Parere n. 1332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dai signori Ennio De Cristofano, Vincenzo De Cristofaro e Americo De Cristofaro contro il Comune di Alife e nei confronti della Regione Campania, per l’annullamento: a) dell'ordinanza n.22 del 6 ottobre 2017 di demolizione delle opere realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi; b) nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e conseguente e in particolare del provvedimento di sospensione lavori e presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria emesso dall’U.O.D. Genio civile di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 22 del 6 ottobre 2017 e contro il provvedimento del Genio civile di sospensione dei lavori e di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate in assenza o in parziale difformità dai titoli edilizi, nonché il provvedimento del Genio civile adottato per la mancata autorizzazione sismica. Sono dedotti: l’indeterminatezza dell’ordinanza, il difetto di istruttoria e di motivazione; l’erronea qualificazione delle difformità edilizie, che secondo i ricorrenti avrebbero richiesto soltanto una comunicazione di inizio lavori o una DIA/SCIA, con applicazione della sanzione pecuniaria anziché della demolizione; il difetto di legittimazione rispetto a tettoie e containers asseritamente ricadenti su una particella intestata a un altro soggetto; la sproporzione della demolizione rispetto alla sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; e l’illegittimità del provvedimento sismico, poiché le irregolarità sarebbero risalenti e l’immobile ancora allo stato grezzo. Il Ministero ha trasmesso una relazione ritenendo infondati il ricorso e l’istanza cautelare, ma la relazione è stata giudicata sommaria e non sufficiente per decidere.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, lasciando impregiudicate tutte le questioni processuali e di merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dal Comune di Alife di puntuali elementi di fatto e di diritto e previa trasmissione della relazione ai ricorrenti per eventuali osservazioni. La relazione integrativa dovrà esaminare specificamente la qualificazione giuridica delle prime tre irregolarità e il conseguente regime sanzionatorio, verificando l’eventuale applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, nonché la titolarità delle tettoie e dei containers e le ragioni della loro contestazione ai ricorrenti. Il termine assegnato al Ministero è di 60 giorni dalla comunicazione del parere; ai ricorrenti deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per le osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili e del principio di non contestazione.
Osservazioni
Qualificazione delle prime tre irregolarità e regime sanzionatorio
Occorre acquisire e valutare elementi puntuali sulla qualificazione giuridica delle prime tre difformità contestate, verificando se integrino interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori, DIA/SCIA, difformità parziale o variazione essenziale e se ricorrano i presupposti per applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Titolarità di tettoie e containers
Devono essere chiariti la titolarità e l’imputabilità delle due tettoie e dei due containers, con particolare riferimento all’asserita ricaduta dei manufatti sulla particella intestata a un altro soggetto, nonché le ragioni per cui tali opere siano state contestate ai ricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 6
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che alcune opere fossero soggette a comunicazione di inizio lavori.
d.P.R. n. 380/2001, art. 10
Richiamato nel motivo relativo ai titoli edilizi e alla qualificazione degli interventi.
d.P.R. n. 380/2001, art. 22
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assoggettabilità delle opere a DIA, oggi SCIA, anziché a permesso di costruire e demolizione.
d.P.R. n. 380/2001, art. 27
Richiamato in relazione ai poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
d.P.R. n. 380/2001, art. 31
Richiamato quale disciplina della demolizione delle opere abusive.
d.P.R. n. 380/2001, art. 34
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’applicabilità della sanzione pecuniaria quando la demolizione della parte abusiva possa arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.
d.P.R. n. 380/2001, art. 37
Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime sanzionatorio degli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA/SCIA.
l. n. 47/1985
Richiamata quale base normativa della concessione edilizia in sanatoria n. 563 del 2012 relativa ad alcuni corpi di fabbrica.
art. 97 Costituzione
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e correttezza dell’amministrazione.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non indica ulteriori specifici articoli applicati.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale è sommaria e non consente di valutare compiutamente i motivi, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi nel merito, lasciando impregiudicate le questioni in rito e di merito.
- L’integrazione istruttoria deve confrontarsi analiticamente con i singoli motivi di ricorso e acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari a verificare la qualificazione dell’abuso e il regime sanzionatorio applicabile.
- Quando il ricorrente contesta di non essere titolare o responsabile dei manufatti abusivi, l’amministrazione deve chiarire la titolarità delle opere e motivare la loro imputazione al destinatario dell’ordinanza.
- In presenza di una contestazione sulla demolizione, l’amministrazione deve verificare e illustrare se ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, ove prevista dalla disciplina edilizia, anziché della demolizione.
- Il mancato e ingiustificato adempimento dell’incombente istruttorio può consentire la decisione dell’affare sulla base degli atti già presenti, anche mediante applicazione del principio di non contestazione.
Ricorso straordinario contro ordinanza di demolizione e provvedimento sismico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva un ricorso straordinario proposto da proprietari di un fondo sito nel Comune di Alife contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 22 del 6 ottobre 2017 e contro il provvedimento dell’U.O.D. Genio civile di Caserta relativo alla sospensione dei lavori e alla presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria. Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione non ha deciso né il ricorso né l’istanza cautelare, ritenendo necessaria un’integrazione istruttoria.
Premesse fattuali
L’accertamento comunale aveva rilevato difformità rispetto alla concessione edilizia n. 2736 del 1986, rilasciata alla dante causa dei ricorrenti per lavori di ristrutturazione e riparazione. Le difformità riguardavano, tra l’altro, la distribuzione interna, la scala e i vani di porte e finestre di un fabbricato ancora allo stato grezzo.
Nel sopralluogo erano inoltre state rilevate due tettoie metalliche con copertura rimovibile in telo e due containers, uno appoggiato su un carrello gommato e l’altro privo di autorizzazione. Altri cinque corpi di fabbrica risultavano già oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 563 del 2012, rilasciata ai sensi della l. n. 47/1985.
Il provvedimento del Genio civile era stato adottato in ragione della mancata autorizzazione sismica, considerando che il territorio comunale è classificato come sismico secondo la disciplina vigente e la delibera della Giunta regionale della Campania n. 5447 del 7 novembre 2002.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno contestato anzitutto l’indeterminatezza dell’ordinanza di demolizione, sostenendo che non individuasse con sufficiente precisione gli immobili e le opere da demolire. Hanno inoltre dedotto carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
È stata poi contestata la qualificazione giuridica delle prime tre irregolarità. Secondo i ricorrenti, gli interventi sarebbero stati soggetti a comunicazione di inizio lavori o a DIA, oggi SCIA, e non avrebbero costituito né una difformità totale né una variazione essenziale rispetto al titolo del 1986. Da ciò deriverebbe l’applicazione di una sanzione pecuniaria, anziché della demolizione.
Un ulteriore motivo riguarda la titolarità delle tettoie e dei containers. I ricorrenti sostengono che tali manufatti ricadano sulla particella 5441, intestata a un altro soggetto, e che quindi non possano essere loro imputati.
È stata infine dedotta la sproporzione della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, nonché l’illegittimità del provvedimento del Genio civile, poiché le irregolarità sarebbero risalenti e riferibili a un fabbricato ancora allo stato grezzo.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha ritenuto che la relazione ministeriale fosse troppo sommaria per consentire una piena valutazione della vicenda. In particolare, non risultavano adeguatamente chiariti due profili decisivi: la qualificazione delle prime tre irregolarità con il relativo regime sanzionatorio e la titolarità dei manufatti costituiti da tettoie e containers.
La Sezione ha pertanto disposto che il Ministero acquisisca dal Comune di Alife elementi di fatto e di diritto e rediga una relazione integrativa analitica, destinata a controdedurre sui singoli motivi di ricorso. La relazione dovrà chiarire:
- se le prime tre irregolarità siano soggette a comunicazione di inizio lavori, DIA/SCIA o altro titolo;
- se si tratti di difformità parziale, difformità totale o variazione essenziale;
- se sia applicabile una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione;
- a chi appartengano le tettoie e i containers;
- per quali ragioni tali opere siano state contestate ai ricorrenti, qualora risultino riferibili a un altro soggetto.
Termini e garanzie procedimentali
La relazione integrativa dovrà pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Il Comune di Alife riceverà il parere e dovrà contribuire all’acquisizione degli elementi necessari. La relazione dovrà essere previamente trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Conclusione
Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso. La Sezione ha lasciato impregiudicate tutte le questioni in rito e nel merito. Ha tuttavia precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento dell’incombente istruttorio, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo e in applicazione del principio di non contestazione.
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