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Sentenza

Sentenza n. 10158/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 “igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 19 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 6 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, della commissione e comunque di valutazione della domanda della ricorrente; - del bando di concorso D.D. 1796/2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 2016 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente e comunque depositato nell’indice degli atti da intendersi espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202500353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato di un'università, inquadrata dal 2009 nell'area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico e titolare di una convenzione con un'azienda ospedaliero-universitaria, ha impugnato il giudizio di non abilitazione. La Commissione aveva rilevato il superamento dei tre valori soglia relativi all'impatto della produzione scientifica e aveva espresso valutazioni positive sulle dodici pubblicazioni presentate, ma aveva riconosciuto soltanto due degli otto titoli selezionati, a fronte del minimo di tre richiesto. Erano stati negati il titolo A, relativo alla partecipazione come relatrice a convegni, il titolo D, relativo alla responsabilità scientifica per progetti di ricerca, e il titolo G, relativo a incarichi formali di insegnamento o ricerca presso istituzioni estere o sovranazionali. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, del D.R. 589/2018 e del D.M. 120/2016, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, errore manifesto, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che la Commissione avesse erroneamente ricostruito il suo profilo professionale, qualificandola come libera professionista o ex borsista e contrattista, anziché come dipendente universitaria strutturata, e che tale errore avesse condizionato la valutazione dei titoli. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del D.M. 120/2016 e del D.R. 589/2018, omessa motivazione, irrazionalità e contraddittorietà del giudizio, lamentando il contrasto tra le valutazioni positive sulle pubblicazioni e la mancata abilitazione, oltre alla natura stereotipata e sostanzialmente identica dei giudizi individuali. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità delle censure, ritenendole dirette a contestare valutazioni tecnico-discrezionali, e ne ha sostenuto l'infondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, chiarendo che le valutazioni delle Commissioni ASN, pur espressive di discrezionalità tecnica, sono sindacabili per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione e carenza istruttoria. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione aveva rappresentato in modo non corrispondente alla documentazione il rapporto professionale della candidata con l'università. L'errore non era una mera imprecisione descrittiva, ma un errore sul presupposto di fatto, sistematico e presente nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali, idoneo a incidere sulla valutazione della natura, continuità e collocazione istituzionale delle attività dichiarate e quindi sull'apprezzamento dei titoli. Il giudice non ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, ma ha censurato l'inaffidabilità dell'istruttoria e della motivazione. Ha inoltre precisato, ai fini del riesame, che il titolo D dovrà essere rivalutato considerando la documentazione sui ruoli di responsabilità dell'analisi statistica formalizzati nella governance dei progetti e la natura interdisciplinare della ricerca biomedica; che per il titolo G dovranno essere indicati gli incarichi esaminati e le ragioni della loro eventuale non pertinenza, tenendo conto del requisito dell'istituzione estera o sovranazionale; e che per il titolo A dovranno essere esplicitate, per ciascun contributo escluso, le ragioni relative a temporalità, natura del contributo e pertinenza settoriale, evitando motivazioni apodittiche o eccessivamente formalistiche. Il secondo motivo è stato accolto nei limiti in cui denunciava l'omogeneità testuale dei giudizi individuali, ritenuta sintomatica della possibile insufficiente autonomia e analiticità delle valutazioni, mentre è stato respinto l'argomento secondo cui le valutazioni positive delle pubblicazioni sarebbero incompatibili con la non abilitazione: il superamento delle soglie, il possesso del numero minimo di titoli e la valutazione positiva delle pubblicazioni sono requisiti cumulativi e non compensabili. Il TAR ha annullato il giudizio collegiale e quelli individuali di non abilitazione, ordinando una nuova valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni, con motivazione sufficiente e non apodittica su ciascun titolo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    L'esercizio della funzione valutativa deve essere adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria corretta e completa.

  • art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 120/2016

    Il possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla disciplina costituisce requisito per il conseguimento dell'abilitazione.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Il superamento dei valori soglia, il possesso del numero minimo di titoli e la valutazione positiva delle pubblicazioni sono condizioni cumulative e autonome, non compensabili reciprocamente.

  • art. 7 D.M. 120/2016

    Disciplina la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato.

  • Allegato A al D.M. 120/2016

    Individua, tra gli altri, i titoli relativi alla partecipazione come relatore a convegni, alla responsabilità scientifica per progetti di ricerca e agli incarichi di insegnamento o ricerca presso istituzioni estere o sovranazionali.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare all'amministrazione di rinnovare la valutazione mediante riedizione del potere, qui con Commissione in diversa composizione.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice nel merito; sono tuttavia sindacabili quando risultino affette da manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione o carenza istruttoria.
  • Nelle procedure ASN, la ricostruzione corretta e completa del profilo professionale e curricolare del candidato costituisce presupposto essenziale della valutazione dei titoli. La qualificazione erronea del candidato come soggetto estraneo all'accademia strutturata, anziché come dipendente universitario stabilmente inserito nell'organizzazione, integra errore sul presupposto di fatto e vizia l'istruttoria e la valutazione conclusiva.
  • Anche nella valutazione tecnico-discrezionale dei titoli, la Commissione deve indicare in modo analitico le ragioni del riconoscimento o del diniego di ciascun titolo, senza ricorrere a formule apodittiche, tautologiche o meramente ripetitive.
  • Il superamento dei valori soglia, il possesso del numero minimo di titoli e la valutazione positiva delle pubblicazioni sono requisiti autonomi e cumulativi per l'abilitazione scientifica nazionale; la valutazione positiva delle pubblicazioni non può compensare il mancato possesso del numero minimo di titoli.
  • La sostanziale identità testuale dei giudizi individuali, quando travalica la fisiologica convergenza delle valutazioni, costituisce elemento sintomatico di una motivazione non sufficientemente analitica e può giustificare la rinnovazione della valutazione.
  • L'annullamento del giudizio di non abilitazione per errore sui presupposti fattuali comporta la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, senza che il giudice possa riconoscere direttamente i titoli o sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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