Cassazione Civile, Ordinanza n. 31324/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, una società in nome collettivo era destinataria di avviso di accertamento per maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2010. L’Ufficio contestava: 1) l’omessa fatturazione della quota-parte dei ricavi relativi a progetti realizzati dal consorzio di cui la società era consorziata; 2) l’omessa autofatturazione di prestazioni eseguite e non fatturate dal consorzio; 3) la contabilizzazione di costi per spese di pubblicità ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non provata la natura e il funzionamento del consorzio e che, in base alle clausole statutarie, i ricavi dovevano essere ripartiti tra le consorziate; violazione dell’art. 167 TUIR, contestando l’assunto della CTR secondo cui l’Ufficio sarebbe incorso in doppia imposizione per avere recuperato a tassazione, prima nei confronti del consorzio e poi nei confronti della consorziata, poiché si trattava di contestazioni diverse e non sovrapponibili.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio un vizio processuale preliminare: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società in nome collettivo, in una controversia riguardante anche imposte sui redditi e, comunque, accertamenti collegati su IVA e IRAP fondati su elementi comuni. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario originario nelle controversie relative all’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché il giudizio venga celebrato con contraddittorio integro e vengano regolate anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Ufficio per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2602 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del consorzio e ai suoi effetti sul riparto dei ricavi tra consorziate.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere della prova sulla natura dell’attività consortile.
art. 167 TUIR
Richiamato per escludere che vi fosse una duplicazione impositiva tra recupero a tassazione effettuato nei confronti del consorzio e quello effettuato nei confronti della consorziata.
art. 14 d.lgs. 546/1992
Indicato come norma che impone l’integrazione del contraddittorio quando sussiste litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 29 d.lgs. 546/1992
Richiamato solo come possibile rimedio di riunione dei procedimenti, in alternativa all’integrazione del contraddittorio.
art. 5 d.P.R. 917/1986
Base normativa dell’unitarietà dell’accertamento e dell’automatica imputazione del reddito ai soci delle società di persone.
art. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato nel sistema dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dei redditi di società di persone, la pretesa tributaria è inscindibilmente comune alla società e a tutti i soci, salvo questioni personali: ne deriva un litisconsorzio necessario originario e la necessità dell’integrazione del contraddittorio.
- Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado.
- In materia di IVA, il litisconsorzio necessario non discende automaticamente dalla sola pretesa impositiva, ma può sussistere quando l’accertamento IVA è contestualmente inserito in un atto fondato su elementi comuni e inscindibili rispetto all’accertamento dei redditi della società di persone.
- La verifica della regolarità del contraddittorio precede l’esame dei motivi di merito: ove manchi l’integrazione dei litisconsorti necessari, la Corte non decide le censure sostanziali ma dichiara la nullità dell’intero giudizio.
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