Ordinanza n. 677/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XII / 2854 Seduta del 29/07/2024 – pubblicata su BOLLETTINO UFFICIALE Serie Ordinaria - Giovedì 01 agosto 2024 avente ad oggetto “Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall’esercizio 2024” in parte qua (a) ovvero nella parte in cui non prevede tra le funzioni da remunerare la “Funzione anziani in acuzie”; - (b) laddove delibera di stabilire <che le attribuzioni, per ogni singola struttura di diritto privato, non potranno superare del 5% quanto assegnato dalla giunta per l’esercizio precedente> senza chiarire che la base di partenza resta comunque tale senza pregiudizio per le case di cura che nel 2023 hanno ricevuto una specifica remunerazione per una o più funzioni eliminate con la delibera impugnata; - (c) laddove non prevede i criteri di riparto delle risorse tra le funzioni; e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguenziale ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale sui criteri per la definizione delle attività e dei servizi sanitari da finanziare mediante le funzioni di cui all'art. 8-sexies d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato in parte qua la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia, contestando: l'omessa inclusione tra le funzioni remunerabili della funzione relativa agli anziani in acuzie; la previsione secondo cui le attribuzioni per ciascuna struttura privata non possono superare del 5% quanto assegnato nell'esercizio precedente, senza chiarire il trattamento delle case di cura che nel 2023 avevano ricevuto una specifica remunerazione per funzioni successivamente eliminate; l'omessa previsione dei criteri di riparto delle risorse tra le diverse funzioni. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenziali eventualmente lesivi. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma dispone attività istruttorie e richiede alla ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e indicando eventuali ulteriori esigenze istruttorie. Alla Regione è richiesto di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non decide la domanda di annullamento. Dispone che la ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiari motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla decisione nel merito e aggiorni il quadro relativo alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ordina inoltre all'amministrazione intimata di fornire chiarimenti documentati, aggiornati allo stato attuale, e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo ove non già prodotti. Il Collegio avverte espressamente che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Individua l'istituto delle funzioni cui si riferiscono i criteri regionali di finanziamento delle attività e dei servizi sanitari.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti e viene richiamato per valutare l'inerzia rispetto all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa agli incombenti istruttori nel processo amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla trattazione camerale e alla decisione processuale.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato, unitamente alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi necessari per assumere una decisione congruente e per calendarizzare la causa, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori volti sia ad aggiornare la situazione relativa alla controversia sia a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
- L'amministrazione intimata è tenuta a fornire chiarimenti documentati e a depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo quando tali elementi siano necessari per la definizione della controversia.
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