Cassazione Civile, Ordinanza n. 20044/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato in appello una sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro un'intimazione di pagamento. La CTR aveva accolto l'appello sul merito, rilevando che la cartella presupposta era già stata annullata in un diverso giudizio, e aveva compensato integralmente le spese di lite perché l'esito del giudizio dipendeva da vicende processuali relative a un procedimento diverso, ancora pendente quando l'appello era stato proposto e definito solo successivamente. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità della statuizione sulle spese per difetto di motivazione e la violazione delle norme sulle spese processuali nel processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto condannare le controparti alle spese in applicazione del principio di causalità, anche perché la notifica era irregolare e le controparti avrebbero reso dichiarazioni non veritiere inducendo in errore il primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tali ragioni possono comprendere il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della controversia, quando l'alterazione dei termini della lite non sia imputabile alle parti. La motivazione della CTR, che ha valorizzato il fatto che l'esito del giudizio dipendesse da vicende processuali di altro procedimento ancora sub judice al momento dell'appello, è stata ritenuta adeguata e conforme ai principi richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola Agenzia delle entrate e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per censurare la statuizione sulle spese.
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, deducendosi la nullità per motivazione apparente o assente sulla compensazione delle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 92 c.p.c.
richiamato in via analogica e come termine di raffronto storico-sistematico per la disciplina della compensazione delle spese.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.
art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese.
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
indicato per la data di entrata in vigore della nuova disciplina, dal 1° gennaio 2016.
art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato per la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. con compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162 del 2014
richiamato per la riformulazione dell'art. 92 c.p.c. in termini più restrittivi.
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata per affermare che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo o interpretativo può integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Cass. 19/09/2023, n. 26847
richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione di gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita soltanto nei casi tipizzati dalla legge: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
- Tra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione può rientrare il sopravvenuto mutamento del quadro normativo o fattuale della controversia, quando esso alteri i termini della lite senza essere imputabile alla condotta processuale delle parti.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere concreta e non meramente astratta; il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella misurazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni, salvo che la motivazione sia apparente o illogica al punto da integrare violazione di legge.
- Quando l'esito della lite dipende da vicende processuali di altro giudizio ancora pendente al momento dell'iniziativa processuale, il giudice può ritenere sussistenti ragioni eccezionali per compensare le spese se tale situazione abbia inciso sui termini della controversia senza colpa delle parti.
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