Cassazione Penale, Sentenza n. 36761/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Sesta sezione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione. Sosteneva che la Corte non aveva valutato un secondo motivo (relativo alla revoca della confisca) dedotto anche in appello e nella consulenza tecnica: in particolare che le tre unità immobiliari confiscate erano di fatto di proprieta della moglie, Anna Fortunato, perché costruite con risorse a lei riconducibili (richiamando i commi 7-bis degli artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990 che escludono la confisca se i beni appartengono a persona estranea al reato). Pertanto chiedeva che la confisca fosse revocata in relazione all'effettiva titolarita dei beni.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente: la questione della titolarita reale dei beni e della possibile esclusione dalla confisca riguarda la posizione di un terzo (la moglie) e poteva essere dedotta solo dalla stessa terza interessata, mediante intervento in merito oppure con i rimedi in sede di esecuzione (o prima del passaggio in giudicato, secondo la giurisprudenza). Per tali ragioni il ricorso e stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti), artt. 73 e 74, comma 7-bis
Le disposizioni sul sequestro e sulla confisca prevedono la possibilita di salvaguardare i beni appartenenti a persona estranea al reato; la Corte ha ritenuto che la verifica della reale titolarita sia questione di terzo da proporre dalla stessa persona interessata e non dall'imputato che la invoca in suo favore
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento straordinario; la Corte ha disposto anche una sanzione alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 conv. con modif. L. n.14/2023
Rinvio formale alle norme che disciplinano il trattamento dei ricorsi in forma scritta e il contraddittorio scritto; richiamate in punto di rito per la trattazione del ricorso
art. 73, comma 1-bis e art. 74, comma 1-bis (richiamati dal ricorrente)
Norme menzionate dal ricorrente in rapporto alle censure sulla confisca; la Corte ha ritenuto che la domanda di esclusione dalla confisca per titolarita di terzo debba essere proposta dal terzo stesso
Massime di principio
- Un imputato non puo far valere davanti alla Corte di legittimita profili attinenti alla titolarita esclusiva di beni in favore di un terzo: tale censura puo essere proposta solo dal terzo interessato (ad es. la presunta proprietaria) con i propri mezzi di intervento o, ove previsto, in sede di esecuzione
- Se si intende contestare una confisca in relazione alla proprieta di terzi, il terzo deve intervenire nel giudizio di merito a mezzo di procuratore speciale oppure agire con gli strumenti previsti dopo il passaggio in giudicato (incidente di esecuzione o ricorsi specifici), secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Prima di proporre ricorsi straordinari o impugnazioni in cui si invocano diritti di terzi, verificare la legittimazione e l'interesse: l'assenza di questi elementi comporta l'inammissibilita e possibilmente la condanna alle spese e a sanzioni
- Documentare con prove idonee la titolarita e la provenienza della provvista (temporizzazione dell'acquisto, fonte dei fondi, atti formali) e farle valere dal soggetto titolare reale, possibilmente nel giudizio di merito o nella fase di esecuzione, per evitare l'irricevibilita delle doglianze
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