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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31324/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, una società in nome collettivo era destinataria di avviso di accertamento per maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2010. L’Ufficio contestava: 1) l’omessa fatturazione della quota-parte dei ricavi relativi a progetti realizzati dal consorzio di cui la società era consorziata; 2) l’omessa autofatturazione di prestazioni eseguite e non fatturate dal consorzio; 3) la contabilizzazione di costi per spese di pubblicità ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non provata la natura e il funzionamento del consorzio e che, in base alle clausole statutarie, i ricavi dovevano essere ripartiti tra le consorziate; violazione dell’art. 167 TUIR, contestando l’assunto della CTR secondo cui l’Ufficio sarebbe incorso in doppia imposizione per avere recuperato a tassazione, prima nei confronti del consorzio e poi nei confronti della consorziata, poiché si trattava di contestazioni diverse e non sovrapponibili.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio un vizio processuale preliminare: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società in nome collettivo, in una controversia riguardante anche imposte sui redditi e, comunque, accertamenti collegati su IVA e IRAP fondati su elementi comuni. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario originario nelle controversie relative all’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché il giudizio venga celebrato con contraddittorio integro e vengano regolate anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Ufficio per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2602 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del consorzio e ai suoi effetti sul riparto dei ricavi tra consorziate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere della prova sulla natura dell’attività consortile.

  • art. 167 TUIR

    Richiamato per escludere che vi fosse una duplicazione impositiva tra recupero a tassazione effettuato nei confronti del consorzio e quello effettuato nei confronti della consorziata.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Indicato come norma che impone l’integrazione del contraddittorio quando sussiste litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato solo come possibile rimedio di riunione dei procedimenti, in alternativa all’integrazione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Base normativa dell’unitarietà dell’accertamento e dell’automatica imputazione del reddito ai soci delle società di persone.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel sistema dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dei redditi di società di persone, la pretesa tributaria è inscindibilmente comune alla società e a tutti i soci, salvo questioni personali: ne deriva un litisconsorzio necessario originario e la necessità dell’integrazione del contraddittorio.
  • Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado.
  • In materia di IVA, il litisconsorzio necessario non discende automaticamente dalla sola pretesa impositiva, ma può sussistere quando l’accertamento IVA è contestualmente inserito in un atto fondato su elementi comuni e inscindibili rispetto all’accertamento dei redditi della società di persone.
  • La verifica della regolarità del contraddittorio precede l’esame dei motivi di merito: ove manchi l’integrazione dei litisconsorti necessari, la Corte non decide le censure sostanziali ma dichiara la nullità dell’intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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