigenza di un uso prudente dell'istituto, anche perché normalmente comporta un esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; il TAR ne evidenzia tuttavia l'uso prudente e la possibilità di non applicarla quando ciò sia manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 39 c.p.a., per la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato impone all'amministrazione un obbligo puntuale e l'inadempimento risulta documentato e non contestato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire integralmente il comando entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine successivo per l'adozione degli atti necessari e riconoscendogli, ove occorra, la facoltà di delega e di avvalimento delle strutture amministrative competenti.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta al commissario ad acta alcun compenso, salvo diversa indicazione non ricavabile dalla decisione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve farne un uso prudente e può negarla quando, in concreto, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, anche considerando che essa comporta normalmente un esborso di denaro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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