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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06944/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta dal fondo di previdenza per il Ministero dell'economia e delle finanze sull'indennità di fine rapporto. Dopo l'accoglimento in primo grado e in appello della domanda di rimborso, la commissione tributaria regionale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, pur in assenza di specifico motivo di gravame sul punto. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato tale statuizione, affermando che il giudice d'appello non può modificare la condanna alle spese di primo grado senza una devoluzione specifica sul capo spese, e aveva rinviato alla CTR affinché provvedesse alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. Riassunto il giudizio, la CTR in rinvio ha liquidato le spese del giudizio originario e quelle del giudizio di rinvio, ma ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese del primo giudizio di appello. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 336, comma 1, e 384 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: la CTR, in sede di rinvio, non si è uniformata al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, perché ha omesso di statuire sulla liquidazione delle spese del primo giudizio di appello, pur richieste espressamente. È stato quindi ravvisato il vizio di omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame e alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la sua violazione si configura quando il giudice ometta di decidere su una domanda espressamente proposta e rilevante per la definizione del caso.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la cassazione con rinvio travolge le statuizioni dipendenti, ma il giudice di rinvio deve comunque attenersi ai limiti segnati dalla pronuncia rescindente.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene né omettere di applicarlo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione di legge e nullità processuale, in relazione all'omessa pronuncia del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile a definire la domanda o il capo di domanda; non sussiste se la decisione resa, pur senza argomentazione espressa, è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e ne implica il rigetto.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai limiti oggettivi della pronuncia rescindente; non può riesaminare o eludere questioni che costituiscono presupposto implicito del decisum.
  • Quando la Corte di cassazione cassa una sentenza per illegittima regolazione delle spese, il giudice di rinvio deve statuire sul capo spese nei limiti segnati dal principio di diritto già affermato, senza introdurre omissioni o soluzioni incompatibili con il contenuto della decisione rescindente.
  • La mancata pronuncia sulla liquidazione delle spese richieste espressamente integra un vizio processuale censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per la decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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