Regolamento (UE) 2016/1013
Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro statistico europeo sulle partite estere alle esigenze del TFUE, sostituendo la vecchia procedura di regolamentazione con controllo con il sistema degli atti delegati e di esecuzione. Rafforza inoltre i meccanismi di qualità, diffusione e cooperazione tra Commissione, Stati membri, BCE e comitati statistici. Sul piano sostanziale, introduce un percorso per sviluppare nuove statistiche sugli IDE basate sul proprietario finale e per distinguere le operazioni greenfield dalle acquisizioni, con studi pilota, relazione della Commissione e possibile successiva proposta di modifica. Aggiorna infine l’allegato I, anche sui termini di trasmissione e sui livelli di disaggregazione geografica.
Modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 sulle statistiche UE relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, aggiornando deleghe, qualità, flussi informativi e allegati tecnici.
Ambito di applicazione
Si applica alla raccolta, elaborazione, trasmissione, diffusione e controllo di qualità delle statistiche europee sulla bilancia dei pagamenti, sugli scambi internazionali di servizi e sugli investimenti diretti all'estero (IDE). I destinatari operativi sono gli Stati membri, in particolare le autorità statistiche nazionali e gli altri organismi coinvolti nella produzione dei dati, nonché la Commissione (Eurostat), che riceve, valuta e diffonde le statistiche. Il regolamento incide anche sui rapporti di cooperazione con BCE, comitato SSE e comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina in modo autonomo l'intera materia, ma modifica il regolamento (CE) n. 184/2005; le nuove regole si inseriscono dunque nel quadro già esistente di tale atto, inclusi i riferimenti agli allegati e alle scadenze ivi previste.
Regolamento (UE) 2016/1013 che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 sulle statistiche della bilancia dei pagamenti, dei servizi internazionali e degli investimenti diretti all’estero
Il regolamento interviene su un impianto statistico già esistente per adeguarlo al quadro del TFUE dopo Lisbona e per rafforzare qualità, comparabilità e tempestività delle statistiche europee su bilancia dei pagamenti, servizi internazionali e IDE. Le motivazioni richiamano l’importanza di dati affidabili per le politiche economiche, la necessità di sostituire la vecchia procedura di regolamentazione con controllo e l’esigenza di rispondere alla crescente complessità dei flussi finanziari internazionali.
Finalità e contesto della modifica
La modifica mira ad allineare il regolamento (CE) n. 184/2005 agli articoli 290 e 291 TFUE, attribuendo alla Commissione poteri delegati ed esecutivi più coerenti con l’architettura attuale del diritto dell’Unione. Il legislatore sottolinea inoltre il bisogno di statistiche più trasparenti e granulari, anche mediante il ricorso a fonti amministrative e strumenti innovativi come l’identificativo mondiale dell’entità giuridica e i registri dei proprietari effettivi.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
Il regolamento riguarda la produzione e trasmissione di statistiche europee su:
- bilancia dei pagamenti;
- scambi internazionali di servizi;
- investimenti diretti all’estero e nell’economia segnalante.
I soggetti centrali sono gli Stati membri, chiamati a fornire dati e relazioni sulla qualità, e la Commissione (Eurostat), incaricata di definire alcune modalità applicative, valutare la qualità, diffondere i dati e presentare relazioni periodiche. Restano rilevanti anche la BCE, il comitato del sistema statistico europeo, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti e i pertinenti gruppi di esperti.
Poteri delegati della Commissione
L’articolo 2, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in due ipotesi principali:
- aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, per settore istituzionale e per attività economica delle tavole 6, 7 e 8 dell’allegato I, quando ciò sia richiesto da cambiamenti economici o tecnici;
- eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati dell’allegato I.
Questi interventi sono ammessi solo se non aumentano in modo significativo gli oneri per Stati membri e rispondenti, non modificano il quadro concettuale e, nel secondo caso, non riducono la qualità delle statistiche. La Commissione deve motivare adeguatamente le misure e tener conto del rapporto costi-benefici, inclusi i costi di produzione e gli oneri per i rispondenti.
Qualità dei dati e relazioni di qualità
L’articolo 4 sostituito rafforza il sistema di controllo della qualità. I criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati trasmessi in base al regolamento modificato. Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat una relazione sulla qualità; la Commissione definisce con atti di esecuzione le modalità, la struttura e la periodicità di tali relazioni.
Eurostat valuta poi la qualità dei dati sulla base delle relazioni ricevute, con il supporto del comitato del sistema statistico europeo, e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche oggetto del regolamento. Gli Stati membri devono inoltre comunicare entro tre mesi qualsiasi significativo cambiamento metodologico o altro cambiamento idoneo a incidere sui dati trasmessi.
Flussi di dati e sviluppo di nuove statistiche sugli IDE
L’articolo 5 individua i flussi statistici da trasmettere a Eurostat:
- statistiche mensili della bilancia dei pagamenti;
- statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti;
- scambi internazionali di servizi;
- flussi di IDE;
- posizioni di IDE.
La modifica introduce un percorso specifico per due ambiti innovativi:
- statistiche sugli IDE fondate sul concetto di proprietario finale, oltre al principio della prima controparte;
- statistiche sugli IDE che distinguono le operazioni greenfield dalle acquisizioni.
Eurostat e Stati membri devono sviluppare, con i partner internazionali pertinenti, la metodologia adeguata. Entro il 20 luglio 2018 Eurostat deve istituire studi pilota da realizzare dagli Stati membri, per definire condizioni e quadro metodologico delle nuove rilevazioni annuali e per valutare costi, qualità e comparabilità tra paesi. Per agevolare tali studi, l’Unione può concedere sostegno finanziario mediante sovvenzioni ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Entro il 20 luglio 2019 la Commissione deve presentare una relazione sui risultati degli studi pilota; se opportuno, la relazione individua le condizioni ancora da soddisfare. Se la valutazione degli studi lo richiede, la Commissione può prorogare di 12 mesi il termine per tale relazione mediante atto delegato. Entro 12 mesi dalla pubblicazione della relazione, la Commissione deve presentare, se del caso, una proposta di modifica del regolamento per definire i requisiti metodologici e di dato delle nuove statistiche annuali sugli IDE.
Diffusione delle statistiche e trasparenza
L’articolo 9 dispone che Eurostat diffonda le statistiche elaborate in forza del regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell’allegato I e le renda disponibili sul proprio sito. In parallelo, Stati membri ed Eurostat devono diffondere i dati, i metadati e la metodologia utilizzata, nel rispetto del segreto statistico e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009.
Esercizio della delega e controllo politico-istituzionale
L’articolo 10 disciplina in modo dettagliato la delega conferita alla Commissione:
- durata di cinque anni dal 19 luglio 2016;
- proroga tacita per periodi uguali, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio tre mesi prima della scadenza;
- possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte di Parlamento o Consiglio;
- consultazione preventiva di esperti designati dagli Stati membri;
- notifica contestuale dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio;
- entrata in vigore subordinata all’assenza di obiezioni entro tre mesi, prorogabili di altri tre mesi su iniziativa di Parlamento o Consiglio.
Procedura di comitato e cooperazione istituzionale
L’articolo 11 sostituito affida l’assistenza alla Commissione al comitato del sistema statistico europeo, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento.
L’articolo 12 bis rafforza inoltre la cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti: la Commissione deve richiederne il parere per tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze ai sensi della decisione 2006/856/CE. I considerando richiamano anche il ruolo della BCE e la necessità di coordinamento tra sistema statistico europeo e sistema europeo delle banche centrali.
Relazioni sull’applicazione
L’articolo 12 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2018 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento. La relazione deve valutare la qualità dei dati su bilancia dei pagamenti, servizi internazionali e IDE, i benefici rispetto ai costi per Unione, Stati membri e utenti delle statistiche, nonché i possibili miglioramenti e le modifiche necessarie.
Modifiche all’allegato I
L’allegato tecnico I è modificato per adeguare le specifiche di trasmissione e disaggregazione. Tra gli interventi principali figurano:
- nuova periodicità trimestrale della tavola 2, con primo periodo di riferimento nel primo trimestre 2014;
- termine di trasmissione T+85 dal 2014 al 2016 e T+82 dal 2017, con esenzione dalla transizione verso T+82 per gli Stati membri non appartenenti all’Unione monetaria;
- aggiornamento delle voci relative a strumenti finanziari derivati, stock option e alle tavole su IDE/IDES per operazioni, redditi e posizioni;
- specificazione del livello Geo 6 e della sua obbligatorietà in grassetto dall’anno di riferimento 2015.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non costituisce un testo autonomo di disciplina completa, ma modifica puntualmente il regolamento (CE) n. 184/2005, mantenendone l’impianto generale e aggiornandone governance, qualità e contenuti tecnici.
Disposizioni principali
Delega alla Commissione per aggiornamenti tecnici e riduzione di flussi dati
All’articolo 2, paragrafo 3, viene attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare, per cambiamenti economici o tecnici, i livelli di disaggregazione geografica, per settore istituzionale e per attività economica delle tavole 6, 7 e 8 dell’allegato I, purché ciò non incida sull’onere di comunicazione né sul quadro concettuale. La Commissione può anche eliminare o ridurre talune prescrizioni sui flussi di dati dell’allegato I, a condizione che non diminuisca la qualità delle statistiche. Deve inoltre motivare le scelte, tenendo conto del rapporto costi-benefici e degli oneri per i rispondenti.
Criteri di qualità e relazioni sulla qualità
L’articolo 4 sostituito prevede che i criteri di qualità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applichino ai dati trasmessi. Gli Stati membri devono inviare a Eurostat una relazione sulla qualità; la Commissione definisce mediante atti di esecuzione modalità, struttura e periodicità di tali relazioni. Eurostat valuta la qualità, con l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo, elabora e pubblica una relazione sulla qualità e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo va comunicato dagli Stati membri entro tre mesi dalla sua applicazione.
Flussi di dati e nuove statistiche sugli IDE
L’articolo 5 individua i flussi di dati da trasmettere: statistiche mensili e trimestrali della bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi, flussi di IDE e posizioni di IDE. Commissione ed Stati membri, con i partner internazionali, devono sviluppare la metodologia per statistiche IDE basate sul concetto di proprietario finale e per distinguere IDE greenfield e acquisizioni. Entro il 20 luglio 2018 Eurostat istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, per definire condizioni e quadro metodologico delle nuove rilevazioni annuali e valutarne costi, qualità e comparabilità. Entro il 20 luglio 2019 la Commissione presenta una relazione sui risultati; può essere prorogato di 12 mesi il termine della relazione mediante atto delegato se la valutazione degli studi pilota lo rende opportuno. Entro 12 mesi dalla relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di modifica del regolamento.
Diffusione dei dati e dei metadati
L’articolo 9 stabilisce che Eurostat diffonde le statistiche elaborate con una cadenza simile a quella prevista nell’allegato I e le rende disponibili sul proprio sito. Stati membri ed Eurostat devono altresì diffondere, nel rispetto del segreto statistico e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati, i metadati e la metodologia esatta impiegata.
Durata della delega, revoca e controllo parlamentare
L’articolo 10 disciplina l’esercizio della delega per gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 6: la delega dura cinque anni dal 19 luglio 2016, è tacitamente prorogata per periodi uguali salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in ogni momento da tali istituzioni. Prima dell’adozione, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati membri; l’atto delegato entra in vigore solo se entro tre mesi non vi sono obiezioni di Parlamento o Consiglio, termine prorogabile di tre mesi su iniziativa di una di tali istituzioni.
Procedura di comitato e comitato competente
L’articolo 11 sostituito prevede che la Commissione sia assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazione sull’applicazione
L’articolo 12 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2018 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento. La relazione deve valutare qualità dei dati, benefici rispetto ai costi per Unione, Stati membri, fornitori e utilizzatori di informazioni statistiche, e individuare settori di miglioramento e modifiche necessarie.
Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
Con l’articolo 12 bis la Commissione deve chiedere il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE, per tutte le questioni rientranti nella sua competenza.
Modifiche tecniche dell’allegato I
L’allegato I è aggiornato, tra l’altro, sui termini di trasmissione della tavola 2 (periodicità trimestrale, primo periodo di riferimento primo trimestre 2014, termine T+85 dal 2014 al 2016 e T+82 dal 2017, con deroga per gli Stati membri non aderenti all’Unione monetaria), sui livelli Geo 2 e Geo 6 e sull’obbligatorietà del Geo 6 in grassetto dall’anno di riferimento 2015. Sono inoltre adeguate le voci relative a operazioni, redditi e posizioni degli investimenti diretti all’estero e nell’economia segnalante.
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