Cassazione Penale, Sentenza n. 36372/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Michele Correale, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, chiedeva l'autorizzazione ad acquistare compact disk musicali e un lettore digitale; richiesta negata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila richiamando la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2/10/2017. Il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila rigettava in primo grado; il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo disponendo che la Direzione consentisse l'acquisto tramite impresa di mantenimento, previa disapplicazione degli ordini interni contrari. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che il Tribunale avesse esercitato una potestà riservata all'Amministrazione penitenziaria e che il possesso di tali beni non costituisca un diritto soggettivo del detenuto, essendo il divieto motivato da ragioni di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza che legittima il diniego amministrativo all'acquisto e alla detenzione di CD e lettori digitali quando, per l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto e per l'impiego di risorse, non sia possibile garantire la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza perché non ha svolto alcuna verifica concreta sulla possibilità, per l'Amministrazione penitenziaria, di assicurare la messa in sicurezza in caso di autorizzazione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio conforme al principio richiamato (valutazione concreta della possibilità di messa in sicurezza).
Norme richiamate
art. 41-bis, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina il regime penitenziario differenziato e consente misure restrittive finalizzate a esigenze di ordine e sicurezza; legittima restrizioni e misure speciali nella gestione dei detenuti sottoposti a 41-bis.
art. 35-bis, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Riguarda poteri e modalità dell'Amministrazione penitenziaria in materia di controllo e regolamentazione dei detenuti; evocata nel ricorso come riferimento normativo rispetto alla competenza amministrativa nella gestione degli oggetti detenuti.
art. 69, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma del testo unico sull'ordinamento penitenziario citata a supporto delle competenze e dei poteri dell'Amministrazione penitenziaria nella gestione interna degli istituti.
artt. 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000
Norme del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario richiamate per le procedure e limiti inerenti ai beni in uso ai detenuti e alla relativa gestione amministrativa; rilevate nella contestazione di errata applicazione da parte del giudice.
art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e decisione assunta da organo incompetente o esercizio di potestà riservata). Citato dal ricorrente per sostenere che il Tribunale abbia esercitato potestà riservata all'Amministrazione e abbia erroneamente applicato norme.
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione penitenziaria all'acquisto o al possesso di dispositivi tecnologici (es. CD, lettori digitali) può essere legittimo quando la loro introduzione non può essere resa sicura per ragioni organizzative o di risorse: il criterio centrale è la possibilità di 'messa in sicurezza' dei dispositivi.
- Il giudice di sorveglianza non può semplicemente sostituirsi all'Amministrazione senza compiere una verifica concreta: se annulla o autorizza, deve motivare in fatto e valutare se l'Amministrazione abbia realistiche possibilità operative di garantire la sicurezza.
- Il possesso di CD e lettori digitali non costituisce un diritto soggettivo assoluto del detenuto in regime 41-bis; prevalgono le esigenze di ordine e sicurezza dettate dalla disciplina speciale.
- In sede di impugnazione, la Cassazione valuta sia la correttezza dell'interpretazione normativa sia la presenza di accertamenti fattuali: l'assenza di valutazioni concrete sul punto rilevante può portare all'annullamento con rinvio.
- Per ottenere successo in situazioni analoghe, il detenuto dovrebbe dimostrare, o il giudice verificare, che l'Amministrazione sia in grado di adottare misure organizzative e di sicurezza concrete e sostenibili per consentire il possesso dei beni richiesti.
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